Legge 20 febbraio 2006, n. 95
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006
1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con lespressione «sordo».
2. Il secondo comma dellarticolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente:
«Agli effetti della presente legge si considera
sordo il minorato sensoriale delludito affetto da sordità
congenita o acquisita durante letà evolutiva che gli abbia
compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché
la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente
da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
3. Al primo comma dellarticolo 3 della legge
26 maggio 1970, n. 381, le parole: «Laccertamento del sordomutismo»
sono sostituite dalle seguenti: «Laccertamento della condizione
di sordo come definita dal secondo comma dellarticolo 1».