Legge 13 febbraio 2006, n. 74
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2006
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 7 dellAccordo stesso.
(Copertura finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 160.150 per lanno 2005, di euro 154.030 per lanno 2006 e di euro 160.150 annui a decorrere dallanno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.