Legge 8 febbraio 2006, n. 60
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006
1. Dopo il secondo comma dellarticolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, laccesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amminstrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo
e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio
cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto
comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove
richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista
è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida».