XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2034
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Funzioni di polizia locale).
1. Le regioni disciplinano con legge l'esercizio delle
funzioni di polizia locale, di cui all'articolo 117 della
Costituzione.
2. Le regioni, nei limiti delle rispettive attribuzioni e
delle funzioni ad esse conferite dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, assicurano la
tutela delle libertà civili, dei diritti individuali e
collettivi e degli interessi diffusi dell'ambiente e del
territorio.
3. Le regioni concorrono inoltre nell'attività di
prevenzione e repressione dei reati, di protezione della
sicurezza, della incolumità e della pacifica convivenza dei
cittadini e di prevenzione e di intervento nelle situazioni di
disagio e marginalità sociali. A tali fini, definiscono
d'intesa con il Ministro dell'interno e nell'ambito della
Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano idonei programmi
di intervento.
4. Le regioni organizzano e coordinano lo svolgimento
delle funzioni e dei compiti di polizia locale conferendo ai
comuni, alle città metropolitane ed alle province la
titolarità dell'esercizio di tali attività.
5. I comuni, le città metropolitane e le province
istituiscono Corpi di polizia locale per lo svolgimento delle
funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del comma 4.
Art. 2.
(Legislazione regionale).
1. Le regioni provvedono con legge a:
a) stabilire le norme generali per la istituzione
e l'organizzazione del servizio di polizia locale sull'intero
territorio regionale in modo che ne sia assicurato lo
svolgimento per 24 ore al giorno;
b) determinare le caratteristiche delle uniformi e
dei relativi distintivi di grado per gli appartenenti ai Corpi
di polizia locale, nonché dei veicoli e di ogni altro mezzo o
strumento da utilizzare nell'ambito del territorio
regionale;
c) assicurare l'utilizzazione di tecnologie e
supporti informatici uniformi sul tutto il territorio
regionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo
1;
d) assicurare idonee misure di prevenzione e di
protezione individuali e collettive per lo svolgimento di
compiti ad elevato rischio ambientale e sociale;
e) istituire una scuola regionale per realizzare
la formazione d'ingresso e l'aggiornamento periodico del
personale dei ruoli professionali indicati all'articolo 7;
f) definire i requisiti per l'assunzione e per la
progressione di carriera nell'ambito dei Corpi di polizia
locale;
g) definire i criteri di mobilità regionale per
gli appartenenti ai Corpi di polizia locale;
h) prevedere forme di concertazione tra regione,
province e comuni interessati per la definizione degli ambiti
e delle tipologie di intervento nonché ulteriori forme di
collaborazione;
i) istituire una unità organizzativa complessa
posta alle dirette dipendenze del presidente della giunta
regionale, che cura l'attuazione della legge regionale di cui
al presente comma.
2. Le regioni assicurano inoltre l'attivazione ed il
funzionamento del numero telefonico di pronto intervento per
la polizia locale operante sull'intero territorio regionale
per 24 ore al giorno.
3. Le regioni istituiscono un apposito capitolo di
bilancio per gli oneri derivanti dalla costituzione degli
uffici e delle strutture necessarie per lo svolgimento
omogeneo delle funzioni di polizia locale.
Art. 3.
(Regolamenti dei Corpi di polizia locale).
1. I comuni, le città metropolitane e le province adottano
i regolamenti dei Corpi di polizia locale costituiti ed
organizzati sulla base di quanto previsto dalla legge
regionale di cui all'articolo 2. I Corpi di polizia locale
assumono le seguenti denominazioni:
a) Corpo di polizia municipale o comunale, per i
Corpi istituiti nei comuni singoli o associati;
b) Corpo di polizia metropolitana, per i Corpi
istituiti nelle città metropolitane;
c) Corpo di polizia provinciale, per i Corpi
istituiti nelle province.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono comunque
prevedere l'istituzione ed il funzionamento del servizio di
polizia locale per la intera giornata. A tale fine i comuni di
ridotte dimensioni procedono, sulla base delle disposizioni
della legge regionale, alla gestione del servizio in forma
associata ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 4.
(Funzioni dei sindaci
e dei presidenti delle province).
1. I sindaci ed i presidenti delle province dispongono dei
rispettivi Corpi di polizia locale definiti ai sensi
dell'articolo 3. Essi possono delegare all'assessore
competente per la sicurezza del territorio le funzioni
relative alle attività dei Corpi di polizia locale.
2. Gli indirizzi e gli obiettivi assegnati ai Corpi di
polizia locale ai sensi del comma 1 devono tenere conto dei
programmi di intervento previsti negli ambiti concertativi
istituiti dalla legge regionale sulla base della legislazione
vigente.
3. Nell'ambito dei comitati provinciali per l'ordine e la
sicurezza pubblica e comunque sulla base dei programmi di
intervento definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, i
sindaci ed i presidenti delle province concorrono per il
tramite dei Corpi di polizia locale al mantenimento
dell'ordine pubblico e della sicurezza.
Art. 5.
(Funzioni dei Corpi di polizia locale).
1. I Corpi di polizia locale svolgono le seguenti
funzioni:
a) funzioni di polizia amministrativa locale per
tutte le materie riservate alla competenza esclusiva o
concorrente delle regioni, delle province e dei comuni ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione;
b) funzioni di polizia giudiziaria ai sensi
dell'articolo 55 del codice di procedura penale, nell'ambito
del territorio regionale;
c) funzioni di pubblica sicurezza ai sensi
dell'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni.
2. Il personale appartenente ai Corpi di polizia locale,
per poter esercitare le funzioni assegnate, deve:
a) avere il pieno godimento dei diritti civili e
politici;
b) non aver subito condanna per delitto non
colposo a pena detentiva superiore a tre anni;
c) non essere interdetto o destituito dai pubblici
uffici;
d) non aver manifestato formalmente di essere
contrario al porto o all'uso delle armi.
Art. 6.
(Armamento e veicoli di servizio).
1. Salvo quanto stabilito dalla legge 8 luglio 1998, n.
230, e successive modificazioni, o per comprovata inidoneità
psichica o fisica, il personale dei Corpi di polizia locale è
autorizzato a portare anche fuori servizio le armi di cui è
dotato in base alle disposizioni previste dalla legge
regionale e solo in servizio altri mezzi di difesa.
2. Le regioni, con propri regolamenti, provvedono ad
allestire poligoni di tiro e ad istituire corsi di
addestramento all'uso delle armi per il personale appartenente
ai Corpi di polizia locale con cadenza periodica obbligatoria,
provvedendo altresì alla disponibilità di armerie, nonché
all'istituzione e al funzionamento di laboratori tecnici per
la revisione e la riparazione delle armi in dotazione.
3. Ai veicoli, ai natanti e agli eventuali velivoli in
dotazione ai Corpi di polizia locale, in ragione della
pubblica utilità del loro impiego in servizio d'istituto, sono
rilasciate speciali targhe d'immatricolazione, codici o loghi
distintivi da parte delle competenti amministrazioni. I
predetti mezzi devono essere condotti da personale
appartenente ai Corpi di polizia locale in possesso di
specifico documento abilitativo conforme alle leggi
vigenti.
Art. 7.
(Ordinamento e qualifiche degli appartenenti ai Corpi di
polizia locale).
1. I Corpi di polizia locale si articolano nei ruoli
professionali di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, cui corrispondono le qualifiche indicate nella medesima
tabella.
2. I comuni, le città metropolitane e le province, sulla
base della legge regionale, provvedono alla determinazione
delle dotazioni organiche dei Corpi di polizia locale,
suddivise nei ruoli di cui alla tabella A allegata alla
presente legge.
3. Al ruolo di comandante può accedere solo personale in
possesso almeno del diploma di laurea triennale e proveniente
dai ruoli interni dei Corpi di polizia locale istituiti
nell'ambito della regione.
4. Nell'ambito del medesimo Corpo di polizia locale ed in
relazione all'istituzione di presìdi territoriali,
circoscrizionali o municipali o altrimenti definiti dalla
legge regionale che caratterizzano l'ente di riferimento,
possono essere previste più figure con il ruolo di comandante.
In tale caso la figura apicale designata dal sindaco o dal
presidente della provincia assume il ruolo di comandante del
Corpo ed esercita funzione sovraordinata rispetto agli altri
comandanti.
5. Sulla base di specifiche disposizioni della legge
regionale, i Corpi di polizia locale di minore dimensione
possono assegnare la funzione di comando territoriale definito
ai sensi del comma 4 a personale appartenente al ruolo di
funzionario.
6. L'assunzione in servizio nei ruoli di cui al presente
articolo deve essere comunque preceduta da apposito modulo
formativo definito dalla legge regionale.
Art. 8.
(Rapporti con l'autorità giudiziaria).
1. Ferme restando le competenze di carattere generale, ai
fini degli adempimenti derivanti dal decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, i Corpi di
polizia locale svolgono in via esclusiva le attività di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza relativamente alle
competenze devolute al giudice di pace.
2. I Corpi di polizia locale partecipano inoltre alla
costituzione dei nuclei di polizia giudiziaria operanti presso
le procure della Repubblica presso il tribunale.
3. Ai fini di cui al comma 2 i comuni, le città
metropolitane e le province assegnano uno specifico organico
contraddistinto nei ruoli e nelle funzioni da espletare presso
gli uffici giudiziari di cui al medesimo comma 2, sulla base
di specifiche intese in ambito locale.
Art. 9.
(Stato giuridico degli appartenenti
ai Corpi di polizia locale).
1. Ferme restando le proprie attribuzioni, i Corpi di
polizia locale fanno parte delle Forze di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121. Il
relativo personale riveste lo stato giuridico di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale dei Corpi di polizia locale è stipulato dalle
organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi un
numero di associati non inferiore al 5 per cento delle deleghe
complessive della stessa categoria e dai rappresentanti delle
regioni e delle autonomie locali.
3. Agli appartenenti ai Corpi di polizia locale è
riconosciuta una indennità pensionabile legata al possesso
delle qualifiche di cui all'articolo 6, in misura pari alla
corrispondente indennità di pubblica sicurezza di cui alla
legge 1^ aprile 1981, n. 121.
4. In materia previdenziale ed assistenziale nonché per
tutto ciò che concerne i benefìci derivanti da leggi speciali
a favore di vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata si applicano agli appartenenti dei Corpi di
polizia locale le medesime disposizioni applicabili alle altre
Forze di polizia.
Art. 10.
(Disposizioni transitorie).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
presente legge le regioni provvedono all'emanazione della
legge regionale di cui all'articolo 2.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge i corpi o servizi che svolgono funzioni di
polizia locale devono essere trasformati o riorganizzati sulla
base delle disposizioni della presente legge e della legge
regionale. A tale scopo gli enti interessati, d'intesa con la
regione, provvedono ad assumere le opportune iniziative.
3. In caso di inadempienza da parte degli enti locali
interessati, la regione esercita il potere sostitutivo
previsto dalla vigente legislazione.
Art. 11.
(Modifiche alla normativa vigente).
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 dopo le parole: "le Forze di polizia di
Stato," sono inserite le seguenti: "i Corpi di polizia
locale,".
2. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1^ aprile
1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché i
Corpi di polizia locale".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 57 del
codice di procedura penale le parole: "e del Corpo forestale
dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", del Corpo
forestale dello Stato e dei Corpi di polizia locale".
4. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 57 del
codice di procedura penale le parole: "le guardie delle
province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite
dalle seguenti: "gli agenti dei Corpi di polizia locale".
5. Al comma 2 dell'articolo 109 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "lettera
d)," sono inserite le seguenti: "ad eccezione degli
organici dei Corpi di polizia locale".
TABELLA A
(articolo 7, comma 1)
Ruolo Qualifica
Agente Agente di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza
Istruttore Ufficiale di polizia giudiziaria ed
agente di pubblica sicurezza
Coordinatore Ufficiale di polizia giudiziaria ed
agente di pubblica sicurezza
Funzionario Ufficiale di polizia giudiziaria ed
agente di pubblica sicurezza
Comandante Ufficiale di polizia giudiziaria ed
agente di pubblica sicurezza