XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2951




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Finalità della presente legge è la promozione, attraverso la disciplina della polizia locale, di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio delle regioni, incentivando forme di collaborazione tra la polizia locale e le altre Forze di polizia.


Art. 2.

(Compiti delle regioni).

        1. Le regioni:

                a) in collaborazione con il sistema delle autonomie, coordinano azioni volte alla realizzazione di un sistema di sicurezza ispirato al principio di una ordinata e civile convivenza, e fondato sulla diffusione della cultura della legalità e dell'integrazione;

                b) attraverso la collaborazione permanente con lo Stato e con gli altri enti locali, perseguono la realizzazione di condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano nonché di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini;

                c) anche tramite delega alle province, promuovono il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali connessi all'illegalità diffusa, l'acquisizione di tutti i dati utili ad una conoscenza del territorio sotto il profilo della sicurezza ed ogni altra indagine conoscitiva, che abbia come obiettivo la conoscenza del territorio;

                d) attuano interventi per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti ai Corpi di polizia locale, nonché, d'intesa con le rispettive amministrazioni, azioni di formazione integrata con le altre Forze di polizia operanti sul territorio ed azioni di formazione, anche sperimentali, con operatori sociali e della sicurezza;

                e) esercitano, in materia di polizia amministrativa, funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno all'attività operativa;

                f) promuovono accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione, anche al fine della connessione con i sistemi delle altre Forze di polizia operanti sul territorio;

                g) prevedono apposite conferenze per la sicurezza, su iniziativa dei sindaci delle città capoluogo, che abbiano ad oggetto le problematiche della sicurezza locale, sulla base di specifici protocolli territoriali stipulati dal sindaco e dal prefetto;

                h) stabiliscono i parametri generali per l'istituzione e l'organizzazione del servizio di polizia locale, tenendo conto della tipologia degli enti interessati;

                i) agevolano con idonee iniziative, incentivi e sovvenzioni, la costituzione delle forme associative tra comuni minori e, in particolare, tra quelli ubicati in aree montane o geograficamente disagiate, al fine dell'organizzazione di servizi associati di polizia intercomunale;

                l) determinano le caratteristiche delle uniformi, delle denominazioni e dei relativi distintivi di grado per gli addetti ai Corpi di polizia locale.


Art. 3.

(Funzioni di polizia locale).

        1. I comuni, singoli o associati, e le province realizzano un sistema integrato di sicurezza, in conformità alla vigente legislazione nazionale e regionale, attraverso i Corpi di polizia locale.
        2. La polizia locale svolge, in particolare, le funzioni di:

                a) polizia amministrativa in via esclusiva, relativamente a tutte le materie di competenza dell'ente locale attribuite o delegate ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

                b) polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale, rivestendo, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del medesimo codice, la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili delle strutture, ai funzionari e agli specialisti della vigilanza addetti al coordinamento e al controllo e la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori:

                c) polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

                d) polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;

                e) polizia ambientale ed ittico-venatoria.

        3. La polizia locale concorre alla sicurezza pubblica, in collaborazione con le altre Forze di polizia, per la prevenzione e la repressione dei reati, ed, in particolare:

                a) in caso di reati in materie diverse da quelle del comma 2, compie gli atti di polizia giudiziaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia, riferendo all'autorità giudiziaria;

                b) esercita le funzioni di pubblica sicurezza proprie delle Forze di polizia, previa intesa tra il prefetto ed il sindaco o il presidente della giunta provinciale, anche in attuazione dei compiti di cui all'articolo 2;

                c) esercita le funzioni di soccorso in caso di calamità, di catastrofi o di altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

        4. Nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comandanti dei Corpi di polizia locale dipendono dal sindaco, dal presidente della giunta provinciale o dall'assessore delegato, ad esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.
        5. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai Corpi della polizia locale, devono uniformarsi al principio di pari opportunità tra uomini e donne e garantire che gli addetti siano in possesso dell'idoneità psico-fisica e dell'idoneità formativa conseguita anche attraverso la partecipazione a specifiche attività formative organizzate dalla regione.


Art. 4.

(Qualificazione dei componenti dei Corpi
di polizia locale).

        1. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal prefetto a seguito del superamento di un esame di idoneità, tenuto al termine di un corso di formazione teorico-pratica nonché di una prova psico-attitudinale, da effettuare entro il periodo di prova.
        2. Le materie da inserire nei piani di studio dei corsi di formazione e i requisiti per la prova psico-attitudinale sono individuati con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        3. Le qualifiche connesse alle funzioni di polizia locale non possono essere attribuite a coloro che non godono dei diritti civili e politici, hanno subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono sottoposti a misure di prevenzione, sono stati destituiti dai pubblici uffici o sono stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati.
        4. Restano ferme le qualifiche di agente di pubblica sicurezza già attribuite ai sensi della legislazione vigente in materia. I presidenti delle giunte provinciali e i sindaci, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al prefetto il relativo elenco.
        5. Gli addetti ai Corpi di polizia locale si articolano nelle seguenti figure professionali:

                a) agente;

                b) specialista dell'area di vigilanza addetto al coordinamento e al controllo;

                c) funzionario;

                d) comandante del Corpo.

        6. Lo svolgimento delle attività di coordinamento e controllo o di funzionario nonché delle attività di comando è subordinato al conseguimento di apposita idoneità al termine di corsi di formazione organizzati con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
        7. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolge le attività di coordinamento e controllo o di funzionario non si applica il disposto di cui al comma 6.


Art. 5.

(Disciplina dell'armamento).

        1. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri generali per l'armamento dei Corpi di polizia locale, ai quali devono uniformarsi gli enti locali nell'emanazione dei regolamenti in materia, concernenti:

                a) le tipologie delle armi e delle munizioni in dotazione;

                b) la determinazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;

                c) le modalità di espletamento dei servizi;

                d) gli obblighi degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle relative munizioni;
                e) l'addestramento al tiro e l'accesso del personale ai poligoni di tiro;

                f) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto.

        2. Il personale dei Corpi di polizia locale porta senza licenza le armi in dotazione in via continuativa, anche fuori dal territorio dell'ente locale di appartenenza, ove previsto dal regolamento dell'ente medesimo.


Art. 6.

(Abilitazione alla guida di veicoli
di servizio).

        1. La conduzione di veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale, è riservata al personale munito di apposita licenza di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione di cui all'articolo 4. In sede di prima applicazione della presente legge, al personale in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge, non si applica il disposto di cui al presente comma.
        2. Ai veicoli di cui al comma 1 sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza ai Corpi di polizia locale.


Art. 7.

(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e
assicurativa).

        1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai Corpi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della disciplina di comparto, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore stesso e della specificità del personale.
        2. Agli appartenenti ai Corpi di polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le altre Forze di polizia. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
        3. Al personale della polizia locale è corrisposta un'indennità di polizia locale pensionabile finanziata a valere su un apposito fondo istituito a carico del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilità attribuita ed alla natura delle funzioni svolte e, in ogni caso, non inferiore nel minimo a quella prevista per gli agenti della Polizia di Stato. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale.
        4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.


Art. 8.

(Modifiche alla normativa vigente).

        1. All'articolo 16, secondo comma, della legge 1^ aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamento della polizia locale e di sicurezza urbana, i Corpi di polizia locale concorrono all'espletamento dei servizi di pubblica sicurezza".
        2. All'articolo 57 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai funzionari e agli specialisti dell'area di vigilanza addetti al coordinamento e al controllo addetti ai Corpi di polizia locale";

                b) alla lettera b) del comma 2 le parole: "le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti di polizia locale".

        3. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "del personale della Polizia di Stato" sono inserite le seguenti: ", del Corpo di polizia locale".
        4. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

            "1. Gli addetti ai Corpi di polizia locale possono accedere ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché agli schedari del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, specificamente individuati in relazione alle funzioni attribuite ai Corpi medesimi, nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
        5. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: "dei servizi di protezione civile" sono inserite le seguenti: "e dei Corpi di polizia locale".
        6. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "nonché del personale dei Corpi di polizia locale dotato della qualifica di agente di pubblica sicurezza".
        7. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, è abrogata.


Art. 9.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 2.582.285 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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