Indici  delle leggi
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Legge 6 marzo 2006, n. 125

"Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29  marzo 2006 - Supplemento Ordinario n. 75



ART. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998.

ART. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione č data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

ART. 3.
Copertura finanziaria

1. Al fine di dare piena attuazione agli obblighi derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1 sono autorizzate:

a) la spesa di euro 81.000 per l'anno 2006 e di euro 60.000 a decorrere dall'anno 2007, per la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni delle sostanze;

b) la spesa di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2006, per la promozione della diffusione di informazioni presso il pubblico;

c) la spesa di euro 86.400 a decorrere dall'anno 2006, per l'elaborazione e l'aggiornamento di piani di ricerca ed il monitoraggio;

d) la spesa di euro 27.500 per l'anno 2006 e di euro 14.000 a decorrere dall'anno 2007, per lo scambio di informazioni periodiche tra le Parti;

e) la spesa di euro 22.970 a decorrere dall'anno 2006 per la partecipazione di esperti a riunioni negoziali.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 242.870 per l'anno 2006 e a euro 208.370 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo del Protocollo)