Legge 22 febbraio 2006, n. 84
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006
(Princìpi e finalità)
1. La presente legge, nellambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui allarticolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina dellattività professionale di tintolavanderia.
2. Lesercizio dellattività professionale di tintolavanderia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dellarticolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare lomogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dellambiente, garantendo lunità giuridica dellordinamento di cui allarticolo 120, secondo comma, della Costituzione.
(Definizione dellattivitàe idoneità professionale)
1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio dellattività professionale di tintolavanderia lattività dellimpresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per labbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti duso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
2. Per lesercizio dellattività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano leffettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;
b)
attestato di qualifica in materia attinente lattività conseguito
ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale,
integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso
imprese del settore, da effettuare nellarco di tre anni dal conseguimento
dellattestato;
c)
diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario
superiore o universitario, in materie inerenti lattività;
d)
periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
2)
due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro
o di collaboratore familiare degli stessi;
3)
tre anni, anche non consecutivi ma comunque nellarco di cinque anni,
nei casi di attività lavorativa subordinata.
3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere
b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività
qualificata di collaborazione tecnica continuativa nellambito di
imprese abilitate del settore.
4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi
e dei corsi, nonché lidentificazione dei diplomi inerenti
lattività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni,
previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale.
5. Tra le materie fondamentali di
insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica
organica e inorganica; chimica dei detersivi; princìpi di scioglimento
chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità
e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore,
con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti
tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale;
legislazione in materia di tutela dellambiente e di sicurezza del
lavoro; informatica; lingua straniera.
6. Non costituiscono titolo valido
per lesercizio dellattività professionale gli attestati
e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali
che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
(Competenze delle regioni)
1. In conformità ai princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per lesercizio delle funzioni amministrative dei comuni.
2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità:
a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile limpatto territoriale e ambientale dellinsediamento delle imprese e promuovendo lintegrazione con le altre attività economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano;
b)
valorizzare la funzione di servizio delle imprese di tintolavanderia assicurando
la migliore qualità delle prestazioni per il consumatore, anche
attraverso la disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle
imprese e la previsione della pubblicità delle tariffe;
c)
promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche
a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele desercizio
e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d)
definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di
sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di
trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti
e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi
a domicilio in forma itinerante;
e)
promuovere, dintesa con le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, la costituzione, ai sensi dellarticolo 2, comma 4,
lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni
arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle
organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela
di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore
e consumatori, ferma restando lapplicazione degli usi accertati e
raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;
f)
assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni
di rappresentanza della categoria.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dellattività per le imprese del settore, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per lavvio e lesercizio dellattività, ivi compresi i servizi per la raccolta ed il recapito dei capi, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.
(Modalità di esercizio dellattività)
1. Presso ogni sede dellimpresa dove viene esercitata lattività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dellimpresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dellidoneità professionale di cui allarticolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
2. Non è ammesso lo svolgimento
dellattività professionale di tintolavanderia in forma ambulante
o di posteggio.
3. I servizi di raccolta e di recapito
dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dellarticolo
2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un
collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime
imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati
ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
4. Presso tutte le sedi e i recapiti
ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di
tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la
sede dellimpresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la
lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, lindicazione
di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.
5. Le imprese di tintolavanderia non
rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli
o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri
di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo
restando lobbligo di diligenza nelladempimento di cui allarticolo
1176, secondo comma, del codice civile.
(Sanzioni)
1. Ferma restando lapplicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nellalbo delle imprese artigiane di cui allarticolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui allarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei princìpi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
2. Il Ministero delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.
3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(Norme transitorie)
1. Le imprese del settore operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare a svolgere lattività di cui allarticolo 2, comma 1, ed entro tre anni dalla medesima data sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui allarticolo 4, comma 1.
2. In sede di prima attuazione della
presente legge tutti i soggetti operanti presso imprese del settore autorizzate
ai sensi del comma 1 possono far valere i periodi di inserimento maturati
presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti
al fine di conseguire lidoneità professionale.
3. Le regioni definiscono i criteri
e i termini per ladeguamento delle imprese alle disposizioni regionali
e amministrative di cui allarticolo 3 e ai requisiti stabiliti dalla
presente legge.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dallattuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.