Legge 23 dicembre 2005, n. 291
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2005
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione č data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione stessa.
ART. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la spesa di euro 6.500 annui a
decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo della Convenzione)