XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2034
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
affronta una complessiva riforma della legge quadro
sull'ordinamento della polizia municipale (legge n. 65 del
1986), al fine di riorganizzare le funzioni di polizia locale,
conformemente, all'articolo 117 della Costituzione. Essa
pertanto, tenendo pienamente conto delle competenze regionali
in materia di polizia locale, si pone nell'ottica di
introdurre una normativa quadro, lasciando alla legislazione
regionale la definizione degli aspetti fondamentali per la
creazione di una organizzazione funzionale ed omogenea dei
Corpi in questione. A fronte di una domanda sociale sempre più
rivolta alla esigenza di sicurezza delle città, la stessa mira
a garantire una soglia minima di sicurezza, attraverso idonei
programmi di intervento, capaci di prevenire e reprimere i
reati, proteggere la sicurezza e la incolumità pubbliche,
assicurare una pacifica convivenza tra i cittadini. Non a
caso, la richiesta pressante della collettività è di poter
vivere le proprie città con sufficiente serenità.
Nell'ambito della stessa proposta di legge, non passa in
secondo piano l'esigenza di riorganizzare l'assetto attuale
della categoria in esame, dal momento che non sono state, sin
d'ora, prese in dovuta considerazione le particolari funzioni
svolte dai corpi di polizia locale che, di fatto, non
divergono da quelle delle altre forze di polizia. In tale
modo, la proposta in questione mira a rivalutare il ruolo e le
funzioni delle forze locali, partendo sia dal riconoscimento
di uno Stato giuridico degli appartenenti alla categoria in
esame, sia dall'esigenza di assicurare la creazione di scuole
regionali di formazione, nonché un personale competente e
qualificato.
Infine, proprio sulla base di questo riconosciuto e
rivalutato allineamento tra la polizia locale e le altre Forze
dell'ordine, la presente proposta non tralascia l'esigenza di
garantire che tale allineamento si concretizzi, prevedendo per
le polizie locali un sistema previdenziale identico a quello
previsto per le altre Forse di polizia. Essa punta, inoltre,
ad evidenziare come la principale conseguenza di questo
allineamento funzionale ed organizzativo determini
necessariamente un superamento della normativa contrattuale
vigente, determinando con ciò la necessità di una nuova
disciplina contrattualistica in materia, ovvero un contratto
separato, rispetto a quanto deciso per il restante personale
degli enti locali e delle regioni. Di fronte a questa
ulteriore, ma non meno importante esigenza, l'articolo 9 della
presente proposta, risulta ampiamente esaustivo, prevedendo la
stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro
che assuma valenza pubblicistica e la cui stipula sia lasciata
alle organizzazioni sindacali rappresentative dei corpi di
polizia locale. Lo stesso articolo punta inoltre, a garantire
un'indennità pensionabile eguale alla corrispondente indennità
di pubblica sicurezza riconosciuta dalla legge n. 121 del
1981.
Sulla base di quanto detto, nella presente proposta di
legge la finalità principale rimane pertanto legata
all'inserimento della polizia locale nell'ordinamento di cui
alla legge n. 121 del 1981, in modo da attuare l'equiparazione
normativa prima prospettata.
L'articolo 1 della presente proposta di legge, dopo aver
riconosciuto la competenza regionale in materia di
organizzazione delle funzioni di polizia locale, prevede che
le regioni conferiscano la titolarità, nell'esercizio delle
suddette attività, ai comuni, alle aree metropolitane ed alle
province. Esse istituiranno pertanto i corpi di polizia
locale. Ovviamente, con la presente proposta si garantirà che
tutte le regioni, nell'attuazione di questo compito
organizzativo, delineato nella specie dall'articolo 2
assicurino un quadro omogeneo su tutto il territorio
nazionale, in modo da garantire l'attuazione di programmi di
intervento equivalenti in ogni regione. Non a caso lo stesso
articolo 2 richiede che: la legislazione regionale attuativa
preveda norme generali per l'istituzione e l'organizzazione
del servizio sull'intero territorio regionale, tali da
assicurare lo svolgimento delle suddette attività con
continuità, per 24 ore al giorno; che vengano definiti i
regolamenti sull'armamento, in modo da disciplinare il regime
delle armi e degli altri mezzi di difesa, nonché
l'allestimento dei corsi di addestramento del personale di
polizia locale all'uso delle armi.
Come appare evidente, questa impronta organizzativa
risponde pienamente alle esigenze della collettività che, a
fronte di una espressa richiesta di aumento della presenza
delle Forze dell'ordine, soprattutto livello di quartieri e
circoscrizioni, può trovare in questi corpi di polizia locale
quel "poliziotto di quartiere" capace di garantire una
sicurezza adeguata, soprattutto nei quartieri di periferia.
Appare allora evidente come questa figura, garantita dal nuovo
assetto organizzativo della polizia locale, non potrà che
accrescere il sistema di sicurezza nazionale già garantito
dalle Forze dell'ordine. Tuttavia inserire la polizia locale
nella disciplina normativa delineata dalla legge n. 121 del
1981, allinearla e coordinarla con la disciplina delle Forze
di polizia non potrà che rispondere appieno alle esigenze di
sicurezza, incolumità e pacifica convivenza avanzate dal
cittadino.
La piena attuazione del suddetto allineamento tra le Forze
in questione solleva inevitabilmente la necessità che i Corpi
di polizia locale abbiano una adeguata preparazione e
specifiche competenze. Anche di fronte a tale esigenza la
presente proposta di legge risponde in maniera adeguata,
introducendo tra i princìpi generali per la riorganizzazione
dei Corpi di polizia locale, l'invito alle regioni ad
istituire speciali scuole regionali, insieme alla definizione
di parametri d'accesso per l'assunzione e la carriera interna
ed ai criteri di mobilità regionale. In tale modo verranno
assicurati una formazione d'ingresso ed un aggiornamento
periodico degli appartenenti a tali Corpi.
La presente proposta, definendo una disciplina di
principio che le legislazioni regionali dovranno attuare,
permetterà, in definitiva, che si realizzino modalità ed
atteggiamenti omogenei ad opera di tutte le legislazioni
regionali, di modo che la dislocazione delle competenze di
questi corpi avvenga in maniera uniforme su tutto il
territorio. Questo permetterà che il cittadino di Roma o di
Milano non si senta più o meno garantito rispetto al cittadino
di Bari o di Napoli, né tanto meno, che le polizie locali di
una regione possano presentare qualifiche, formazione o
competenze diverse rispetto a quelle di corpi di polizia
locale di altre regioni.
Per i motivi di cui sopra, si chiede pertanto una rapida
approvazione della presente proposta di legge.