Legge 21 dicembre 2005, n. 270
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 213
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. Larticolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con leventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».
2. Larticolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. 1. Il voto è un dovere civico e un
diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso
dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dellattribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su ununica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».
3. Allarticolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni».
4. Allarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «candidature nei collegi uninominali o» e: «le candidature nei collegi uninominali o» sono soppresse;
b) al terzo
comma, le parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che
si riferiscano a liste,» sono soppresse e dopo le parole: «con quelli riproducenti
simboli» sono inserite le seguenti: «, elementi e diciture, o solo alcuni di essi,»;
c) al quarto comma
sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se in diversa composizione o rappresentazione
grafica».
5. Dopo larticolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. 1. I partiti o i gruppi
politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da
essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere
reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è
effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui allarticolo 14. Le
dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso
contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del
contrassegno di cui allarticolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si
candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e
cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i
gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare
depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della
persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative
spettanti al Presidente della Repubblica previste dallarticolo 92, secondo comma,
della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3
sono effettuati dai soggetti di cui allarticolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente
quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano lelenco
delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, allUfficio centrale
nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo
giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellelenco
dei collegamenti ammessi».
6. Larticolo 18-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. 1. La presentazione delle
liste di candidati per lattribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere
sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno
2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da
almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento
della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui allarticolo 14 della legge 21 marzo 1990,
n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata
da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui allarticolo 14 della legge
21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti allestero lautenticazione
della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta
per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere
allinizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.
Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano
effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dellarticolo 14-bis,
comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo,
con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dellarticolo 14. In tali
casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal
segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui
allarticolo 17, primo comma. Il Ministero dellinterno provvede a comunicare a
ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti
comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.
La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di
tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici
rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in
occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della
Repubblica.
3. Ogni lista, allatto della
presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato
ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un
terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».
7. Allarticolo 19, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A
pena di nullità dellelezione, nessun candidato può accettare la candidatura
contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».
8. Larticolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. 1. Le schede sono di carta consistente,
sono fornite a cura del Ministero dellinterno con le caratteristiche essenziali del
modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo
unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate
nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui allarticolo 24.
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto laltro, su ununica colonna. Lordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè lordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui allarticolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».
9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui allallegato 1 alla presente legge.
10. Allarticolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito
dal seguente:
«Riconosciuta lidentità personale dellelettore, il
presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna allelettore
opportunamente piegata insieme alla matita copiativa»;
b) al secondo comma, il primo
periodo è sostituito dal seguente: «Lelettore, senza che sia avvicinato da alcuno,
esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto,
nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta»; al terzo periodo, le
parole: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» sono sostituite dalle
seguenti: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla»;
c) il sesto comma è abrogato.
11. Larticolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. 1. LUfficio centrale
circoscrizionale, compiute le operazioni di cui allarticolo 76, facendosi assistere,
ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la
cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti
conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica allUfficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui allarticolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione».
12. Larticolo 83 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. 1. LUfficio centrale nazionale,
ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la
cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il
medesimo contrassegno;
2)
determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate,
data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la
coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed
individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi espressi;
3)
individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nelleffettuare tale divisione non tiene conto delleventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questultima si procede a sorteggio;
5)
verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;
6)
individua quindi, nellambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al
numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno
il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese
in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale
tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti
validi espressi;
7)
qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna
coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide
la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero
6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nelleffettuare
tale divisione non tiene conto delleventuale parte frazionaria del quoziente così
ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto
per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i
maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questultima si procede a
sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i
seggi già determinati ai sensi del numero 4);
8)
salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui
al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente
elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così lindice relativo ai seggi
da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per
ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale
circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così lindice
relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi,
moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei
quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire
nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste
o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano
maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di questultima
si procede a sorteggio. Successivamente lUfficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista
corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo,
procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che
abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da
parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in
ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste
o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti
decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali
inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di
seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima
circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali
dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla
singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in
cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere,
alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle
circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti
decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
9)
salvo quanto disposto dal comma 2, lUfficio procede quindi allattribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale
fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il
totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il
numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8).
Nelleffettuare tale divisione non tiene conto delleventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della
coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così
ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria
decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono
attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di
questultima, si procede a sorteggio. Successivamente lUfficio accerta se il
numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al
numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle
seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti,
e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in
ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti,
secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto
il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due
o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è
attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel
caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere,
alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li
ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste
deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle
quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. Qualora la coalizione di liste o la
singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma
1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il
numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso lUfficio
assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il
totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola
lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. LUfficio procede poi a ripartire
proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al
comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per
277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nelleffettuare tale
divisione non tiene conto delleventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi
la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La
parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a
ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali
queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a
quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
questultima si procede a sorteggio.
4. LUfficio procede poi, per ciascuna
coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse
al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1,
numero 6), lUfficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale
fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale
nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le
altre coalizioni di liste o singole liste.
6. LUfficio centrale nazionale
provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi
assegnati a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dellUfficio
centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è
rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta,
un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
13. Larticolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. 1. Il presidente dellUfficio
centrale circoscrizionale, ricevute da parte dellUfficio centrale nazionale le
comunicazioni di cui allarticolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi
ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo
lordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il
numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione,
lUfficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in
cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata,
procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino
ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni
in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata,
procedendo secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di
cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione,
questi sono attribuiti, nellambito della circoscrizione originaria, alla lista
facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore
parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista,
questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della
medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del
quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Se nelleffettuare le operazioni di
cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si
procede mediante sorteggio.
5. LUfficio centrale nazionale
comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici
elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
6. Dellavvenuta proclamazione il
presidente dellUfficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati
proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati
nonchè alle singole prefetture uffici territoriali del Governo, che la portano a
conoscenza del pubblico».
14. Larticolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 86. 1. Il seggio che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nellambito della medesima
circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente lultimo degli
eletti nellordine progressivo di lista.
2. Nel caso in cui una lista abbia già
esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui allarticolo 84, commi
2, 3 e 4.
3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio
della circoscrizione Valle dAosta si procede ad elezioni suppletive.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai
sensi dei commi da 1 a 6 dellarticolo 21-ter del testo unico delle leggi
recanti norme per lelezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».
(Presentazione delle liste)
1. Le disposizioni di cui allarticolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dallarticolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui allarticolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
(Disposizioni transitorie)
1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui allarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dallarticolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. Larticolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per lelezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dellarticolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dellultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dellIstituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dellinterno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Lassegnazione dei seggi tra le
liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con leventuale
attribuzione del premio di coalizione regionale.
3. La regione Valle dAosta è
costituita in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige è
costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991,
n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo
del recupero proporzionale».
2. Larticolo 8 del decreto legislativo n. 533 del
1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. 1. I partiti o gruppi politici organizzati
che intendono presentare candidature per lelezione del Senato della Repubblica
debbono depositare presso il Ministero dellinterno il contrassegno con il quale
dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con losservanza delle
norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».
3. Larticolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993
è sostituito dal seguente:
«Art. 9. 1. La dichiarazione di presentazione delle
liste dei candidati deve contenere lindicazione dei nominativi di due delegati
effettivi e di due supplenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1
deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b)
da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di
scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi
giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c)
è ridotto alla metà.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i
partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere
allinizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.
Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano
effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dellarticolo 14-bis,
comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e
abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento
europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dellarticolo 14 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal
segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui
allarticolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dellinterno provvede
a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti
comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.
La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di
tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici
rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in
occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della
Repubblica.
4. Ogni lista, allatto della
presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato
ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un
terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.
5. Le liste dei candidati e la relativa
documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte
dappello o del tribunale sede dellufficio elettorale regionale, con
losservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
4. Allarticolo 11 del decreto legislativo n. 533 del
1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti
dal seguente:
«1. Lufficio elettorale regionale, appena scaduto il
termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato
ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dellUfficio centrale
nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio,
da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero dordine da assegnare
alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché,
per ciascuna coalizione, lordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I
contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti
secondo lordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai
delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per
mezzo delle prefetture uffici territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dellinterno ai sensi dellarticolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero dordine, e allinvio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano laffissione nellalbo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione»;
b) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a
cura del Ministero dellinterno, hanno le caratteristiche essenziali del modello
descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile
i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle
schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono
riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto laltro, su ununica
colonna. Lordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché
lordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con
sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».
5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533
del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui allallegato 2 alla presente
legge.
6. Larticolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. 1. Il voto si esprime
tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
contenente il contrassegno della lista prescelta».
7. Larticolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993
è sostituito dal seguente:
«Art. 16 1. Lufficio elettorale regionale,
compiute le operazioni di cui allarticolo 76 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:
a) determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla
lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle
cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;
b) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l8 per cento dei voti validi espressi».
8. Larticolo 17 del decreto legislativo n. 533 del
1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. 1. Lufficio elettorale regionale
procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le
liste di cui allarticolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui
allarticolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire
nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale.
Nelleffettuare tale divisione non tiene conto delleventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di
liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del
quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di
questultima si procede a sorteggio.
2. Lufficio elettorale regionale
verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi espressi nellambito della circoscrizione abbia conseguito
almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento
allunità superiore.
3. Nel caso in cui la verifica di cui al
comma 2 abbia dato esito positivo, lufficio elettorale regionale individua,
nellambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui allarticolo 16,
comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano
circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per
ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai
sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle
cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi
già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di
coalizione. Nelleffettuare tale divisione non tiene conto delleventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del
quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti,
alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità
di questultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui allarticolo 16,
comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi
del comma 1.
4. Nel caso in cui la verifica di cui al
comma 2 abbia dato esito negativo, lufficio elettorale regionale assegna alla
coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un
numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati
alla regione, con arrotondamento allunità superiore.
5. I restanti seggi sono ripartiti tra le
altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, lufficio elettorale
regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole
liste per il numero dei seggi restanti. Nelleffettuare tale divisione non tiene
conto delleventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la
cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La
parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali
queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a
quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
6. Per ciascuna coalizione lufficio
procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per
ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali
delle liste ammesse al riparto ai sensi dellarticolo 16, comma 1, lettera b),
numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nelleffettuare tale divisione
non tiene conto delleventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide
poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per questultimo
quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da
attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i
maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale circoscrizionale.
7. Il presidente dellufficio
elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo lordine di
presentazione.
8. Qualora una lista abbia esaurito il
numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, lufficio elettorale regionale assegna i
seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia
la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si
procede mediante sorteggio».
9. Dopo larticolo 17 del decreto legislativo n. 533
del 1993 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. 1. Per lattribuzione dei
seggi spettanti alla regione Molise lufficio elettorale regionale procede ai sensi
dellarticolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui
allarticolo 17, commi 2, 4, 5 e 6».
10. Larticolo 19 del decreto legislativo n. 533 del
1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. 1. Il seggio che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nellambito della medesima
circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente lultimo degli
eletti nellordine progressivo di lista.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nellambito della stessa circoscrizione, ai sensi dellarticolo 17, comma 8».
(Disposizioni speciali per le regioni Valle dAosta e Trentino-Alto Adige)
1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«TITOLO VII DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE
REGIONI VALLE DAOSTA E TRENTINO-ALTO ADIGE.
«Art. 20. 1. Lelezione uninominale nel
collegio della Valle dAosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto
Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e
dalle norme seguenti:
a) nella regione Valle dAosta
la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da
non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni
della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata,
insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di
Aosta;
b) nella regione
Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere
sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di
candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso
di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della
metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere
sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature
individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la
cancelleria della corte dappello di Trento;
c) i modelli di
scheda per lelezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti
dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive
modificazioni;
d) il tribunale di
Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dellarticolo 7, esercita
le sue funzioni con lintervento di tre magistrati.
Art. 20-bis. 1. A pena di nullità
dellelezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio
uninominale.
Art. 21. 1. Lufficio elettorale
regionale procede, con lassistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
2. Il presidente dellufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
Art. 21-bis. 1. Per lassegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, lufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dellarticolo 21.
2. La cifra elettorale dei gruppi di
candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi
uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati
già proclamati eletti ai sensi dellarticolo 21. La cifra individuale dei singoli
candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da
ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dellarticolo 21, e dividendo il
prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
3. Per lassegnazione dei seggi,
lufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo
successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da
eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale
ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono
assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A
parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra
elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi
esuberanti sono distribuiti secondo lordine della graduatoria di quoziente.
4. Lufficio elettorale regionale
proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati
del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i
candidati eletti ai sensi dellarticolo 21.
Art. 21-ter. 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle dAosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dellinterno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto
del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché
intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della
legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro
novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
4. Qualora il termine di novanta giorni di
cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre, il Governo
è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il
termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il
Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione
suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o lanticipato
scioglimento del Senato della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni
suppletive, le cause di ineleggibilità previste dallarticolo 7 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non
hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla
data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
7. Quando, per qualsiasi causa, resti
vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione
regionale del Trentino-Alto Adige, lufficio elettorale regionale proclama eletto il
candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale».
(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957)
1. Allarticolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui allarticolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui allarticolo 14».
2. Allarticolo 16, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle
candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.
3. Allarticolo 17, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei
collegi uninominali e» sono soppresse.
4. Larticolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
5. Allarticolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali» sono soppresse;
b) al secondo
comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali», «delle candidature nei
collegi uninominali e» e «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere
allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui
allarticolo 18» sono soppresse;
c) al terzo comma,
le parole: «, e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste
elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di
sezioni elettorali di tali collegi» sono soppresse;
d) al quinto comma,
il terzo periodo è soppresso;
e) al sesto comma,
le parole: «nè più di una candidatura di collegio uninominale» sono soppresse;
f) al settimo comma,
le parole: «o della candidatura nei collegi uninominali» e: «o la candidatura nei
collegi uninominali» sono soppresse.
6. Allarticolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» e: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse.
7. Allarticolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, alinea, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;
b) al primo
comma, numero 1), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;
c) al primo comma,
numero 2), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;
d) al primo comma,
numero 3), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dichiara non valide le liste contenenti un
numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dellarticolo 18-bis»;
e) al primo comma,
numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»
sono soppresse;
f) al primo comma,
numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»
sono soppresse;
g) al primo comma,
il numero 7) è abrogato;
h) al secondo comma,
le parole: «di ciascun candidato nei collegi uninominali e» sono soppresse;
i) al terzo comma,
le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.
8. Allarticolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.
9. Allarticolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) è abrogato;
b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2)
stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il
numero dordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi
contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, lordine dei contrassegni
delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede
di votazione e sui manifesti secondo lordine progressivo risultato dal suddetto
sorteggio»;
c) al numero 3), le parole: «e di
candidato nei collegi uninominali» sono soppresse;
d) al numero 4),
le parole: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi» sono
sostituite dalle seguenti: «le liste ammesse»;
e) al numero 5), la
parola: «distinti» e le parole: «dei nominativi dei candidati nei singoli collegi
uninominali e» sono soppresse e le parole: «alla trasmissione di essi ai sindaci dei
comuni del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione di esse ai
sindaci dei comuni della circoscrizione».
10. Allarticolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole:
«allart. 18 e» e: «del candidato nel collegio uninominale o» sono soppresse;
b) allultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» e: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.
11. Allarticolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.
12. Allarticolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), le parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;
b) al numero 6),
le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;
c) al numero 8), le
parole: «due urne» sono sostituite dalle seguenti: «unurna»;
d) al numero 9), le
parole: «due cassette o scatole» sono sostituite dalle seguenti: «una cassetta o
scatola».
13. Allarticolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.
14. Allarticolo 41, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati
nei collegi uninominali e» sono soppresse.
15. Allarticolo 42 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili» sono sostituite dalle seguenti: «Lurna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile»;
b) al settimo comma, le parole: «, nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali» sono soppresse.
16. Allarticolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, lottavo comma è abrogato.
17. Allarticolo 48, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati
nei collegi uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le parole:
«del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione».
18. Allarticolo 53, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati» sono
soppresse.
19. Allarticolo 59 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.
20. Allarticolo 62 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle
seguenti: «la scheda».
21. Allarticolo 63, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda» sono
sostituite dalle seguenti: «la scheda».
22. Allarticolo 64, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono
sostituite dalle seguenti: «lurna e la scatola».
23. Allarticolo 64-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle urne»
sono sostituite dalle seguenti: «dellurna».
24. Allarticolo 67, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 2), terzo periodo, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse;
b) al numero 3), le parole: «nelle rispettive cassette» sono sostituite dalle seguenti: «nella cassetta».
25. Allarticolo 68 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 3, le
parole: «Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per lelezione dei
candidati nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «Compiute le
operazioni di cui allarticolo 67»; le parole: «per lattribuzione dei seggi
in ragione proporzionale» e: «contenente le schede per lattribuzione dei seggi in
ragione proporzionale» sono soppresse;
c) al comma 7,
lultimo periodo è soppresso.
26. Allarticolo 71 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), le
parole: «e dei voti per i candidati nel collegio uninominale» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per lattribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per le singole liste».
27. Allarticolo 72 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) al terzo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.
28. Allarticolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione» e le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.
29. Allarticolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «o ai candidati» sono soppresse.
30. Allarticolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, secondo periodo,
le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «delle cassette, delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «della cassetta, dellurna».
31. Allarticolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo
comma, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della
circoscrizione»;
b) al quinto e al
sesto comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.
32. Allarticolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.
33. Allarticolo 104, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati
nei collegi uninominali e» sono soppresse.
34. Allarticolo 112, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei
collegi uninominali e» sono soppresse.
35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati»
è abrogato.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).
1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per lelezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti dallarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dallarticolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993)
1. Allarticolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni regionali»;
b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circoscrizionali e» sono soppresse.
3. Larticolo 6 del decreto legislativo
n. 533 del 1993 è abrogato.
4. La rubrica del Titolo III del decreto
legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Della presentazione delle
candidature».
5. Allarticolo 10 del decreto legislativo
n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «di ciascun gruppo» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste»;
b) il comma 3 è
abrogato;
c) al comma 5, le
parole: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali» sono sostituite dalle
seguenti: «delle liste di candidati»;
d) al comma 6, le
parole: «dei gruppi di candidati o delle candidature» sono sostituite dalle seguenti:
«di liste o di candidati».
6. Allarticolo 12 del decreto legislativo n. 533 del
1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «dei
gruppi di candidati» fino a: «le singole sezioni» sono sostituite dalle seguenti:
«delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali»;
b) al comma 2, le parole da: «; i rappresentanti dei candidati» fino alla fine del comma sono soppresse.
7. Allarticolo 13 del decreto legislativo n. 533 del
1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «I
rappresentanti» sono inserite le seguenti: «delle liste» e le parole: «del collegio»
sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale»;
b) al comma 4, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «del collegio senatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale».
8. Larticolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
9. Larticolo 16 del decreto legislativo
n. 533 del 1993, come sostituito dallarticolo 4, comma 7, della presente legge,
è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato.
10. Allarticolo 18 del decreto legislativo
n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Dellavvenuta proclamazione il presidente
dellufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà
immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture
uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia
portata a conoscenza degli elettori».
11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante
«Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica» è abrogato.
(Nomina degli scrutatori)
1. Allarticolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno,».
2. Allarticolo 4, comma 1, della legge 8
marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «entro il mese di febbraio».
3. Allarticolo 5 della legge 8 marzo 1989,
n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti,
la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui allarticolo 6,
alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data
comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per
lincarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia».
4. Larticolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo
giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale
di cui allarticolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica
adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nellalbo pretorio del
comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se
designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori,
per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi
nellalbo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla
formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per
sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale
rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia
determinata allunanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione
della graduatoria si procede tramite sorteggio;
c) alla nomina degli
ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune
stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nellalbo degli scrutatori non sia
sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede allunanimità. Qualora la nomina non sia fatta allunanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
3. Il sindaco o il commissario, nel più
breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica
agli scrutatori lavvenuta nomina. Leventuale grave impedimento ad assolvere
lincarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina,
al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori
compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4. La nomina è notificata agli interessati
non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».
(Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
1. Larticolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dellelettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 4-bis. 1. Alla tenuta e allaggiornamento delle liste elettorali provvede lUfficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune lUfficiale
elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del
presente testo unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di
Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni
delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal
prefetto».
2. Allarticolo 12, primo comma, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni, le parole: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000
abitanti,» sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal
seguente:
«La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti
effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta
consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni».
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la
Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.