XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 5
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
1. In considerazione della particolare specificità
categoriale attribuita agli addetti ai Corpi e Servizi di
polizia locale dei comuni, delle comunità montane, delle
province e delle regioni dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, nel
contesto dell'immutata dipendenza funzionale dall'ente di
appartenenza, gli appartenenti alle forze locali di polizia,
comunque denominate, di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65,
usufruiscono di un'apposita contrattazione separata rispetto
al contesto generale della contrattazione collettiva nazionale
relativa alle regioni ed enti locali.
Art. 2.
1. Il contratto relativo agli addetti ai Corpi e Servizi
di polizia municipale e locale è articolato su sette livelli
verticali e relativi livelli orizzontali di progressione
minima in carriera, comprendenti le seguenti figure:
a) agente;
b) sottufficiali ordinari, fino ad istruttore
capo;
c) sottufficiali superiori, fino ad istruttore
superiore di prima classe;
d) ufficiali inferiori, fino a ispettore capo;
e) ufficiali superiori, fino a coordinatore
principale;
f) ufficiali generali, fino a coordinatore
generale;
g) comandanti di area metropolitana, fino a
comandante generale.
2. L'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è
abrogato.
Art. 3.
1. I livelli relativi alle singole collocazioni funzionali
saranno improntati, fino al livello di ufficiali generali, su
quattro fasce orizzontali di progressione in carriera.
2. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione
in carriera per gli agenti, essa sarà improntata sul criterio
dell'anzianità e prevederà una collocazione orizzontale di
agente, agente scelto, agente principale, agente principale
ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione
in carriera per i sottufficiali ordinari, essa si articolerà
in: istruttore, istruttore scelto, istruttore principale,
istruttore capo.
4. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione
in carriera per i sottufficiali superiori, essa si articolerà
in: istruttore superiore, istruttore superiore di terza
classe, istruttore superiore di seconda classe, istruttore
superiore di prima classe.
5. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione
in carriera per gli ufficiali inferiori, essa si articola in:
vice ispettore, ispettore, ispettore principale, ispettore
capo.
6. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione
in carriera per gli ufficiali superiori, essa si articola in:
vice coordinatore, coordinatore, coordinatore principale,
coordinatore capo.
7. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione
in carriera per gli ufficiali generali, essa si articola in:
coordinatore comandante, coordinatore comandante di prima
classe, coordinatore generale.
8. Relativamente ai comandanti di area metropolitana, la
progressione orizzontale sarà articolata in due livelli:
comandante generale di area di seconda classe e comandante
generale di area di prima classe.
Art. 4.
1. Il livello di inquadramento di partenza degli
appartenenti ai Corpi e Servizi di polizia municipale e locale
non potrà essere comunque inferiore al corrispondente livello
sesto del contratto collettivo nazionale di lavoro delle
regioni e degli enti locali.
Art. 5.
1. Nel contratto nazionale di lavoro relativo alla
specifica area della polizia municipale e locale dovrà
prevedersi la progressione interna con riferimento alla
carriera orizzontale, legata all'anzianità di servizio, e
quella concorsuale verticale per quanti già presenti nella
specifica categoria, attraverso il possesso del titolo di
studio richiesto per l'accesso al primo livello, nonché
l'anzianità di servizio e/o la frequenza ad appositi corsi di
formazione e di qualificazione professionale, comunque
istituiti.
Art. 6.
1. Per l'accesso al concorso pubblico relativo a posti
fino al livello di coordinatore principale compreso, è ammesso
quale titolo di studio, il diploma universitario rilasciato
dalle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e
commercio, sociologia.
Art. 7.
1. Al fine della determinazione delle spese relative
all'inquadramento degli appartenenti ai Corpi e Servizi di
polizia municipale e locale attraverso l'apposita
contrattazione, sarà stornato il relativo importo,
proporzionalmente detratto dalla spesa globale destinata al
rinnovo contrattuale del comparto regioni-enti locali ed
integrato dalla quota pari al 25 per cento delle entrate dei
comuni e degli altri enti in relazione al combinato disposto
di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.