Legge 20 febbraio 2006, n. 79
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006
1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dellAmministrazione della difesa di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dellarticolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, ai sensi dellarticolo 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, è individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere, da ascrivere allarea funzionale C, posizione economica C1.
2. La dotazione organica del personale
del profilo professionale di cui al comma 1 è determinata in 33
unità.
3. Lassunzione del
personale del profilo professionale di cui al comma 1 avviene per pubblico
concorso per titoli ed esami. I requisiti per la partecipazione, i titoli
di merito valutabili e le modalità di svolgimento dei concorsi sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dellistruzione, delluniversità e della ricerca, per
la funzione pubblica e delleconomia e delle finanze. Limitatamente
al requisito della cittadinanza, si applica larticolo 2, comma 8,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117.
4. Al fine di salvaguardare loperatività
dellimpiego delle Forze armate nelle missioni allestero, assicurando
la necessaria continuità didattica nelladdestramento tecnico-linguistico
del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in
deroga allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, e allarticolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato il reclutamento del personale
di cui al comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi
previsto, e comunque entro il limite di spesa di 416.245 euro annui, a
decorrere dallanno 2006, mediante procedura selettiva per titoli
ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il
Ministro per la funzione pubblica, il Ministro delleconomia e delle
finanze ed il Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca. Il concorso è riservato a coloro che, alla data
di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, hanno
maturato presso la Scuola di lingue estere dellEsercito una specifica
professionalità nellespletamento di attività di insegnamento
equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti
collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti
alle stesse attività, previste dalle direttive addestrative connesse
allapplicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente
non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data
predetta.
1. Allonere derivante dallattuazione
della presente legge, pari ad euro 416.245 annui a decorrere dallanno
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 406.245,
laccantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto ad
euro 10.000, laccantonamento relativo al Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca. 2.
Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.