XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2431
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole: "il personale militare e le
Forze di polizia di Stato," sono sostituite dalle seguenti:
"il personale militare, le Forze di polizia di Stato e le
Forze di polizia locale,".
2. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1^ aprile
1981, n. 121, le parole: "Il Corpo degli agenti di custodia e
il Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle
seguenti: "il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo
forestale dello Stato e le Forze di polizia locale".
3. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le
parole: "dei servizi di protezione civile," sono inserite le
seguenti: "dei corpi di polizia locale,".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al personale dipendente dei corpi e dei
servizi di polizia municipale e locale si applicano le
disposizioni di cui ai titoli I e III del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 40, primo comma, del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali è istituita una apposita
classe di rischio, equiparata a quella prevista per gli
appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, per
il personale dipendente dei corpi e dei servizi di polizia
municipale e locale. Con il medesimo decreto sono altresì
determinate le tariffe dei relativi premi assicurativi.
Art. 2.
1. A decorrere dal rinnovo contrattuale successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge il personale
dipendente dei corpi di polizia municipale e locale è
inquadrato in apposito comparto di contrattazione collettiva
nazionale. A tale fine è costituito un livello di
contrattazione nazionale specifico, nell'ambito del comparto
"regioni e autonomie locali", denominato comparto "sicurezza
locale", nel quale confluiscono contrattualmente i dipendenti
appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale e
locale.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 2.582.284 euro annui, a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministro dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2. A decorrere dall'anno 2003 le regioni e gli enti locali
concorrono alla copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge mediante l'utilizzo di
parte dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti
dalle violazioni al codice della strada.