XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 150




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge procede dalla considerazione che le diverse comunità di immigrati presenti nel nostro territorio sono portatrici di culture, religioni e costumi che, per determinati aspetti, non sono compatibili con la cultura italiana. Ci si riferisce, in particolare, alla pratica tradizionale, innestata in Italia da extracomunitari provenienti da popolazioni africane o islamiche, di effettuare mutilazioni genitali alle donne. Tale pratica è da considerarsi parte integrante di ancestrali tradizioni che, associate all'istituzione della poligamia e al "prezzo della donna", cioè all'usanza di pagare la sposa alla famiglia di provenienza, contribuiscono ad asservire le donne, ne fanno oggetti di transazione economica e le riducono alla condizione di esseri subumani, il cui diritto a vivere dipende solo dalla capacità di generare figli e di lavorare per l'uomo. Le mutilazioni genitali femminili più diffuse e cruente sono la clitoridectomia cioè l'asportazione del clitoride, l'escissione che consiste nell'amputazione del clitoride e di parte o della totalità delle piccole labbra e l'infibulazione che comporta l'asportazione del clitoride, di parte o totalità delle piccole e grandi labbra vulvari con la conseguente cucitura delle medesime. I suddetti interventi sono generalmente praticati alle bambine prima del raggiungimento della maturità sessuale, dalle cosiddette "mammane", in condizioni igieniche indescrivibili, aggiungendo così, alla già di per sé devastante mutilazione, anche il grave rischio di infezioni pericolose per la salute delle stesse.
        Benché in Italia, in base agli articoli 582 e 583 del codice penale, l'effettuazione delle suddette pratiche sia penalmente perseguibile, si calcola che migliaia di bambine abbiano subìto, nel nostro Paese, mutilazioni genitali. Si è ritenuto pertanto opportuno procedere alla predisposizione di una proposta di legge che desse specifica regolamentazione alle medesime pratiche, al fine di garantire l'effettivo rispetto del diritto alla dignità personale e all'integrità fisica e morale, nonché della cultura italiana.
        Ed ancora più importante è apparso tutelare i diritti dell'infanzia, adeguandosi a quanto sancito dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e adottando ogni misura necessaria per dare piena attuazione ai diritti sanciti dalla succitata Convenzione, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4, 14, 19 e 37 della legge di ratifica.
        Dunque, obiettivo prioritario della presente proposta di legge è quello di evitare che simili pratiche, lesive della dignità personale, possano essere tollerate anche in un Paese, quale il nostro, che afferma di ispirarsi al principio del rispetto della vita e al riconoscimento del valore di ogni essere umano.
        A tale scopo la proposta di legge prevede l'esplicito divieto di praticare qualunque tipo di mutilazione genitale, fatta salva la possibilità che le medesime pratiche siano effettuate, per la salvaguardia della persona, a titolo di cura medica. Si dispone inoltre l'inasprimento delle sanzioni penali già previste nonché l'individuazione di nuove sanzioni da irrogare nell'ipotesi di violazione del suddetto divieto.




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