Legge 8 febbraio 2006, n. 54
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006
(Modifiche al codice civile)
1. Larticolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155. (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità
indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale
dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
allinteresse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente
la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i
genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina
i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore,
fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve
contribuire al mantenimento, alla cura, allistruzione e alleducazione
dei figli. Prende atto, se non contrari allinteresse dei figli, degli
accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo
alla prole.
La potestà genitoriale è
esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per
i figli relative allistruzione, alleducazione e alla salute
sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dellinclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione
è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni
di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori
esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente
sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento
dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce,
ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare
il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore
di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi
di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse
economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza
economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Lassegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
2. Dopo larticolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis. (Affidamento a un solo genitore e opposizione allaffidamento condiviso). Il giudice può disporre laffidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che laffidamento allaltro sia contrario allinteresse del minore.
Ciascuno dei genitori può,
in qualsiasi momento, chiedere laffidamento esclusivo quando sussistono
le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda,
dispone laffidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi,
per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dellarticolo
155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può
considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione
dei provvedimenti da adottare nellinteresse dei figli, rimanendo
ferma lapplicazione dellarticolo 96 del codice di procedura
civile.
Art. 155-ter. (Revisione
delle disposizioni concernenti laffidamento dei figli). I genitori
hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni
concernenti laffidamento dei figli, lattribuzione dellesercizio
della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative
alla misura e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. (Assegnazione
della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento
della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dellinteresse dei figli. Dellassegnazione il giudice tiene
conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato
leventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della
casa familiare viene meno nel caso che lassegnatario non abiti o
cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio
o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello
di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dellarticolo
2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi
la residenza o il domicilio, laltro coniuge può chiedere,
se il mutamento interferisce con le modalità dellaffidamento,
la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi
quelli economici.
Art. 155-quinquies. (Disposizioni
in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze,
può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione
del giudice, è versato direttamente allavente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di
handicap grave ai sensi dellarticolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni
previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. (Poteri
del giudice e ascolto del minore). Prima dellemanazione, anche
in via provvisoria, dei provvedimenti di cui allarticolo 155, il
giudice può assumere, ad istanza di parte o dufficio, mezzi
di prova. Il giudice dispone, inoltre, laudizione del figlio minore
che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove
capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi lopportunità,
il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare
ladozione dei provvedimenti di cui allarticolo 155 per consentire
che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere
un accordo, con particolare riferimento alla tutela dellinteresse
morale e materiale dei figli».
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dellarticolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma
si può proporre reclamo con ricorso alla corte dappello che
si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel
termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
2. Dopo larticolo 709-bis del codice
di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 709-ter. (Soluzione delle
controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per
la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine allesercizio
della potestà genitoriale o delle modalità dellaffidamento
è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti
di cui allarticolo 710 è competente il tribunale del luogo
di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dellaffidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre
il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti
del minore;
3) disporre
il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti
dellaltro;
4) condannare
il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria,
da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa
delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
(Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica larticolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
(Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dallarticolo 710 del codice di procedura civile o dallarticolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, lapplicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
(Disposizione finanziaria)
1. Dallattuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.