Legge 15 dicembre 2005, n. 283
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2006 - Supplemento ordinario n. 4
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica dAustria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 35 dellAccordo stesso.
(Copertura finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.305 per lanno 2005, di euro 8.900 per lanno 2006 e di euro 30.305 annui a decorrere dallanno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.