Legge 24 febbraio 2006, n. 52
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006
1. Allarticolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) larticolo 492 è sostituito
dal seguente:
Art. 492. - (Forma del pignoramento). Salve le
forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in
uningiunzione che lufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da
qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni
che si assoggettano allespropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere
linvito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice
dellesecuzione la dichiarazione di residenza o lelezione di domicilio in uno
dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per lesecuzione con
lavvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza
dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette
saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere
lavvertimento che il debitore, ai sensi dellarticolo 495, può chiedere di
sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari allimporto
dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli
interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di
inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita
o lassegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza
unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dellimporto del credito per cui
è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei
rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore
procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi
appare manifesta la lunga durata della liquidazione lufficiale giudiziario invita il
debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano
ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per
lomessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore è redatto
processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal
momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti
dellarticolo 388, terzo comma, del codice penale e lufficiale giudiziario
provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui
allarticolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario,
trasmette copia del verbale allufficiale giudiziario territorialmente competente. Se
sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si
considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della
dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti
dellarticolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia
notificato latto di cui allarticolo 543, effettua il pagamento o restituisce
il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e
seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri
creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può
richiedere allufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai
fini dellesercizio delle facoltà di cui allarticolo 499, quarto comma.
In ogni caso lufficiale giudiziario, ai fini
della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua
beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore
appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su
richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori
dellanagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta,
eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve
indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonchè quelle dei creditori
istanti. Lufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere lassistenza
della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Se il debitore è un imprenditore commerciale
lufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza
del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il
luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato
ovvero un notaio iscritto nellelenco di cui allarticolo 179-ter delle
disposizioni per lattuazione del presente codice per il loro esame al fine
dellindividuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può
richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonchè sulle modalità
di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati
nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando
occorre lassistenza dellufficiale giudiziario territorialmente competente. Il
professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore
istante e allufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla
liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non
oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dellaccesso alle scritture
contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo
esecutivo contro il debitore.
Quando la legge richiede che lufficiale
giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente
del tribunale competente per lesecuzione può concedere al creditore
lautorizzazione prevista dallarticolo 488, secondo comma».
1. Dopo il quinto comma dellarticolo 388 del codice penale è inserito il seguente:
«La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o allamministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dallufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione».
1. Allarticolo 514 del codice di procedura civile, il numero 4) è abrogato.
1. Allarticolo 515 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per lesercizio della professione, dellarte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dallufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro».
1. Larticolo 517 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 517. - (Scelta delle cose da pignorare). Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che lufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari allimporto del credito precettato aumentato della metà.
In ogni caso lufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione».
1. Larticolo 518 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 518. - (Forma del pignoramento). Lufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dellingiunzione di cui allarticolo 492 e descrive le cose pignorate, nonchè il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con lassistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, lufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e lubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni
di stima lufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo
senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva
individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati
dallesperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si
trovano.
Il giudice dellesecuzione liquida le spese ed
il compenso spettanti allesperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o
assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale lufficiale giudiziario
fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non è presente, lufficiale
giudiziario rivolge lingiunzione alle persone indicate nellarticolo 139,
secondo comma, e consegna loro un avviso dellingiunzione stessa per il debitore. In
mancanza di dette persone affigge lavviso alla porta dellimmobile in cui ha
eseguito il pignoramento.
Il processo verbale, il titolo esecutivo e il
precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento
delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dellesecuzione. Lufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al
creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta
elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre
il termine per il deposito dellistanza di vendita, il giudice, nominato uno
stimatore quando appare opportuno, ordina lintegrazione del pignoramento se ritiene
che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato
nel primo comma. In tale caso lufficiale giudiziario riprende senza indugio le
operazioni di ricerca dei beni».
1. Il secondo comma dellarticolo 520 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Per la conservazione delle altre cose lufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza lufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui allarticolo 159 delle disposizioni per lattuazione del presente codice».
1. Allarticolo 521 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando è depositata listanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando listituto di cui al primo comma dellarticolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e lorario approssimativo dellaccesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dallistituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere lassistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con limpiego dei mezzi usualmente utilizzati listituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano».
1. Allarticolo 2, comma 3, lettera e), numero 16), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al primo comma dellarticolo 532 del codice di procedura civile ivi richiamato, dopo le parole: «vendita senza incanto» sono inserite le seguenti: «o tramite commissionario».
1. Larticolo 538 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 538. - (Nuovo incanto). Quando una cosa messa allincanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata lesecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente».
1. Al secondo comma dellarticolo 543 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinchè questi faccia la dichiarazione di cui allarticolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui allarticolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui allarticolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata».
1. Il primo comma dellarticolo 547 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Con dichiarazione alludienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna».
1. Larticolo 185 delle disposizioni per lattuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
«Art. 185. - (Udienza di comparizione davanti al giudice dellesecuzione). Alludienza di comparizione davanti al giudice dellesecuzione fissata sulle opposizioni allesecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice».
1. Larticolo 616 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 616. - (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dallopposizione). Se competente per la causa è lufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dellesecuzione questi fissa un termine perentorio per lintroduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui allarticolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi allufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile».
1. Il secondo comma dellarticolo 618 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Alludienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per lintroduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui allarticolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile».
1. Al secondo comma dellarticolo 618-bis del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza».
1. Il terzo comma dellarticolo 619 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Se alludienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dellarticolo 616 tenuto conto della competenza per valore».
1. Allarticolo 2, comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dellarticolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: «degli articoli 615, secondo comma, e 619» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 615 e 619»;
b) dopo il secondo comma dellarticolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonchè disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile lestinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dellopponente alternativa allinstaurazione del giudizio di merito sullopposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; lautorità dellordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis»;
c) allarticolo 624-bis
del codice di procedura civile ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nelle espropriazioni mobiliari listanza per la sospensione
può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino
a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi
in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità
commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi listanza di sospensione
non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo».
1. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 263, allarticolo 1, al comma 3, lettera o), numero 2), capoverso, il numero 1) è abrogato.
1. Larticolo 165 delle disposizioni per lattuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
«Art. 165. - (Partecipazione del creditore al pignoramento). Allatto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.
Nel caso di cui al primo comma lufficiale
giudiziario deve comunicare la data e lora dellaccesso, da effettuare entro
quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.
Il creditore, a sue spese, può partecipare alle
operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con
lassistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi».
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al professionista per laccesso e lesame delle scritture contabili ai sensi dellarticolo 492 del codice di procedura civile, come sostituito dallarticolo 1 della presente legge, nonchè ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore.
1. La presente legge entra in vigore il 1º
marzo 2006.