Legge 9 dicembre 2005, n. 276
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2006
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003.
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
ART. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la spesa di euro 10.225 annui ad anni alterni a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)