XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2951
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Finalità della presente legge è la promozione,
attraverso la disciplina della polizia locale, di un sistema
integrato di sicurezza delle città e del territorio delle
regioni, incentivando forme di collaborazione tra la polizia
locale e le altre Forze di polizia.
Art. 2.
(Compiti delle regioni).
1. Le regioni:
a) in collaborazione con il sistema delle
autonomie, coordinano azioni volte alla realizzazione di un
sistema di sicurezza ispirato al principio di una ordinata e
civile convivenza, e fondato sulla diffusione della cultura
della legalità e dell'integrazione;
b) attraverso la collaborazione permanente con lo
Stato e con gli altri enti locali, perseguono la realizzazione
di condizioni ottimali di sicurezza delle città e del
territorio extraurbano nonché di tutela dei diritti di
sicurezza dei cittadini;
c) anche tramite delega alle province, promuovono
il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali connessi
all'illegalità diffusa, l'acquisizione di tutti i dati utili
ad una conoscenza del territorio sotto il profilo della
sicurezza ed ogni altra indagine conoscitiva, che abbia come
obiettivo la conoscenza del territorio;
d) attuano interventi per la formazione e
l'aggiornamento degli appartenenti ai Corpi di polizia locale,
nonché, d'intesa con le rispettive amministrazioni, azioni di
formazione integrata con le altre Forze di polizia operanti
sul territorio ed azioni di formazione, anche sperimentali,
con operatori sociali e della sicurezza;
e) esercitano, in materia di polizia
amministrativa, funzioni di coordinamento, indirizzo e
sostegno all'attività operativa;
f) promuovono accordi tra gli enti locali per il
coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di
comunicazione, anche al fine della connessione con i sistemi
delle altre Forze di polizia operanti sul territorio;
g) prevedono apposite conferenze per la sicurezza,
su iniziativa dei sindaci delle città capoluogo, che abbiano
ad oggetto le problematiche della sicurezza locale, sulla base
di specifici protocolli territoriali stipulati dal sindaco e
dal prefetto;
h) stabiliscono i parametri generali per
l'istituzione e l'organizzazione del servizio di polizia
locale, tenendo conto della tipologia degli enti
interessati;
i) agevolano con idonee iniziative, incentivi e
sovvenzioni, la costituzione delle forme associative tra
comuni minori e, in particolare, tra quelli ubicati in aree
montane o geograficamente disagiate, al fine
dell'organizzazione di servizi associati di polizia
intercomunale;
l) determinano le caratteristiche delle uniformi,
delle denominazioni e dei relativi distintivi di grado per gli
addetti ai Corpi di polizia locale.
Art. 3.
(Funzioni di polizia locale).
1. I comuni, singoli o associati, e le province realizzano
un sistema integrato di sicurezza, in conformità alla vigente
legislazione nazionale e regionale, attraverso i Corpi di
polizia locale.
2. La polizia locale svolge, in particolare, le funzioni
di:
a) polizia amministrativa in via esclusiva,
relativamente a tutte le materie di competenza dell'ente
locale attribuite o delegate ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione;
b) polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55
del codice di procedura penale, rivestendo, ai sensi
dell'articolo 57, commi 1 e 2, del medesimo codice, la qualità
di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili
delle strutture, ai funzionari e agli specialisti della
vigilanza addetti al coordinamento e al controllo e la qualità
di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori:
c) polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
d) polizia tributaria, limitatamente alle attività
ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
e) polizia ambientale ed ittico-venatoria.
3. La polizia locale concorre alla sicurezza pubblica, in
collaborazione con le altre Forze di polizia, per la
prevenzione e la repressione dei reati, ed, in particolare:
a) in caso di reati in materie diverse da quelle
del comma 2, compie gli atti di polizia giudiziaria previsti
dalle disposizioni vigenti in materia, riferendo all'autorità
giudiziaria;
b) esercita le funzioni di pubblica sicurezza
proprie delle Forze di polizia, previa intesa tra il prefetto
ed il sindaco o il presidente della giunta provinciale, anche
in attuazione dei compiti di cui all'articolo 2;
c) esercita le funzioni di soccorso in caso di
calamità, di catastrofi o di altri eventi che richiedano
interventi di protezione civile.
4. Nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 107,
comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, i comandanti dei Corpi di polizia locale dipendono dal
sindaco, dal presidente della giunta provinciale o
dall'assessore delegato, ad esclusione delle funzioni di
polizia giudiziaria.
5. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai Corpi
della polizia locale, devono uniformarsi al principio di pari
opportunità tra uomini e donne e garantire che gli addetti
siano in possesso dell'idoneità psico-fisica e dell'idoneità
formativa conseguita anche attraverso la partecipazione a
specifiche attività formative organizzate dalla regione.
Art. 4.
(Qualificazione dei componenti dei Corpi
di polizia locale).
1. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è
conferita dal prefetto a seguito del superamento di un esame
di idoneità, tenuto al termine di un corso di formazione
teorico-pratica nonché di una prova psico-attitudinale, da
effettuare entro il periodo di prova.
2. Le materie da inserire nei piani di studio dei corsi di
formazione e i requisiti per la prova psico-attitudinale sono
individuati con regolamento adottato dal Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
3. Le qualifiche connesse alle funzioni di polizia locale
non possono essere attribuite a coloro che non godono dei
diritti civili e politici, hanno subito condanna a pena
detentiva per delitto non colposo o sono sottoposti a misure
di prevenzione, sono stati destituiti dai pubblici uffici o
sono stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente
organizzati.
4. Restano ferme le qualifiche di agente di pubblica
sicurezza già attribuite ai sensi della legislazione vigente
in materia. I presidenti delle giunte provinciali e i sindaci,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, trasmettono al prefetto il relativo elenco.
5. Gli addetti ai Corpi di polizia locale si articolano
nelle seguenti figure professionali:
a) agente;
b) specialista dell'area di vigilanza addetto al
coordinamento e al controllo;
c) funzionario;
d) comandante del Corpo.
6. Lo svolgimento delle attività di coordinamento e
controllo o di funzionario nonché delle attività di comando è
subordinato al conseguimento di apposita idoneità al termine
di corsi di formazione organizzati con le modalità di cui ai
commi 1 e 2.
7. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, che svolge le attività di coordinamento
e controllo o di funzionario non si applica il disposto di cui
al comma 6.
Art. 5.
(Disciplina dell'armamento).
1. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti
i criteri generali per l'armamento dei Corpi di polizia
locale, ai quali devono uniformarsi gli enti locali
nell'emanazione dei regolamenti in materia, concernenti:
a) le tipologie delle armi e delle munizioni in
dotazione;
b) la determinazione dei requisiti soggettivi
richiesti per l'affidamento delle armi;
c) le modalità di espletamento dei servizi;
d) gli obblighi degli enti locali e del personale
in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle
armi e delle relative munizioni;
e) l'addestramento al tiro e l'accesso del
personale ai poligoni di tiro;
f) i casi in cui l'abilitazione al porto delle
armi è sospesa di diritto.
2. Il personale dei Corpi di polizia locale porta senza
licenza le armi in dotazione in via continuativa, anche fuori
dal territorio dell'ente locale di appartenenza, ove previsto
dal regolamento dell'ente medesimo.
Art. 6.
(Abilitazione alla guida di veicoli
di servizio).
1. La conduzione di veicoli in dotazione ai Corpi di
polizia locale, è riservata al personale munito di apposita
licenza di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella
quale il dipendente presta servizio, previo superamento di
specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei
corsi di formazione di cui all'articolo 4. In sede di prima
applicazione della presente legge, al personale in servizio
alla data di entrata in vigore della medesima legge, non si
applica il disposto di cui al presente comma.
2. Ai veicoli di cui al comma 1 sono rilasciate speciali
targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza
ai Corpi di polizia locale.
Art. 7.
(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e
assicurativa).
1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai Corpi di polizia
locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di
lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nell'ambito della disciplina di comparto, sono adottate in
sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della
polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze
funzionali interne al settore stesso e della specificità del
personale.
2. Agli appartenenti ai Corpi di polizia locale si
applicano, in materia previdenziale, assistenziale e
infortunistica, le disposizioni previste per le altre Forze di
polizia. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per
fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di
altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della
legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la
disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di
speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del
dovere e per i loro familiari.
3. Al personale della polizia locale è corrisposta
un'indennità di polizia locale pensionabile finanziata a
valere su un apposito fondo istituito a carico del Ministero
dell'interno, nella misura determinata dai contratti
collettivi nazionali di lavoro in relazione al sistema di
classificazione, al grado di responsabilità attribuita ed alla
natura delle funzioni svolte e, in ogni caso, non inferiore
nel minimo a quella prevista per gli agenti della Polizia di
Stato. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata
in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di
polizia locale.
4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto, al fine di istituire una apposita classe di
rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai
compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto
per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
Art. 8.
(Modifiche alla normativa vigente).
1. All'articolo 16, secondo comma, della legge 1^ aprile
1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel
rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamento
della polizia locale e di sicurezza urbana, i Corpi di polizia
locale concorrono all'espletamento dei servizi di pubblica
sicurezza".
2. All'articolo 57 del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai funzionari e agli
specialisti dell'area di vigilanza addetti al coordinamento e
al controllo addetti ai Corpi di polizia locale";
b) alla lettera b) del comma 2 le parole:
"le guardie delle province e dei comuni quando sono in
servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti di
polizia locale".
3. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:
"del personale della Polizia di Stato" sono inserite le
seguenti: ", del Corpo di polizia locale".
4. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito
dal seguente:
"1. Gli addetti ai Corpi di polizia locale possono
accedere ai sistemi informativi automatizzati del pubblico
registro automobilistico, del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché agli schedari del Centro elaborazione dati del
Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1^
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
specificamente individuati in relazione alle funzioni
attribuite ai Corpi medesimi, nei limiti e con le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali".
5. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le
parole: "dei servizi di protezione civile" sono inserite le
seguenti: "e dei Corpi di polizia locale".
6. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, dopo le parole: "del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco" sono inserite le seguenti: "nonché del personale dei
Corpi di polizia locale dotato della qualifica di agente di
pubblica sicurezza".
7. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive
modificazioni, è abrogata.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in 2.582.285 euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.