Legge 16 gennaio 2006, n. 18
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006
(Composizione)
1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;
b)
otto studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale
degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;
c)
tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo
delle università;
d)
tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori
delle università italiane (CRUI);
e)
un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale
delle Conferenze dei presidi di facoltà;
f)
un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei
dirigenti amministrativi delle università.
2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), non comporta linvalidità della costituzione dellorgano.
3. Il presidente del CUN è
eletto nellambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari
di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti,
un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza
dello stesso presidente o su sua delega.
4. Alle sedute del CUN possono partecipare,
senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale
degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione
della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per lalta formazione
artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato,
può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti
organi.
5. Il CUN disciplina con norme interne
le modalità del proprio funzionamento. Fino alladozione di
tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.
6. I componenti del CUN sono nominati
con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dellarticolo
4, durano in carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma
1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente
per più di due volte.
7. I componenti del CUN che nel corso
del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla
fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e
sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo
periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in
cui la perdita o la modifica dello status intervenga nellultimo
anno del mandato.
8. I componenti del CUN con la qualifica
di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni
giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento
dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui
ricoprono la carica.
9. Ai fini delle elezioni per la costituzione
ed il rinnovo del CUN, lelettorato attivo e passivo è attribuito,
separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie
di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità
previste dalla normativa vigente.
10. Le elezioni delle componenti di
cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza
del Ministro dellistruzione, delluniversità e della
ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si
svolgono secondo modalità definite con lordinanza medesima.
Per lelezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori
e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica
validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente laccertamento
dellidentità dei votanti, della preferenza espressa e della
segretezza del voto.
(Competenze)
1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:
a) obiettivi della programmazione universitaria;
b)
criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per
il finanziamento ordinario delle università;
c)
criteri generali per lordinamento degli studi universitari, ai sensi
dellarticolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d)
regolamenti didattici di ateneo;
e)
settori scientifico-disciplinari;
f)
decreti ministeriali di cui allarticolo 17, comma 96, della citata
legge n. 127 del 1997;
g)
ogni altra materia che il Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.
2. Il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo lacquisizione dei previsti pareri di altri organi.
3. Il termine per lespressione
del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università
e delle università telematiche che richiedono laccreditamento
dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla
data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.
4. Il CUN esprime il parere di legittimità
sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento
dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonchè alla
loro conferma in ruolo. Il parere è reso entro novanta giorni dalla
richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine
di cui al secondo periodo, luniversità approva o non approva
gli atti, motivando leventuale difformità dal parere stesso.
5. In relazione a questioni di particolare
complessità o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e
le proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita delibera,
può acquisire il parere dellAccademia nazionale dei Lincei,
del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche
di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale.
6. Restano ferme le competenze attribuite
al CUN da specifiche norme.
(Collegio di disciplina)
1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio», con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, lelettorato passivo è attribuito ai componenti di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a), mentre lelettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
2. Il procedimento disciplinare si
svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore
sono assolte dal rettore delluniversità interessata o da un
suo delegato. Lazione disciplinare innanzi al collegio spetta al
rettore competente, al termine di unistruttoria locale per ogni fatto
che possa dar luogo allirrogazione di una sanzione più grave
della censura, tra quelle previste dallarticolo 87 del testo unico
delle leggi sullistruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti, senza
pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. La
sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio,
entro trenta giorni dalla ricezione del parere.
3. Il procedimento disciplinare si
estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta
giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine
è sospeso fino alla ricostituzione dellorgano disciplinare,
nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN che impediscano
il regolare funzionamento di questultimo; il termine è altresì
sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore
ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio
ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori.
Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.
4. Il rettore competente sospende
cautelarmente dallufficio e dallo stipendio la persona sottoposta
a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque
momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati
e alla verosimiglianza della contestazione.
5. Il procedimento disciplinare avanti
al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.
(Norme transitorie e finali)
1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a).
2. Al fine di assicurare la continuità
dellattività del CUN, in sede di prima applicazione della
presente legge, i rappresentanti di metà delle aree di cui allarticolo
1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio prima dellelezione,
restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dallarticolo
1, comma 6. Qualora il numero delle aree di cui allarticolo 1, comma
1, lettera a), sia dispari, il numero dei rappresentanti che restano
in carica per sei anni ai sensi del presente comma è arrotondato
allunità superiore.
3. Alle spese di funzionamento del
CUN si fa fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente.
4. Il CUN in carica alla data del
30 aprile 2005 continua a svolgere le sue funzioni fino allinsediamento
del nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni della presente legge.
(Abrogazioni. Modifica allarticolo 89 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)
1. Sono abrogati i commi da 102 a 107 dellarticolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dellarticolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Nellarticolo 89, secondo
comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
le parole: «o direttore dIstituto, preside di Facoltà
o Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «o direttore di Istituzione
universitaria».