Legge 7 febbraio 2006, n. 44
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006
(Assegno sostitutivo dellaccompagnatore militare)
1. In relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dellassegno sostitutivo dellaccompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dellassegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è fissata:
a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E.
2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dellarticolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia doro al valor militare.
3. I soggetti che alla data del 1º
gennaio 2006 percepiscono lassegno sostitutivo, ai sensi della legge
27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso
tra il 1º gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della presente
legge, limporto fissato dalla presente legge con detrazione delle
somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata
legge n. 288 del 2002.
4. Alla liquidazione degli assegni
di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già
competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi
diritto.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede a valere sullo stanziamento di cui allarticolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dallarticolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti
dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dellattuazione
della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare
limporto degli assegni di cui allarticolo 1 della presente
legge. Il Ministro delleconomia e delle finanze riferisce al Parlamento,
con propria relazione, sulle cause e lentità dei suddetti
scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui
al precedente periodo.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.