Legge 14 febbraio 2006, n. 55
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006
1. Al primo periodo dellarticolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».
1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo larticolo 768 è aggiunto il seguente capo:
DEL PATTO DI FAMIGLIA
Art. 768-bis. - (Nozione). È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, limprenditore trasferisce, in tutto o in parte, lazienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
Art. 768-ter. - (Forma). A pena di
nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.
Art. 768-quater. - (Partecipazione).
Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero
legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio
dellimprenditore.
Gli assegnatari dellazienda
o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti
al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento
di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli
536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in
tutto o in parte, avvenga in natura.
I beni assegnati con lo stesso contratto
agli altri partecipanti non assegnatari dellazienda, secondo il valore
attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti;
lassegnazione può essere disposta anche con successivo contratto
che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi
intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto
o coloro che li abbiano sostituiti.
Quanto ricevuto dai contraenti non
è soggetto a collazione o a riduzione.
Art. 768-quinquies. - (Vizi del consenso). Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
Lazione si prescrive nel termine di un anno.
Art. 768-sexies. - (Rapporti con i terzi). Allapertura della successione dellimprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dellarticolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
Linosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dellarticolo 768-quinquies.
Art. 768-septies. - (Scioglimento).
Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone
che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto,
con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente
capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
Art. 768-octies. - (Controversie).
Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente
capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione
previsti dallarticolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5».