XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 150
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) clitoridectomia: l'asportazione del
clitoride;
b) escissione: il taglio del clitoride e di tutte
o di parte delle piccole labbra;
c) infibulazione: l'asportazione del clitoride,
delle piccole labbra e almeno dei due terzi anteriori o
dell'intera sezione mediale delle grandi labbra, ovvero la
cucitura parziale delle labbra vulvari.
Art. 2.
(Divieti).
1. Le pratiche di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1 dell'articolo 1 sono vietate, fatto salvo
il caso in cui le predette pratiche siano esercitate, su
indicazione dell'autorità medica competente, a titolo di cura
medica, per la salvaguardia della salute della persona.
2. Qualora le mutilazioni genitali, di cui all'articolo 1,
siano inflitte a un minore e uno o entrambi i genitori siano a
conoscenza del fatto ovvero abbiano in qualunque modo permesso
o favorito l'attuazione delle suddette pratiche, il giudice
pronuncia la decadenza dalla potestà del genitore resosi
responsabile e può, altresì, ordinare l'allontanamento del
minore dalla residenza familiare.
Art. 3.
(Istituzione di un numero verde).
1. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso il Ministero medesimo, un numero verde
finalizzato a garantire l'informazione in riferimento al reato
previsto dalla presente legge, nonché a ricevere le denunce,
inerenti il medesimo reato, da parte di chiunque ne venga a
conoscenza.
Art. 4.
(Modifiche al codice penale).
1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i
seguenti:
"Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione sessuale).
- Chiunque cagiona ad alcuno una mutilazione genitale,
dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente,
mediante effettuazione delle pratiche di clitoridectomia,
escissione o infibulazione, fatto salvo il caso in cui le
predette pratiche siano esercitate, su indicazione
dell'autorità medica competente, a titolo di cura medica, per
la salvaguardia della salute della persona, è punito con la
reclusione da sette a dodici anni.
Chiunque agevola o favorisce in qualsiasi modo
l'esecuzione delle mutilazioni genitali di cui al presente
articolo è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Qualora i suddetti reati sono commessi da cittadino non
italiano si applica, altresì, al termine del periodo di
reclusione di cui al periodo precedente, l'immediata e
definitiva espulsione dal territorio nazionale.
Art. 583-ter. - (Circostanze aggravanti). - Si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave
delle violazioni commesse a chiunque cagiona la mutilazione
genitale prevista dall'articolo 583-bis, ovvero ne
agevola o ne favorisce in qualsiasi modo l'esecuzione, nei
confronti di una persona della famiglia, o di un minore degli
anni quattordici, o di una persona sottoposta alla sua
autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione,
istruzione, cura, vigilanza e custodia".
Art. 5.
(Sanzioni).
1. All'esercente la professione sanitaria che contravviene
ai divieti indicati dall'articolo 2 si applica la pena
accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della
professione.
2. Qualora il reato di cui alla presente legge sia
commesso in strutture sanitarie o non, siano esse pubbliche,
private accreditate o private, il responsabile della struttura
stessa è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300
milioni.
3. Nei confronti di chiunque riceva danaro o altra utilità
per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 1 si
applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel
pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 100
milioni.