Legge 9 gennaio 2006, n. 8
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 14 dellAccordo stesso.
(Copertura finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 423.435 per lanno 2005, di euro 417.510 per lanno 2006 e di euro 432.150 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.