Legge 9 gennaio 2006, n. 7
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006
(Finalità)
1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali allintegrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.
(Attività di promozione e coordinamento)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nellambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, allassistenza alle vittime e alleliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sullattività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.
(Campagne informative)
1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui allarticolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunità, dintesa con i Ministri della salute, dellistruzione, delluniversità e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dellinterno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:
a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui allarticolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
b)
promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle
organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit,
delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza
dallOrganizzazione mondiale della sanità, e con le comunità
di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali
femminili per sviluppare lintegrazione socio-culturale nel rispetto
dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle
bambine;
c)
organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza,
finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
d)
promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle
scuole dellobbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza
nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni
genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e
dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti
delle donne e delle bambine;
e)
promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio
dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.
2. Per lattuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2005.
(Formazione del personale sanitario)
1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dellistruzione, delluniversità e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonchè ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui allarticolo 583-bis del codice penale per realizzare unattività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.
2. Per lattuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2005.
(Istituzione di un numero verde)
1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dellinterno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui allarticolo 583-bis del codice penale, nonchè a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.
2. Per lattuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2005.
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
1. Dopo larticolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, lescissione e linfibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche,
provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi
genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi
una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione
da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la
lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo
quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno
di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
Le disposizioni del presente articolo
si applicano altresì quando il fatto è commesso allestero
da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno
di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso,
il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Art. 583-ter. (Pena accessoria). La condanna contro lesercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dallarticolo 583-bis importa la pena accessoria dellinterdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione allOrdine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».
2. Allarticolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: «da cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «dallo straniero» e, al secondo periodo, le parole: «il cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «lo straniero».
(Programmi di cooperazione internazionale)
1. Nellambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonchè a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo larticolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-quater. 1. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui allarticolo 583-bis del codice penale si applicano allente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dallarticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato laccreditamento.
2. Se lente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dellinterdizione definitiva dallesercizio dellattività ai sensi dellarticolo 16, comma 3».
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per lanno 2005, a euro 769.000 per lanno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dallanno 2007, laccantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per lanno 2006, laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a euro 3.231.000 a decorrere dallanno 2007, laccantonamento relativo al Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.