Legge 6 marzo 2006, n. 123
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2006
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunità dellAutorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 18, paragrafo 2, del Protocollo stesso.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.