XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2139
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Quadro di applicazione).
1. I comuni, singoli o associati, e le province, mediante
l'impiego di proprio personale, organizzato con le modalità
previste dallo statuto e dal regolamento in conformità alle
norme dell'ordinamento regionale, svolgono:
a) le funzioni di polizia amministrativa in via
esclusiva, relativamente a tutte le materie di competenza
degli enti locali attribuite o delegate;
b) le attività di prevenzione e repressione delle
situazioni e dei comportamenti che possono pregiudicare la
convivenza civile, il decoro dell'ambiente, la qualità della
vita locale, che non siano riservate alla competenza esclusiva
delle Forze di polizia dello Stato.
2. Le strutture di polizia locale possono anche concorrere
alla sicurezza pubblica collaborando con le Forze di polizia
dello Stato alla prevenzione e repressione dei reati, secondo
le modalità di cui alla presente legge, svolgendo le seguenti
attività:
a) in caso di reati in materie diverse da quelle
attribuite o delegate all'ente di appartenenza, svolgono gli
atti di polizia giudiziaria previsti dalla legge e
riferiscono, ai sensi dell'articolo 347 del codice di
procedura penale, all'autorità giudiziaria;
b) svolgono le funzioni di pubblica sicurezza
proprie delle Forze di polizia dello Stato, previa intesa tra
il prefetto e il sindaco o il presidente della provincia, o
l'assessore da questi delegato;
c) prestano soccorso in caso di calamità,
catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di
protezione civile.
3. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni
di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla
gestione operativa, i comandanti delle strutture di polizia
locale dipendono unicamente dal sindaco, dal presidente della
provincia o dall'assessore da questi delegato per le attività
di cui al comma 2, con l'eccezione delle funzioni di polizia
giudiziaria.
Art. 2.
(Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di
pubblica sicurezza).
1. Il personale che svolge le funzioni di cui all'articolo
1, comma 1, nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza, o dell'ente presso cui è comandato, e nei limiti
delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a
tal fine la qualifica di agente di polizia giudiziaria,
riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia
giudiziaria, riferita ai responsabili delle strutture di
polizia locale e agli addetti al coordinamento e al controllo,
ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale,
limitatamente ai reati connessi con materie di competenza
esclusiva;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi
dell'articolo 12 del nuovo codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
c) funzioni di pubblica sicurezza al fine di
collaborare, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), con le Forze di polizia dello
Stato. A tal fine è attribuita la qualifica di agente di
pubblica sicurezza.
Art. 3.
(Attribuzioni ulteriori in materia di funzioni di polizia
giudiziaria).
1. All' attività di polizia locale di cui all'articolo 1,
comma 2, è addetto il personale della struttura cui sia stata
attribuita specifica qualifica. Tale personale, nell'ambito
territoriale di appartenenza o dell'ente presso cui è
comandato, oltre ad esercitare il controllo sull'osservanza
delle leggi e dei regolamenti nelle materie di cui
all'articolo 1, comma 1, procedendo all'accertamento delle
relative violazioni, svolge i compiti previsti dall'articolo
1, comma 2, e a tal fine è ad esso attribuita la qualifica di
agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti, o di
ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli addetti al
coordinamento ed al controllo e al comandante ai sensi
dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
Art. 4.
(Qualificazione dei componenti delle strutture di polizia
locale).
1. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica
sicurezza è conferita dal prefetto. Essa è subordinata al
superamento di un esame di idoneità al termine di un corso di
formazione teorica e pratica, istituito e organizzato a
livello locale, regionale o interregionale secondo la modalità
prevista dalla normativa regionale, valido per l'intero
territorio nazionale, e al superamento di una prova
psico-attitudinale.
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati le materie che debbono essere obbligatoriamente
inserite nei piani di studio dei corsi di cui al comma 1,
nonchè i requisiti per la prova psico-attitudinale. Con lo
stesso regolamento sono determinati altresì i requisiti fisici
per l'accesso.
3. Il personale addetto alle funzioni di polizia
provinciale o municipale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge si intende abilitato alle funzioni
di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, con
l'attribuzione della relativa qualifica. I presidenti delle
province e i sindaci, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, trasmettono al prefetto l'elenco
degli operatori interessati.
4. Le qualifiche connesse alle funzioni di polizia locale
non possono essere attribuite a coloro che:
a) non godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano subito condanna a pena detentiva per
delitto non colposo o siano sottoposti a misure di
prevenzione;
c) siano stati destituiti dai pubblici uffici o
siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati.
5. I componenti delle strutture di polizia locale si
articolano nelle seguenti figure professionali:
a) agente;
b) addetto al coordinamento e al controllo;
c) comandante.
6. Lo svolgimento dell'attività di coordinamento e
controllo è subordinato al conseguimento dell'idoneità al
termine di un apposito corso di formazione organizzato,
secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, a livello
locale, regionale o interregionale, in cui siano state
inserite le materie obbligatoriamente previste dal regolamento
ministeriale di cui al comma 2. Il riconoscimento
dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di coordinamento
e controllo ha validità ai fini dello svolgimento della
medesima in tutto il territorio nazionale. Il conferimento
delle relative funzioni avviene secondo le norme stabilite dal
regolamento locale e i relativi inquadramenti nonché le
eventuali indennità sono definite in sede di contrattazione
collettiva nazionale. Le unità di personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, che svolgano
funzioni di coordinamento e controllo formalmente attribuite,
sono considerate a tutti gli effetti idonee.
7. Lo svolgimento dell'attività di comando è subordinato
al possesso dell'idoneità ottenuta al termine di un apposito
corso di formazione organizzato, secondo quanto stabilito
dalla normativa, anche a livello regionale o interregionale,
in cui sono state inserite le materie obbligatoriamente
previste dal regolamento ministeriale di cui al comma 2,
valevole per l'intero territorio nazionale. La legge regionale
individua le figure professionali abilitate al comando in sede
di prima applicazione della presente legge.
Art. 5.
(Disciplina dell'armamento).
1. I regolamenti approvati dall'organo consiliare di
ciascun ente locale individuano i servizi di polizia locale
che possono essere espletati con l'impiego di armi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento di cui
al comma 2.
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti
i criteri generali ai quali debbono uniformarsi i regolamenti
di cui al comma 1, concernenti:
a) la determinazione dei requisiti soggettivi
richiesti per l'affidamento delle armi;
b) l'individuazione dei servizi da svolgere con
l'impiego delle armi;
c) le modalità di espletamento dei servizi di cui
alla lettera b);
d) la determinazione dei casi in cui non è
consentito assegnare singoli appartenenti alle strutture di
polizia locale a servizi che richiedono l'impiego delle
armi;
e) gli obblighi degli enti locali e del personale
in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle
armi e delle relative munizioni;
f) le tipologie delle armi e delle munizioni in
dotazione;
g) l'addestramento al tiro e l'accesso del
personale ai poligoni.
3. Il personale porta senza licenza le armi in dotazione
in via continuativa qualora il regolamento locale ne preveda
l'impiego.
4. Il porto delle armi in dotazione è ammesso in via
continuativa anche fuori dal territorio dell'ente di
appartenenza laddove previsto dal regolamento di cui al comma
1. Il regolamento di cui al comma 2 elenca, altresì, i casi in
cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di
diritto.
Art. 6.
(Abilitazione alla guida dei veicoli
di servizio).
1. La conduzione dei veicoli di servizio in dotazione alle
strutture di polizia locale è riservata al personale munito di
apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della
provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo
superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare
durante il corso di formazione di cui all'articolo 4. In fase
di prima applicazione, per il personale in servizio, si
prescinde dal superamento del corso.
Art. 7.
(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e
assicurativa).
1. Il rapporto di lavoro degli addetti alle strutture di
polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ferma
restando l'appartenenza al comparto di contrattazione
collettiva stabilito in conformità alle procedure previste
dall' articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 165 del
2001, sono adottate in sede contrattuale apposite misure
riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere
conto delle differenze funzionali interne al settore e della
specificità del personale.
2. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, agli operatori di polizia locale
provvisti della qualifica di cui all'articolo 3 si applicano,
in materia previdenziale, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in quanto compatibili. Nei
procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti
in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di
coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio
1975, n. 152. Si applica, inoltre, la disciplina vigente per
la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e
riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro
familiari.
3. Al personale di polizia locale è corrisposta
un'indennità di polizia locale pensionabile nella misura
determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in
relazione al sistema di classificazione, al grado di
responsabilità attribuita e alla natura delle funzioni svolte.
Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in
vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di
polizia locale.
4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto al fine di apportare le opportune modifiche
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001,
recante nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle
gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e
relative modalità di applicazione, al fine di istituire una
apposita classe di rischio per il personale della polizia
locale, adeguata ai compiti da esso assolti, ed equivalente al
trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di
Stato.
Art. 8.
(Modifiche alla normativa vigente).
1. All'articolo 16, secondo comma, della legge 1^ aprile
1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
limiti e con le modalità previsti dal relativo ordinamento
possono essere chiamate a concorrere nell'espletamento di
servizi di sicurezza pubblica le strutture di polizia
locale".
2. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:
"del personale della Polizia di Stato," sono inserite le
seguenti: "delle strutture di polizia locale,".
3. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito
dal seguente:
"1. Gli operatori di polizia locale possono accedere ai
sistemi informativi automatizzati del Pubblico registro
automobilistico, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché
agli schedari del Centro elaborazione dati del Ministero
dell'interno di cui all'articolo 8 della legge 1^ aprile 1981,
n. 121, specificamente individuati in relazione alle funzioni
attribuite alle medesime strutture di polizia locale dalla
legge, nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali".
4. Il decreto del Ministro dell'interno previsto
dall'articolo 16-quater, comma 1, del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68, come sostituito dal comma 3 del presente
articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le
parole: "dei servizi di protezione civile" sono inserite le
seguenti: "e delle strutture di polizia locale".
6. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, dopo le parole "del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco" sono inserite le seguenti: "nonchè del personale delle
strutture di polizia locale dotato della qualifica di agente
di pubblica sicurezza".
7. E' abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive
modificazioni.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in euro 2.582.285 a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.