XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2139




        Onorevoli Colleghi! - La principale esigenza per affrontare una complessiva riforma della legge quadro della polizia locale deriva dalla necessità, da tutti ormai sentita, di favorire un processo che consenta di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nei vari centri urbani, governando i conflitti e costruendo una convivenza più libera. L'elezione diretta dei sindaci, introdotta dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, e ampiamente assorbita nella cultura popolare, ha posto a carico di queste figure nuovi e più marcati poteri e aspettative rispetto al disagio di quanti vivono da vicino l'impatto con la violenza, la droga e la criminalità. Infatti non possiamo nasconderci come l'insicurezza e la paura di restare vittime della cosiddetta "criminalità di strada" siano ormai fonte di vere e proprie disuguaglianze tanto fra i cittadini che fra i territori.
        Partendo da questa consapevolezza intendiamo contribuire ad un utile confronto parlamentare che superi i due approcci tradizionalmente noti: quello che affida la soluzione del problema alle sole politiche repressive (e quindi prevalentemente - o esclusivamente - alle Forze di polizia e alla magistratura) e quello che tende invece ad usare prevalentemente (se non esclusivamente) le azioni di prevenzione e di recupero sociale.
        E ormai matura in tutte le forze politiche la convinzione che la sicurezza e la solidarietà siano valori del tutto inscindibili e che la sicurezza sia conseguentemente un diritto fondamentale di ogni cittadino.
        Tutti ormai abbiamo maturato la convinzione che diritti e doveri sono due piatti della bilancia che devono essere posti perfettamente in equilibrio. Quando lavoriamo quindi su questioni che hanno un diretto impatto sugli aspetti della sicurezza noi, con il maggior equilibrio possibile, dobbiamo far leva sulla responsabilità di ciascuno e sulla cooperazione di tutti verso il pieno e totale rispetto delle regole di convivenza.
        A questo scopo, nella passata legislatura, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati a lungo ha lavorato sul testo delle numerose proposte di legge presentate sull'argomento: passando attraverso un intenso impegno del Comitato ristretto - che ha compiuto anche alcune missioni all'estero per verificare i modelli organizzativi nelle realtà a noi più vicine - è stato predisposto ed approvato un testo base (atto Camera n. 1118-A), che ha tenuto conto degli sviluppi più generali del dibattito sulla sicurezza urbana che si è vieppiù concatenato con il confronto parlamentare sull'argomento.
        Le questioni essenziali nel confronto svoltosi in sede di Commissione sono così riassumibili: la competenza dei comuni, tradizionalmente consolidata in materia di polizia locale, si è evoluta in presenza dell'elezione diretta dei sindaci e dell'assunzione di un ruolo generale di governo del territorio da parte dell'ente locale sino a richiedere, da parte dei sindaci, maggiori poteri in materia di politiche per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tali esigenze, raccolte dai passati Governi de "L'Ulivo", con l'introduzione dei protocolli di sicurezza e quindi delle intese, ha richiesto l'implementazione dei compiti degli operatori della polizia locale; contestualmente le regioni, nell'ambito del confronto con lo Stato, per un processo di reale trasformazione federale, hanno richiesto anch'esse maggiori poteri in materia di sicurezza dei loro territori giungendo in taluni casi ad auspicare la possibilità di svolgere direttamente funzioni di polizia locale con la ipotesi di costituire corpi regionali.
        Su tali questioni si innestava, poi, la rivendicazione dei sindacati e delle organizzazioni rappresentative delle categorie che richiedevano una normativa più adeguata al fine di: precisare i compiti e le funzioni in presenza di ruoli assunti in sovrapposizione con le Forze di polizia dello Stato; ottenere maggiori garanzie in materia di tutela e di sicurezza sul lavoro; definire aspetti normativi in materia di organizzazione del lavoro, tali da garantire le peculiarità della funzione, nonchè in materia di formazione ed aggiornamento professionale, in una funzione di grande delicatezza poiché inerisce ai diritti dei cittadini alla sicurezza e alla legalità.
        Il testo, predisposto tenendo conto anche delle intervenute modifiche al titolo V della Costituzione, mantiene la funzione in capo ai comuni e alle province, anche alla luce del principio di sussidiarietà introdotto, dapprima con la legge 15 marzo 1997, n. 59, e sancito, poi, dalla nuova formulazione dell'articolo 118 della Costituzione, ed interviene nella direzione di meglio precisare compiti e funzioni della polizia locale, di garantire un processo formativo adeguato, di stimolare i comuni minori ad un processo di accorpamento delle funzioni attraverso l'istituto dell'associazione intercomunale, di fornire agli operatori adeguate garanzie e strumenti per poter svolgere compiutamente il loro lavoro.
        Il provvedimento che viene proposto è il testo elaborato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, e che era il frutto di un'ampia intesa nell'ambito della stessa: esso si compone di nove articoli.
        L'articolo 1 definisce il quadro di applicazione della legge. Rispetto alla legge 7 marzo 1986, n. 65, che entrava nel merito dei modelli organizzativi individuandone due (corpi e servizi), il testo lascia all'autonomia locale (mediante le norme dello statuto e del regolamento), in conformità alle norme dell'ordinamento regionale, la definizione dei modelli organizzativi, limitandosi a definirli "strutture di polizia locale". E' attribuita ai comuni (singoli o associati) e alle province la funzione esclusiva in materia di polizia amministrativa relativamente a tutte le materie di competenza degli enti locali o ad essi attribuite o delegate, nonché la messa in atto di attività di prevenzione e repressione delle situazioni e dei comportamenti che possano pregiudicare la convivenza civile, il decoro dell'ambiente, la qualità della vita locale e che non siano riservate alla competenza esclusiva delle Forze di polizia dello Stato.
        Tuttavia è espressamente previsto che le strutture di polizia locale possano concorrere alla sicurezza pubblica, collaborando con le Forze di polizia dello Stato alla prevenzione e repressione dei reati, non in modo generico e indefinito, ma in base all'intesa tra il prefetto e il sindaco (o il presidente della provincia).
        E' stabilito che, nel rispetto del principio generale di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle attinenti alla gestione operativa, i comandanti delle strutture dipendano direttamente dal sindaco (o dal presidente della provincia) ad eccezione, ovviamente, delle funzioni di polizia giudiziaria.
        L'articolo 2 individua le funzioni in materia di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza degli operatori di polizia locale.
        L'articolo 3 estende la qualifica di polizia giudiziaria nelle materie di cui al comma 2 dell'articolo 1 (il concorso alla sicurezza pubblica).
        L'articolo 4 prevede che, per ottenere la qualifica di agente di pubblica sicurezza, occorra effettuare un'apposita formazione con esame di idoneità finale. L'articolo cerca poi di fissare alcuni limiti lasciando alla autoregolamentazione locale e regionale la definizione dei corsi. La ratio del provvedimento è duplice: da un lato rendere obbligatoria la formazione che la legge n. 65 del 1986 non era riuscita a garantire e dall'altro stabilire che la formazione localmente organizzata tenga comunque conto di alcune materie obbligatorie, al fine di rendere gli operatori in grado di svolgere quelle funzioni sino ad ora garantite esclusivamente dalle Forze di polizia dello Stato. L'articolo si propone anche di fornire un indirizzo tale da favorire una formazione permanente nel corso della carriera.
        L'articolo 5 disciplina l'armamento lasciando, come oggi, ogni determinazione se armare o meno la polizia locale al singolo ente, con una articolazione maggiore rispetto all' alternativa secca attuale e cercando di risolvere la questione del tipo di armamento consentito. La materia delle armi ed esplosivi resta, peraltro, di stretta pertinenza dello Stato. Si cerca altresì di risolvere l'annoso problema del porto d'armi per gli operatori della polizia locale a ciò autorizzati dal proprio ente di appartenenza, cercando di superare inoltre la contraddizione data dal fatto che le guardie giurate private oggi hanno il porto d'armi anche fuori dal servizio e dal territorio, cosa invece esclusa per gli operatori della polizia locale.
        L'articolo 6 introduce la patente di servizio, prevedendo altresì la formazione specifica per la guida in sicurezza.
        L'articolo 7 affronta la questione della parificazione previdenziale e assicurativa degli operatori di polizia locale a quelli della Polizia di Stato ad ordinamento civile, richiamando esplicitamente le norme in vigore che debbono essere applicate alla categoria. Si prevede che l'indennità di vigilanza prevista dall'attuale normativa confluisca in una più compiuta indennità di polizia locale, pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilità attribuita e alla natura delle funzioni svolte, lasciando così alla contrattazione la definizione di un'ampia graduazione di opportunità. L'articolo affronta inoltre, al comma 1, la contrastata questione del contratto di lavoro, richiamando il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con la esclusione dell'inserimento nel comparto sicurezza. Per tenere in conto le peculiarità della polizia locale anche rispetto agli altri servizi del comune (o della provincia) è previsto che, in conformità alle procedure previste dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, siano adottate in sede contrattuale apposite specifiche misure riguardanti la categoria.
        L'articolo 8 reca modifiche ed abrogazioni della normativa vigente.
        L'articolo 9 reca la copertura finanziaria.




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