Legge 9 gennaio 2006, n. 13
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2006
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari e agli obiettivi di politica ambientale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, al fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono coinvolte navi cisterna, promuove luso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei più elevati standard di sicurezza, reca disposizioni per promuovere lammodernamento della flotta, con particolare riferimento alle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale, e sostiene la promozione della ricerca in campo navale, quali elementi determinanti per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
(Divieti di iscrizione e di navigazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali navi cisterna a scafo singolo, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici la cui età risalga a oltre quindici anni.
2. Laccesso ai porti, ai terminali
off-shore e alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna
a scafo singolo, di qualsiasi nazionalità, che trasportano prodotti
petroliferi, è vietato secondo quanto previsto dal regolamento (CE)
n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio
2002, e successive modificazioni.
3. Sono esentate dal divieto di cui
al comma 2 le navi cisterna di portata lorda compresa tra 600 tonnellate
e 5.000 tonnellate utilizzate esclusivamente allinterno dei porti
per operazioni di bunkeraggio.
(Fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto)
1. È istituito, a decorrere dallanno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire la demolizione del naviglio obsoleto, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 12 milioni di euro.
2. La dotazione del Fondo può
essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella
legge finanziaria.
3. Il Fondo ha la funzione di favorire
e di accelerare leliminazione delle navi cisterna a scafo singolo
non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza
della navigazione, provvedendo allerogazione di contributi per la
demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio
o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600
tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004,
risale ad oltre quindici anni.
4. Il contributo di cui al presente
articolo è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti
di cui allarticolo 143 del codice della navigazione, che vendono
per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che
alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese
stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilità
con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto,
ovvero che risultano iscritte, non oltre la medesima data, nei registri
tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di
riferimento, del passavanti provvisorio, di cui allarticolo 149 del
codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio
nel periodo successivo a quello di cui allarticolo 2, comma 2, della
citata legge n. 51 del 2001, fino al 31 dicembre 2007.
5. Il contributo di cui al presente
articolo è concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo linizio
dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento
del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il contributo è in ogni modo corrisposto
in conformità alla decisione 2002/868/CE della Commissione, del
17 luglio 2002.
6. Per ottenere la liquidazione definitiva
del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro
il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione,
corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale,
se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera
o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione
dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore
della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente
a tale data.
7. In caso di mancata ultimazione
dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria
del contributo, ai sensi del comma 5, limpresa interessata è
tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse
legale.
8. Per le imprese armatoriali che
hanno ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età
superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui allarticolo 4,
commi 1 e 2, della citata legge n. 51 del 2001.
9. Fermo restando il limite massimo
di spesa di cui al comma 1, il contributo di cui al presente articolo è
pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate di portata lorda.
10. Lammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 9 non può in ogni caso essere superiore allimporto del mancato introito presunto derivante, per limpresa armatoriale interessata, dallanticipata demolizione dellunità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria.
11. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro delleconomia e delle finanze,
determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i criteri di attribuzione dei benefìci
di cui al presente articolo, sulla base della data di inizio dei lavori
di demolizione, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 1.
12. Allonere derivante dallattuazione
del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito
dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. A decorrere dallanno 2008,
al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dellarticolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
14. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e lammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale)
1. È istituito, a decorrere dallanno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire il potenziamento, la sostituzione e lammodernamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 10 milioni di euro.
2. La dotazione del Fondo può
essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella
legge finanziaria.
3. Il Fondo ha la funzione di provvedere
al rinnovo e al potenziamento delle unità navali destinate, in via
esclusiva, al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza
regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale.
4. Fermo restando il limite massimo
di spesa di cui al comma 1, il contributo di cui al presente articolo è
concesso alle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente servizi
di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale
e lacuale che intendono potenziare la flotta attraverso nuove acquisizioni
o che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità
navali che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di proprietà
delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro
piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto
con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, nei dodici anni
antecedenti alla presentazione dellistanza per la concessione del
contributo, nei registri tenuti dalle autorità nazionali e i cui
lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo tra il 1º maggio
2005 e il 31 dicembre 2007.
5. Il contributo di cui al presente
articolo è limitato alle unità navali aventi capacità
di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate
a svolgere servizi pubblici di trasporto regionale e locale, che operano
in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe
prestabiliti, ad accesso generalizzato, nellambito di un territorio
di dimensione normalmente regionale o infraregionale, ai sensi dellarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
6. Nel caso di demolizione di unità
navali, ai sensi del comma 4, il contributo di cui al presente articolo
è concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo linizio dei
lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del
prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata ultimazione dei lavori
entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del
contributo, limpresa interessata è tenuta a restituire gli
importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.
7. Lammontare del contributo
di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore
allimporto del mancato introito presunto derivante, per limpresa
interessata, dallanticipata demolizione dellunità rispetto
alla data di scadenza della vita commerciale dellunità navale,
come stabilita dalla normativa vigente in materia.
8. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di intesa con il Ministro delleconomia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio decreto,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri
di attribuzione dei benefìci di cui al presente articolo, nei limiti
delle disponibilità di cui comma 1, graduando la decorrenza della
fruizione del beneficio e lentità del medesimo.
9. Allonere derivante dallattuazione
del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito
dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. A decorrere dallanno 2008,
al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dellarticolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
11. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Promozione della ricerca in campo navale)
1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dellindustria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, allIstituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e al Centro per gli studi di tecnica navale Spa (CETENA) di Genova i contributi di cui allarticolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, nonché quelli di cui allarticolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1º gennaio 2005 31 dicembre 2007.
2. I programmi di ricerca di cui al
comma 1 sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui allarticolo
4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal
comma 2, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni dellarticolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.
4. Allonere derivante dallattuazione
del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito
dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Adeguamento delle sanzioni)
1. Al comma 3 dellarticolo 5
della legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, le parole:
«da 1.033 euro a 6.197 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«da 2.066 a 12.394 euro».