Indici  delle leggi
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Legge 8 marzo 2006, n. 108

"Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006


Legge di conversione

Testo del decreto-legge


Legge di conversione


Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge

Decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19

"Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006



Art. 1.
Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile

1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico e di garantire la sicurezza delle forniture alle famiglie e alle imprese, e' autorizzato in via di urgenza il riavvio, per il solo periodo di tempo necessario e fino al 31 marzo 2006, nel rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera previsti dalla normativa vigente, degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentabili con olio combustibile, qualora tali impianti non siano attualmente in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ministeriali.

2. Il titolare di ciascun impianto di cui al comma 1 invia, contestualmente al riavvio dell'impianto, la documentazione sui tempi e sulle modalità delle operazioni e sull'alimentazione dell'impianto al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, i quali possono impartire, con provvedimento adottato d'intesa, eventuali prescrizioni di esercizio entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione stessa.

3. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, può essere autorizzata in via di urgenza la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità di esercizio dei citati impianti. Il decreto ministeriale deve anche indicare i valori limite di emissioni che dovranno essere rispettati, non oltre il 31 marzo 2006, da tali impianti, anche in relazione alle complessive condizioni ambientali del territorio. Con provvedimenti adottati di intesa tra il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono impartite eventuali prescrizioni di esercizio e tempi per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo negli impianti che abbiano utilizzato altri tipi di combustibile.

4. Allo scopo di assicurare efficacia alle misure di riduzione della domanda di gas naturale disposte dal presente decreto, nonche' di consentire il raggiungimento degli obiettivi internazionali derivanti dal Protocollo di Kyoto in tema di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la società TERNA S.p.A. effettua il dispacciamento degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1 e 3, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006.

5. La società TERNA S.p.A. predispone altresì un programma di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile che viene trasmesso all'inizio di ogni settimana al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Quest'ultima definisce per gli stessi impianti i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale. I maggiori costi sostenuti includono l'onere delle compensazioni ambientali di cui al comma 7.

6. Il Ministro delle attività produttive può, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, autorizzare la riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di categoria III (olio combustibile), anche per evitare o limitare l'adozione delle misure di cui al comma 3, primo periodo.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, entro dodici mesi a decorrere dal 31 marzo 2006, gli interventi sul piano ambientale idonei a compensare il maggiore livello di inquinamento atmosferico eventualmente registrato per effetto delle disposizioni del presente decreto. L'onere delle compensazioni ambientali non può superare i 2 centesimi di euro per kWh prodotto dagli impianti di cui ai commi 1 e 3.

Art. 2.
Corrispettivi addizionali per il settore termoelettrico

1. Per il contenimento dei consumi di gas del settore termoelettrico possono essere istituiti con decreto del Ministro delle attività produttive, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, corrispettivi addizionali a carico dei produttori di energia elettrica, a valere sui punti di prelievo delle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale connessi a centrali di produzione di energia elettrica che utilizzano gas naturale e sui prelievi di gas naturale dal sistema degli stoccaggi.

2. I corrispettivi sono versati sul fondo istituito con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 29 dicembre 2005, n. 297/05, per essere utilizzati ai fini dell'incentivazione dell'offerta di interrompibilità della domanda aggiuntiva rispetto alla interrompibilità di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2005.

Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano non oltre il 31 marzo 2006.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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