Legge 6 febbraio 2006, n. 64
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2006
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004.
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
ART. 3.
(Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale).
1. All'articolo 7, comma 4, della legge 2 agosto 2002, n. 181, il terzo periodo č sostituito dal seguente: "Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, la Corte č vincolata dalla durata stabilita nella sentenza".
ART. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)