Legge 15 dicembre 2005, n. 277
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2006
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e lUcraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità allarticolo 76 della Convenzione stessa.
(Copertura finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.870 annui a decorrere dallanno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.