Legge 28 dicembre 2005, n. 278
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2006
1. Alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi è concesso un contributo di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzato alla realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa allintegrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati, che svolge le sue attività anche attraverso lutilizzo delle più avanzate tecnologie multimediali.
2. Il coordinamento delle attività
svolte dal Centro di cui al comma 1 è affidato ad un Comitato composto
da cinque membri, di cui uno designato dalla Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi, uno dallUnione italiana dei ciechi-ONLUS,
due dalle associazioni delle persone disabili indicati, rispettivamente,
dalla Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND) e dalla
Federazione italiana per il superamento dellhandicap (FISH) ed uno
in rappresentanza della regione in cui è ubicato il Centro. Allistituzione
e al funzionamento del Comitato si provvede nellambito delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione allattività
del Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità
o rimborsi spese.
3. La Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi invia annualmente una relazione sullimpiego
delle risorse di cui alla presente legge e sullo stato di avanzamento dei
lavori del Centro di cui al comma 1 al Governo, che la trasmette alle Camere.
1. Allonere derivante dallattuazione del comma 1 dellarticolo 1, pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.