Indici  delle leggi
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Legge 28 dicembre 2005, n. 278

"Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2006

Art. 1.

    1. Alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi è concesso un contributo di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzato alla realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati, che svolge le sue attività anche attraverso l’utilizzo delle più avanzate tecnologie multimediali.

    2. Il coordinamento delle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 è affidato ad un Comitato composto da cinque membri, di cui uno designato dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, uno dall’Unione italiana dei ciechi-ONLUS, due dalle associazioni delle persone disabili indicati, rispettivamente, dalla Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND) e dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH) ed uno in rappresentanza della regione in cui è ubicato il Centro. All’istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all’attività del Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese.
    3. La Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi invia annualmente una relazione sull’impiego delle risorse di cui alla presente legge e sullo stato di avanzamento dei lavori del Centro di cui al comma 1 al Governo, che la trasmette alle Camere.

Art. 2.

    1. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 dell’articolo 1, pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.