Legge 27 gennaio 2006, n. 21
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare
lemergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 novembre 2005,
n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare lemergenza
nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
recante: «Misure straordinarie perfronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione
Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile».
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania
1. Al fine di assicurare la regolarita' del servizio di smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti
nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella ragione
medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti
dai rapporti contrattuali risolti.
2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza,
all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di
procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il
Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano
regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i
livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni
compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati
accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Commissario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze
istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni
relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo
integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresi' alle
popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento
di analoghe strutture gia' esistenti nel territorio nazionale, senza
che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
4. E' istituita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti
nella regione Campania, presieduta dal presidente della regione
Campania, di cui fanno parte i presidenti delle province, con compiti
consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le
discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli
impianti per il trattamento e la combustione dei rifiuti. Alle
riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i rappresentanti
dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per
la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti
non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi
titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente
comma, non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' avvalersi, per tutte le opere e gli
interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Fatta salva la normativa
comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto
ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura
di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di
cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di
euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti
necessita' operative, e' posto a carico del soggetto committente il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari
allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette
entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ad apposita unita' previsionale di base del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si
applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonche'
quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e
Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006.
7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi
affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed
agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare,
fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e
comunque entro il termine di cui al comma 6, le attuali affidatarie
del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono
tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione
delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilita', nel
puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario
delegato. Alla copertura degli oneri connessi con le predette
attivita' svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7.
Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria
prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della
regolarita' del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa
realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i
termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio
provvisorio. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la
spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni
per l'anno 2006.
8. Per il perseguimento delle finalita' del presente decreto,
nonche' per l'espletamento delle ulteriori attivita' istituzionali,
il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando
carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonche', su indicazione
nominativa del Capo del Dipartimento, di non piu' di quindici unita'
di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di
finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile,
entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e
le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle
risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale
personale svolge attivita' di monitoraggio e di accertamento delle
iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'ambito delle
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli
obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base ad
ordinanze di protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, anche in relazione alle competenze da
esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo studio di
programmi e piani per l'individuazione di soluzioni ottimali
attinenti al ciclo integrato della gestione dei rifiuti, con le
risorse previste a legislazione vigente.
9. Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' ridefinita
la struttura commissariale, al fine di adeguarne la funzionalita'
agli obiettivi di cui al presente decreto, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1-bis
Incremento di posti nel ruolo speciale del Dipartimento
della protezione civile
1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali
di cui al presente decreto, anche tenuto conto dei nuovi ed
ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il numero dei
posti previsti dal comma 3, dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e'
incrementato di ulteriori novanta unita'. In tali posti e'
immesso anche il personale assunto a tempo determinato con
ordinanza di protezione civile, in servizio presso
l'Ufficio nazionale per il Servizio civile, in possesso
degli altri requisiti previsti dal comma 4 del medesimo
articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2005. Al relativo
onere pari a 1. 780.000 euro annui a decorrere dall'anno
2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
rideterminate dalla tabella C allegata alla legge
23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 2.
Norme di accelerazione delle procedure di riscossione
1. Il Commissario delegato per il perseguimento delle attivita'
previste all'articolo 1 provvede tempestivamente al recupero della
tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi
consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto
delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque
attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine
dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di
ordinanze di protezione civili adottate appositamente ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n 225, altresi'
utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario,
misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.
2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle
obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel
comma 1, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti
riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati,
ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato. Dette risorse rimangono
acquisite al bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell'importo
complessivo indicato nell'articolo 7. Le risorse eccedenti sono
riassegnate al Fondo della protezione civile per la gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento
della tariffa di smaltimento dei rifiuti si applica ai soggetti
indicati nel comma 1 il regime giuridico delle obbligazioni pubbliche
vigente per gli utenti finali.
Art. 3.
Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque
dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e
delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate
all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di
smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o
sequestro, secondo quanto disposto dal decreto-legge 25 maggio
1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio
1994, n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure
esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque
notificati.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla
cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile,
adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a
contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni
azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e
seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli
articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed
all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque
notificati.
2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la
competenza di primo grado a conoscere della legittimita' delle
ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali
spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari,
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.
2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis, sono rilevate
d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito
con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando
applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa
legge.
2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano
anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari
adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al
comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui
la parte interessata puo' riproporre il ricorso.
3. Per le somme gia' anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53,
restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo
articolo.
Art. 4.
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi
1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401, e' sostituito dal seguente:
«3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi e' l'organo di consulenza tecnico-scientifica del
Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle
riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la
corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo
riconosciuti o rimborsi spese. La composizione e le modalita' di
funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del
Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica.».
Art. 5.
Misure per la raccolta differenziata
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della
raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e per il
superamento dell'attuale contesto emergenziale, fino al termine di
cui all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il compito di
effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari, ed
eventualmente della frazione organica, dei rifiuti ingombranti,
nonche' della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro,
legno, metalli ferrosi e non ferrosi, utilizzando i lavoratori
assunti in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al
coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzato a favore del
Commissario delegato un contributo nel limite massimo di 8 milioni di
euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per l'anno 2006, da
assegnare ai consorzi.
3. Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta
giorni dall'affidamento del servizio la raccolta differenziata, il
Commissario delegato, d'intesa con il presidente della regione
Campania, sentiti i presidenti delle province, provvede al
commissariamento dei consorzi.
4. A decorrere dal 1° giugno 2006, il presidente della regione
Campania individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti
nei bacini identificati con la legge della regione Campania
10 febbraio 1993, n. 10.
5. Il Commissario delegato stipula convenzioni con il Consorzio
nazionale imballaggi (CONAI) per avviare al recupero una parte dei
sovvalli in uscita dagli impianti per la produzione di combustibile
da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6.
Siti di stoccaggio provvisorio
1. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di
lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione
Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio
provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale
integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e comunque non
oltre il 31 maggio 2007, assicurando comunque adeguate condizioni
di tutela igienico-sanitaria e ambientale.
2. Al fine di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata
gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione
Campania, il Commissario delegato realizza, nel rispetto della
vigente normativa in materia, le discariche di servizio ed i siti
di stoccaggio occorrenti fino alla cessazione dello stato di
emergenza e prosegue i lavori per la realizzazione dei
termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria La Fossa, anche
avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3,
del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 7, e 5, comma 1,
pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per
l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al
reintegro del Fondo per la protezione civile ai sensi dell'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 8.
Cessazione di efficacia di talune disposizioni del decreto-legge
17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge
15 aprile 2005, n. 53 e modifica al medesimo decreto-legge
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2,
commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53,
le parole: «tre sub-commissari» sono sostituite dalle seguenti: «un
sub-commissario».
Art. 8-bis
Disposizioni in materia di procedimenti di competenza del
Dipartimento della protezione civile
1. In relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle
more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono esclusi dal campo di applicazione del medesimo articolo 20 i
procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' quelli di
competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Per le motivazioni di cui al comma 1, limitatamente alle
attivita' del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Commissari delegati di cui al comma
1, il termine previsto dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 2003, n. 196, e' prorogato fino al 30 giugno
2006.
Art. 8-ter.
Modifiche all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
1. All'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'
aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile
trasferisce ad altre Amministrazioni dello Stato per la realizzazione
di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di
riferimento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
alle pertinenti unita' previsionali di base dei relativi stati di
previsione».
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.