Legge 23 dicembre 2005, n. 290
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2005
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003.
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
ART. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la spesa di euro 295.985 per
l'anno 2005, di euro 283.280 per l'anno 2006 e di euro 295.985 annui a decorrere dall'anno
2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unitā previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e della finanze č autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)