XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 5




PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE


Art. 1.

        1. In considerazione della particolare specificità categoriale attribuita agli addetti ai Corpi e Servizi di polizia locale dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, nel contesto dell'immutata dipendenza funzionale dall'ente di appartenenza, gli appartenenti alle forze locali di polizia, comunque denominate, di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, usufruiscono di un'apposita contrattazione separata rispetto al contesto generale della contrattazione collettiva nazionale relativa alle regioni ed enti locali.


Art. 2.

        1. Il contratto relativo agli addetti ai Corpi e Servizi di polizia municipale e locale è articolato su sette livelli verticali e relativi livelli orizzontali di progressione minima in carriera, comprendenti le seguenti figure:

                a) agente;

                b) sottufficiali ordinari, fino ad istruttore capo;

                c) sottufficiali superiori, fino ad istruttore superiore di prima classe;

                d) ufficiali inferiori, fino a ispettore capo;

                e) ufficiali superiori, fino a coordinatore principale;

                f) ufficiali generali, fino a coordinatore generale;

                g) comandanti di area metropolitana, fino a comandante generale.

        2. L'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogato.

Art. 3.

        1. I livelli relativi alle singole collocazioni funzionali saranno improntati, fino al livello di ufficiali generali, su quattro fasce orizzontali di progressione in carriera.
        2. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione in carriera per gli agenti, essa sarà improntata sul criterio dell'anzianità e prevederà una collocazione orizzontale di agente, agente scelto, agente principale, agente principale ufficiale di polizia giudiziaria.
        3. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione in carriera per i sottufficiali ordinari, essa si articolerà in: istruttore, istruttore scelto, istruttore principale, istruttore capo.
        4. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione in carriera per i sottufficiali superiori, essa si articolerà in: istruttore superiore, istruttore superiore di terza classe, istruttore superiore di seconda classe, istruttore superiore di prima classe.
        5. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione in carriera per gli ufficiali inferiori, essa si articola in: vice ispettore, ispettore, ispettore principale, ispettore capo.
        6. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione in carriera per gli ufficiali superiori, essa si articola in: vice coordinatore, coordinatore, coordinatore principale, coordinatore capo.
        7. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione in carriera per gli ufficiali generali, essa si articola in: coordinatore comandante, coordinatore comandante di prima classe, coordinatore generale.
        8. Relativamente ai comandanti di area metropolitana, la progressione orizzontale sarà articolata in due livelli: comandante generale di area di seconda classe e comandante generale di area di prima classe.


Art. 4.

        1. Il livello di inquadramento di partenza degli appartenenti ai Corpi e Servizi di polizia municipale e locale non potrà essere comunque inferiore al corrispondente livello sesto del contratto collettivo nazionale di lavoro delle regioni e degli enti locali.


Art. 5.

        1. Nel contratto nazionale di lavoro relativo alla specifica area della polizia municipale e locale dovrà prevedersi la progressione interna con riferimento alla carriera orizzontale, legata all'anzianità di servizio, e quella concorsuale verticale per quanti già presenti nella specifica categoria, attraverso il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al primo livello, nonché l'anzianità di servizio e/o la frequenza ad appositi corsi di formazione e di qualificazione professionale, comunque istituiti.


Art. 6.

        1. Per l'accesso al concorso pubblico relativo a posti fino al livello di coordinatore principale compreso, è ammesso quale titolo di studio, il diploma universitario rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia.


Art. 7.

        1. Al fine della determinazione delle spese relative all'inquadramento degli appartenenti ai Corpi e Servizi di polizia municipale e locale attraverso l'apposita contrattazione, sarà stornato il relativo importo, proporzionalmente detratto dalla spesa globale destinata al rinnovo contrattuale del comparto regioni-enti locali ed integrato dalla quota pari al 25 per cento delle entrate dei comuni e degli altri enti in relazione al combinato disposto di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



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