XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 150




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge si definiscono:

                a) clitoridectomia: l'asportazione del clitoride;

                b) escissione: il taglio del clitoride e di tutte o di parte delle piccole labbra;

                c) infibulazione: l'asportazione del clitoride, delle piccole labbra e almeno dei due terzi anteriori o dell'intera sezione mediale delle grandi labbra, ovvero la cucitura parziale delle labbra vulvari.


Art. 2.

(Divieti).

        1. Le pratiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 sono vietate, fatto salvo il caso in cui le predette pratiche siano esercitate, su indicazione dell'autorità medica competente, a titolo di cura medica, per la salvaguardia della salute della persona.
        2. Qualora le mutilazioni genitali, di cui all'articolo 1, siano inflitte a un minore e uno o entrambi i genitori siano a conoscenza del fatto ovvero abbiano in qualunque modo permesso o favorito l'attuazione delle suddette pratiche, il giudice pronuncia la decadenza dalla potestà del genitore resosi responsabile e può, altresì, ordinare l'allontanamento del minore dalla residenza familiare.


Art. 3.

(Istituzione di un numero verde).

        1. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero medesimo, un numero verde finalizzato a garantire l'informazione in riferimento al reato previsto dalla presente legge, nonché a ricevere le denunce, inerenti il medesimo reato, da parte di chiunque ne venga a conoscenza.


Art. 4.

(Modifiche al codice penale).

        1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:

        "Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione sessuale). - Chiunque cagiona ad alcuno una mutilazione genitale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, mediante effettuazione delle pratiche di clitoridectomia, escissione o infibulazione, fatto salvo il caso in cui le predette pratiche siano esercitate, su indicazione dell'autorità medica competente, a titolo di cura medica, per la salvaguardia della salute della persona, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
        Chiunque agevola o favorisce in qualsiasi modo l'esecuzione delle mutilazioni genitali di cui al presente articolo è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Qualora i suddetti reati sono commessi da cittadino non italiano si applica, altresì, al termine del periodo di reclusione di cui al periodo precedente, l'immediata e definitiva espulsione dal territorio nazionale.

        Art. 583-ter. - (Circostanze aggravanti). - Si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse a chiunque cagiona la mutilazione genitale prevista dall'articolo 583-bis, ovvero ne agevola o ne favorisce in qualsiasi modo l'esecuzione, nei confronti di una persona della famiglia, o di un minore degli anni quattordici, o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia".

Art. 5.

(Sanzioni).

        1. All'esercente la professione sanitaria che contravviene ai divieti indicati dall'articolo 2 si applica la pena accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
        2. Qualora il reato di cui alla presente legge sia commesso in strutture sanitarie o non, siano esse pubbliche, private accreditate o private, il responsabile della struttura stessa è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni.
        3. Nei confronti di chiunque riceva danaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 100 milioni.



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