XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2034




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Funzioni di polizia locale).

        1. Le regioni disciplinano con legge l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di cui all'articolo 117 della Costituzione.
        2. Le regioni, nei limiti delle rispettive attribuzioni e delle funzioni ad esse conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, assicurano la tutela delle libertà civili, dei diritti individuali e collettivi e degli interessi diffusi dell'ambiente e del territorio.
        3. Le regioni concorrono inoltre nell'attività di prevenzione e repressione dei reati, di protezione della sicurezza, della incolumità e della pacifica convivenza dei cittadini e di prevenzione e di intervento nelle situazioni di disagio e marginalità sociali. A tali fini, definiscono d'intesa con il Ministro dell'interno e nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano idonei programmi di intervento.
        4. Le regioni organizzano e coordinano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale conferendo ai comuni, alle città metropolitane ed alle province la titolarità dell'esercizio di tali attività.
        5. I comuni, le città metropolitane e le province istituiscono Corpi di polizia locale per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del comma 4.


Art. 2.

(Legislazione regionale).

        1. Le regioni provvedono con legge a:

                a) stabilire le norme generali per la istituzione e l'organizzazione del servizio di polizia locale sull'intero territorio regionale in modo che ne sia assicurato lo svolgimento per 24 ore al giorno;

                b) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli appartenenti ai Corpi di polizia locale, nonché dei veicoli e di ogni altro mezzo o strumento da utilizzare nell'ambito del territorio regionale;

                c) assicurare l'utilizzazione di tecnologie e supporti informatici uniformi sul tutto il territorio regionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1;

                d) assicurare idonee misure di prevenzione e di protezione individuali e collettive per lo svolgimento di compiti ad elevato rischio ambientale e sociale;

                e) istituire una scuola regionale per realizzare la formazione d'ingresso e l'aggiornamento periodico del personale dei ruoli professionali indicati all'articolo 7;

                f) definire i requisiti per l'assunzione e per la progressione di carriera nell'ambito dei Corpi di polizia locale;

                g) definire i criteri di mobilità regionale per gli appartenenti ai Corpi di polizia locale;

                h) prevedere forme di concertazione tra regione, province e comuni interessati per la definizione degli ambiti e delle tipologie di intervento nonché ulteriori forme di collaborazione;

                i) istituire una unità organizzativa complessa posta alle dirette dipendenze del presidente della giunta regionale, che cura l'attuazione della legge regionale di cui al presente comma.

        2. Le regioni assicurano inoltre l'attivazione ed il funzionamento del numero telefonico di pronto intervento per la polizia locale operante sull'intero territorio regionale per 24 ore al giorno.
        3. Le regioni istituiscono un apposito capitolo di bilancio per gli oneri derivanti dalla costituzione degli uffici e delle strutture necessarie per lo svolgimento omogeneo delle funzioni di polizia locale.


Art. 3.

(Regolamenti dei Corpi di polizia locale).

        1. I comuni, le città metropolitane e le province adottano i regolamenti dei Corpi di polizia locale costituiti ed organizzati sulla base di quanto previsto dalla legge regionale di cui all'articolo 2. I Corpi di polizia locale assumono le seguenti denominazioni:

                a) Corpo di polizia municipale o comunale, per i Corpi istituiti nei comuni singoli o associati;

                b) Corpo di polizia metropolitana, per i Corpi istituiti nelle città metropolitane;

                c) Corpo di polizia provinciale, per i Corpi istituiti nelle province.

        2. I regolamenti di cui al comma 1 devono comunque prevedere l'istituzione ed il funzionamento del servizio di polizia locale per la intera giornata. A tale fine i comuni di ridotte dimensioni procedono, sulla base delle disposizioni della legge regionale, alla gestione del servizio in forma associata ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Art. 4.

(Funzioni dei sindaci
e dei presidenti delle province).

        1. I sindaci ed i presidenti delle province dispongono dei rispettivi Corpi di polizia locale definiti ai sensi dell'articolo 3. Essi possono delegare all'assessore competente per la sicurezza del territorio le funzioni relative alle attività dei Corpi di polizia locale.
        2. Gli indirizzi e gli obiettivi assegnati ai Corpi di polizia locale ai sensi del comma 1 devono tenere conto dei programmi di intervento previsti negli ambiti concertativi istituiti dalla legge regionale sulla base della legislazione vigente.
        3. Nell'ambito dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e comunque sulla base dei programmi di intervento definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, i sindaci ed i presidenti delle province concorrono per il tramite dei Corpi di polizia locale al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza.


Art. 5.

(Funzioni dei Corpi di polizia locale).

        1. I Corpi di polizia locale svolgono le seguenti funzioni:

                a) funzioni di polizia amministrativa locale per tutte le materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle regioni, delle province e dei comuni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

                b) funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale, nell'ambito del territorio regionale;

                c) funzioni di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

        2. Il personale appartenente ai Corpi di polizia locale, per poter esercitare le funzioni assegnate, deve:

                a) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

                b) non aver subito condanna per delitto non colposo a pena detentiva superiore a tre anni;

                c) non essere interdetto o destituito dai pubblici uffici;

                d) non aver manifestato formalmente di essere contrario al porto o all'uso delle armi.

Art. 6.

(Armamento e veicoli di servizio).

        1. Salvo quanto stabilito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, o per comprovata inidoneità psichica o fisica, il personale dei Corpi di polizia locale è autorizzato a portare anche fuori servizio le armi di cui è dotato in base alle disposizioni previste dalla legge regionale e solo in servizio altri mezzi di difesa.
        2. Le regioni, con propri regolamenti, provvedono ad allestire poligoni di tiro e ad istituire corsi di addestramento all'uso delle armi per il personale appartenente ai Corpi di polizia locale con cadenza periodica obbligatoria, provvedendo altresì alla disponibilità di armerie, nonché all'istituzione e al funzionamento di laboratori tecnici per la revisione e la riparazione delle armi in dotazione.
        3. Ai veicoli, ai natanti e agli eventuali velivoli in dotazione ai Corpi di polizia locale, in ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizio d'istituto, sono rilasciate speciali targhe d'immatricolazione, codici o loghi distintivi da parte delle competenti amministrazioni. I predetti mezzi devono essere condotti da personale appartenente ai Corpi di polizia locale in possesso di specifico documento abilitativo conforme alle leggi vigenti.


Art. 7.

(Ordinamento e qualifiche degli appartenenti ai Corpi di
polizia locale).

        1. I Corpi di polizia locale si articolano nei ruoli professionali di cui alla tabella A allegata alla presente legge, cui corrispondono le qualifiche indicate nella medesima tabella.
        2. I comuni, le città metropolitane e le province, sulla base della legge regionale, provvedono alla determinazione delle dotazioni organiche dei Corpi di polizia locale, suddivise nei ruoli di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
        3. Al ruolo di comandante può accedere solo personale in possesso almeno del diploma di laurea triennale e proveniente dai ruoli interni dei Corpi di polizia locale istituiti nell'ambito della regione.
        4. Nell'ambito del medesimo Corpo di polizia locale ed in relazione all'istituzione di presìdi territoriali, circoscrizionali o municipali o altrimenti definiti dalla legge regionale che caratterizzano l'ente di riferimento, possono essere previste più figure con il ruolo di comandante. In tale caso la figura apicale designata dal sindaco o dal presidente della provincia assume il ruolo di comandante del Corpo ed esercita funzione sovraordinata rispetto agli altri comandanti.
        5. Sulla base di specifiche disposizioni della legge regionale, i Corpi di polizia locale di minore dimensione possono assegnare la funzione di comando territoriale definito ai sensi del comma 4 a personale appartenente al ruolo di funzionario.
        6. L'assunzione in servizio nei ruoli di cui al presente articolo deve essere comunque preceduta da apposito modulo formativo definito dalla legge regionale.


Art. 8.

(Rapporti con l'autorità giudiziaria).

        1. Ferme restando le competenze di carattere generale, ai fini degli adempimenti derivanti dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, i Corpi di polizia locale svolgono in via esclusiva le attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza relativamente alle competenze devolute al giudice di pace.
        2. I Corpi di polizia locale partecipano inoltre alla costituzione dei nuclei di polizia giudiziaria operanti presso le procure della Repubblica presso il tribunale.
        3. Ai fini di cui al comma 2 i comuni, le città metropolitane e le province assegnano uno specifico organico contraddistinto nei ruoli e nelle funzioni da espletare presso gli uffici giudiziari di cui al medesimo comma 2, sulla base di specifiche intese in ambito locale.


Art. 9.

(Stato giuridico degli appartenenti
ai Corpi di polizia locale).

        1. Ferme restando le proprie attribuzioni, i Corpi di polizia locale fanno parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121. Il relativo personale riveste lo stato giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei Corpi di polizia locale è stipulato dalle organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi un numero di associati non inferiore al 5 per cento delle deleghe complessive della stessa categoria e dai rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.
        3. Agli appartenenti ai Corpi di polizia locale è riconosciuta una indennità pensionabile legata al possesso delle qualifiche di cui all'articolo 6, in misura pari alla corrispondente indennità di pubblica sicurezza di cui alla legge 1^ aprile 1981, n. 121.
        4. In materia previdenziale ed assistenziale nonché per tutto ciò che concerne i benefìci derivanti da leggi speciali a favore di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano agli appartenenti dei Corpi di polizia locale le medesime disposizioni applicabili alle altre Forze di polizia.


Art. 10.

(Disposizioni transitorie).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presente legge le regioni provvedono all'emanazione della legge regionale di cui all'articolo 2.
        2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i corpi o servizi che svolgono funzioni di polizia locale devono essere trasformati o riorganizzati sulla base delle disposizioni della presente legge e della legge regionale. A tale scopo gli enti interessati, d'intesa con la regione, provvedono ad assumere le opportune iniziative.
        3. In caso di inadempienza da parte degli enti locali interessati, la regione esercita il potere sostitutivo previsto dalla vigente legislazione.


Art. 11.

(Modifiche alla normativa vigente).

        1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo le parole: "le Forze di polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "i Corpi di polizia locale,".
        2. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché i Corpi di polizia locale".
        3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 57 del codice di procedura penale le parole: "e del Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia locale".
        4. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 57 del codice di procedura penale le parole: "le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti dei Corpi di polizia locale".
        5. Al comma 2 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "lettera d)," sono inserite le seguenti: "ad eccezione degli organici dei Corpi di polizia locale".



TABELLA A

(articolo 7, comma 1)


Ruolo Qualifica

Agente Agente di polizia giudiziaria e di
                pubblica sicurezza

Istruttore Ufficiale di polizia giudiziaria ed
                agente di pubblica sicurezza

Coordinatore Ufficiale di polizia giudiziaria ed
                agente di pubblica sicurezza

Funzionario Ufficiale di polizia giudiziaria ed
                agente di pubblica sicurezza

Comandante Ufficiale di polizia giudiziaria ed
                agente di pubblica sicurezza



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