XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2034




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge affronta una complessiva riforma della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge n. 65 del 1986), al fine di riorganizzare le funzioni di polizia locale, conformemente, all'articolo 117 della Costituzione. Essa pertanto, tenendo pienamente conto delle competenze regionali in materia di polizia locale, si pone nell'ottica di introdurre una normativa quadro, lasciando alla legislazione regionale la definizione degli aspetti fondamentali per la creazione di una organizzazione funzionale ed omogenea dei Corpi in questione. A fronte di una domanda sociale sempre più rivolta alla esigenza di sicurezza delle città, la stessa mira a garantire una soglia minima di sicurezza, attraverso idonei programmi di intervento, capaci di prevenire e reprimere i reati, proteggere la sicurezza e la incolumità pubbliche, assicurare una pacifica convivenza tra i cittadini. Non a caso, la richiesta pressante della collettività è di poter vivere le proprie città con sufficiente serenità.
        Nell'ambito della stessa proposta di legge, non passa in secondo piano l'esigenza di riorganizzare l'assetto attuale della categoria in esame, dal momento che non sono state, sin d'ora, prese in dovuta considerazione le particolari funzioni svolte dai corpi di polizia locale che, di fatto, non divergono da quelle delle altre forze di polizia. In tale modo, la proposta in questione mira a rivalutare il ruolo e le funzioni delle forze locali, partendo sia dal riconoscimento di uno Stato giuridico degli appartenenti alla categoria in esame, sia dall'esigenza di assicurare la creazione di scuole regionali di formazione, nonché un personale competente e qualificato.
        Infine, proprio sulla base di questo riconosciuto e rivalutato allineamento tra la polizia locale e le altre Forze dell'ordine, la presente proposta non tralascia l'esigenza di garantire che tale allineamento si concretizzi, prevedendo per le polizie locali un sistema previdenziale identico a quello previsto per le altre Forse di polizia. Essa punta, inoltre, ad evidenziare come la principale conseguenza di questo allineamento funzionale ed organizzativo determini necessariamente un superamento della normativa contrattuale vigente, determinando con ciò la necessità di una nuova disciplina contrattualistica in materia, ovvero un contratto separato, rispetto a quanto deciso per il restante personale degli enti locali e delle regioni. Di fronte a questa ulteriore, ma non meno importante esigenza, l'articolo 9 della presente proposta, risulta ampiamente esaustivo, prevedendo la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro che assuma valenza pubblicistica e la cui stipula sia lasciata alle organizzazioni sindacali rappresentative dei corpi di polizia locale. Lo stesso articolo punta inoltre, a garantire un'indennità pensionabile eguale alla corrispondente indennità di pubblica sicurezza riconosciuta dalla legge n. 121 del 1981.
        Sulla base di quanto detto, nella presente proposta di legge la finalità principale rimane pertanto legata all'inserimento della polizia locale nell'ordinamento di cui alla legge n. 121 del 1981, in modo da attuare l'equiparazione normativa prima prospettata.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge, dopo aver riconosciuto la competenza regionale in materia di organizzazione delle funzioni di polizia locale, prevede che le regioni conferiscano la titolarità, nell'esercizio delle suddette attività, ai comuni, alle aree metropolitane ed alle province. Esse istituiranno pertanto i corpi di polizia locale. Ovviamente, con la presente proposta si garantirà che tutte le regioni, nell'attuazione di questo compito organizzativo, delineato nella specie dall'articolo 2 assicurino un quadro omogeneo su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire l'attuazione di programmi di intervento equivalenti in ogni regione. Non a caso lo stesso articolo 2 richiede che: la legislazione regionale attuativa preveda norme generali per l'istituzione e l'organizzazione del servizio sull'intero territorio regionale, tali da assicurare lo svolgimento delle suddette attività con continuità, per 24 ore al giorno; che vengano definiti i regolamenti sull'armamento, in modo da disciplinare il regime delle armi e degli altri mezzi di difesa, nonché l'allestimento dei corsi di addestramento del personale di polizia locale all'uso delle armi.
        Come appare evidente, questa impronta organizzativa risponde pienamente alle esigenze della collettività che, a fronte di una espressa richiesta di aumento della presenza delle Forze dell'ordine, soprattutto livello di quartieri e circoscrizioni, può trovare in questi corpi di polizia locale quel "poliziotto di quartiere" capace di garantire una sicurezza adeguata, soprattutto nei quartieri di periferia. Appare allora evidente come questa figura, garantita dal nuovo assetto organizzativo della polizia locale, non potrà che accrescere il sistema di sicurezza nazionale già garantito dalle Forze dell'ordine. Tuttavia inserire la polizia locale nella disciplina normativa delineata dalla legge n. 121 del 1981, allinearla e coordinarla con la disciplina delle Forze di polizia non potrà che rispondere appieno alle esigenze di sicurezza, incolumità e pacifica convivenza avanzate dal cittadino.
        La piena attuazione del suddetto allineamento tra le Forze in questione solleva inevitabilmente la necessità che i Corpi di polizia locale abbiano una adeguata preparazione e specifiche competenze. Anche di fronte a tale esigenza la presente proposta di legge risponde in maniera adeguata, introducendo tra i princìpi generali per la riorganizzazione dei Corpi di polizia locale, l'invito alle regioni ad istituire speciali scuole regionali, insieme alla definizione di parametri d'accesso per l'assunzione e la carriera interna ed ai criteri di mobilità regionale. In tale modo verranno assicurati una formazione d'ingresso ed un aggiornamento periodico degli appartenenti a tali Corpi.
        La presente proposta, definendo una disciplina di principio che le legislazioni regionali dovranno attuare, permetterà, in definitiva, che si realizzino modalità ed atteggiamenti omogenei ad opera di tutte le legislazioni regionali, di modo che la dislocazione delle competenze di questi corpi avvenga in maniera uniforme su tutto il territorio. Questo permetterà che il cittadino di Roma o di Milano non si senta più o meno garantito rispetto al cittadino di Bari o di Napoli, né tanto meno, che le polizie locali di una regione possano presentare qualifiche, formazione o competenze diverse rispetto a quelle di corpi di polizia locale di altre regioni.
        Per i motivi di cui sopra, si chiede pertanto una rapida approvazione della presente proposta di legge.




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