XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 150
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
procede dalla considerazione che le diverse comunità di
immigrati presenti nel nostro territorio sono portatrici di
culture, religioni e costumi che, per determinati aspetti, non
sono compatibili con la cultura italiana. Ci si riferisce, in
particolare, alla pratica tradizionale, innestata in Italia da
extracomunitari provenienti da popolazioni africane o
islamiche, di effettuare mutilazioni genitali alle donne. Tale
pratica è da considerarsi parte integrante di ancestrali
tradizioni che, associate all'istituzione della poligamia e al
"prezzo della donna", cioè all'usanza di pagare la sposa alla
famiglia di provenienza, contribuiscono ad asservire le donne,
ne fanno oggetti di transazione economica e le riducono alla
condizione di esseri subumani, il cui diritto a vivere dipende
solo dalla capacità di generare figli e di lavorare per
l'uomo. Le mutilazioni genitali femminili più diffuse e
cruente sono la clitoridectomia cioè l'asportazione del
clitoride, l'escissione che consiste nell'amputazione del
clitoride e di parte o della totalità delle piccole labbra e
l'infibulazione che comporta l'asportazione del clitoride, di
parte o totalità delle piccole e grandi labbra vulvari con la
conseguente cucitura delle medesime. I suddetti interventi
sono generalmente praticati alle bambine prima del
raggiungimento della maturità sessuale, dalle cosiddette
"mammane", in condizioni igieniche indescrivibili, aggiungendo
così, alla già di per sé devastante mutilazione, anche il
grave rischio di infezioni pericolose per la salute delle
stesse.
Benché in Italia, in base agli articoli 582 e 583 del
codice penale, l'effettuazione delle suddette pratiche sia
penalmente perseguibile, si calcola che migliaia di bambine
abbiano subìto, nel nostro Paese, mutilazioni genitali. Si è
ritenuto pertanto opportuno procedere alla predisposizione di
una proposta di legge che desse specifica regolamentazione
alle medesime pratiche, al fine di garantire l'effettivo
rispetto del diritto alla dignità personale e all'integrità
fisica e morale, nonché della cultura italiana.
Ed ancora più importante è apparso tutelare i diritti
dell'infanzia, adeguandosi a quanto sancito dalla Convenzione
dell'ONU sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27
maggio 1991, n. 176, e adottando ogni misura necessaria per
dare piena attuazione ai diritti sanciti dalla succitata
Convenzione, con particolare riferimento a quanto stabilito
dagli articoli 2, 3, 4, 14, 19 e 37 della legge di
ratifica.
Dunque, obiettivo prioritario della presente proposta di
legge è quello di evitare che simili pratiche, lesive della
dignità personale, possano essere tollerate anche in un Paese,
quale il nostro, che afferma di ispirarsi al principio del
rispetto della vita e al riconoscimento del valore di ogni
essere umano.
A tale scopo la proposta di legge prevede l'esplicito
divieto di praticare qualunque tipo di mutilazione genitale,
fatta salva la possibilità che le medesime pratiche siano
effettuate, per la salvaguardia della persona, a titolo di
cura medica. Si dispone inoltre l'inasprimento delle sanzioni
penali già previste nonché l'individuazione di nuove sanzioni
da irrogare nell'ipotesi di violazione del suddetto
divieto.