Legge 23 dicembre 2005, n. 267
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 212
(Stato di previsione dellentrata e disposizioni relative)
1. Lammontare delle entrate previste per lanno finanziario 2006, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dallannesso stato di previsione dellentrata (Tabella n. 1).
(Stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per lanno 2006 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative allattività di controllo della predetta gestione sono esercitate dallUfficio centrale del bilancio presso il Ministero delleconomia e delle finanze.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra
gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da
ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno finanziario 2006. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con
propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse
con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. Limporto massimo di emissione
di titoli pubblici, in Italia e allestero, al netto di quelli da
rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in
60.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui allarticolo
6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente
gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. Servizi Assicurativi del
Commercio Estero, sono fissati per lanno finanziario 2006, rispettivamente,
in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro
mesi e in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a
ventiquattro mesi.
5. La SACE S.p.A. è altresì
autorizzata, per lanno finanziario 2006, a rilasciare garanzie e
coperture assicurative relativamente alle attività di cui allarticolo
11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati
al comma 4.
6. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno
finanziario 2006 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nellambito
della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del
debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro
di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione
in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti
dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di
base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e dordine»
e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la
riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale»
(investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro,
1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 600 milioni di euro e 10.000
milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui allarticolo
7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
considerate spese obbligatorie e dordine quelle descritte nellelenco
n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro delleconomia
e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dellarticolo
12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono
iscritte, nellambito delle unità previsionali di base di pertinenza
dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate,
le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi
allo stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
10. Le spese per le quali può
esercitarsi la facoltà prevista dallarticolo 9 della legge
5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nellelenco n. 4, annesso
allo stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria
riscossi negli scambi fra gli Stati membri dellUnione europea sono
versati nellambito dellunità previsionale di base «Accisa
e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti
dallattività di accertamento e controllo) dello stato di previsione
dellentrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere
allUnione europea in applicazione del regime delle «risorse
proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21
aprile 1970) nonchè per importi di compensazione monetaria, è
imputata nellambito dellunità previsionale di base «Risorse
proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario
2006, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro
FEOGA, Sezione garanzia».
12. Gli importi di compensazione monetaria
accertati nei mesi di novembre e dicembre 2005 sono riferiti alla competenza
dellanno 2006 ai fini della correlativa spesa da imputare nellambito
dellunità previsionale di base sopra richiamata «Risorse
proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri
di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e
«Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario
2006, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine
dellesercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nellesercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti
e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti
finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in
enti pubblici non economici, iscritti nellambito dellunità
previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale»
(oneri comuni); Fondo occorrente per lattuazione dellordinamento
regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nellambito dellunità
previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto
speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del
comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nellambito
dellunità previsionale di base «Interventi diversi»
(interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate,
iscritto nellunità previsionale di base «Aree sottoutilizzate»
(investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità
tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici, iscritto nellunità previsionale
di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti
pubblici» (interventi). Il Ministro delleconomia e delle finanze
è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali
di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme
conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dellattuazione dellarticolo
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, lutilizzazione dello
stanziamento dellunità previsionale di base «8 per mille
IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario
2006 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti
Commissioni parlamentari. Il Ministro delleconomia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
15. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione allunità previsionale di base «Interventi
diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario
2006 delle somme affluite allentrata per essere destinate ad alimentare
il fondo di cui allarticolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Il Ministro delleconomia e delle finanze è, altresì,
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto
fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157
del 1992.
16. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla assegnazione allunità previsionale di base «Acquedotti
e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario
2006 delle somme affluite allentrata del bilancio dello Stato per
essere destinate ad alimentare il fondo di cui allarticolo 18, comma
3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni.
Il Ministro delleconomia e delle finanze è, altresì,
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto
fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36
del 1994.
17. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione allunità previsionale di base «Ammortamento
titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità
«Tesoro» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno finanziario 2006 delle somme affluite allentrata
del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per
lammortamento dei titoli di Stato.
18. Ai fini della compensazione sui
fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dellarticolo
12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione allunità previsionale di base «Fondo
sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario
2006 delle somme versate allentrata del bilancio dello Stato dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
19. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni
interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dello specifico
stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali
e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea
per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili
di cui allarticolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto
in termini di competenza e di cassa nellambito dellunità
previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti)
di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo
e di coesione» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze.
20. Ferma restando la disposizione
di cui allarticolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e successive modificazioni, il Ministro delleconomia e delle finanze
è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione
tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nellunità
previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche
di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero
delleconomia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui
allarticolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti
di credito ai sensi dellarticolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
sono versate nellambito della unità previsionale di base «Prelevamenti
da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari»
di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero
delleconomia e delle finanze) dello stato di previsione dellentrata
(cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza
e cassa, con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, nellambito
dellunità previsionale di base «Presidenza del Consiglio
dei ministri Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro
di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze.
22. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione nellambito dellunità previsionale
di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni)
di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, per
lanno finanziario 2006, delle somme affluite allentrata del
bilancio dello Stato per contributi destinati dallUnione europea
alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la
parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo
con lUnione europea.
23. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
al trasferimento delle somme occorrenti per leffettuazione delle
elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per lattuazione
dei referendum dallunità previsionale di base «Spese
elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario
2006 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione
del medesimo Ministero delleconomia e delle finanze e dei Ministeri
della giustizia, degli affari esteri e dellinterno per lo stesso
anno finanziario, per leffettuazione di spese relative a competenze
ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di
seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei allamministrazione,
a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di
polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche
e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione
ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre
esigenze derivanti dalleffettuazione delle predette consultazioni
elettorali.
24. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
a trasferire per lanno 2006 alle unità previsionali di base
del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza
e cassa, nellambito dellunità previsionale di base «Rimborsi
anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del
centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze, in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei
mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
25. Nellelenco n. 7, annesso
allo stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze,
sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per lanno
finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui allarticolo
9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nellambito
dellunità previsionale di base «Spese generali di funzionamento»
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia
di finanza» del medesimo stato di previsione.
26. Per lanno 2006 lAmministrazione
dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le
entrate nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio
decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre
1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi
a quello del Ministero delleconomia e delle finanze (Appendice n. 1).
27. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti,
alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze le somme affluite allentrata
del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai
fini della relativa restituzione alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano in relazione allarticolo 86 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
28. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lunità
previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e lunità
previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato
di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, in relazione
alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) ai sensi dellarticolo 39, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
29. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per
trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato
di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle
Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca
(FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204.
30. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità
previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nellambito
dellunità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di
programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro»
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
ai fini dellutilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri
di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente
disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni
pubbliche nonchè per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche
disposizioni legislative.
31. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti
in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società
per azioni, prevista dallarticolo 5 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni.
32. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di
bilancio occorrenti per lattuazione dellarticolo 127 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
e successive modificazioni.
33. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate in
entrata dal Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA) per essere destinate al cofinanziamento di progetti strategici
nel settore informatico e di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni
e nel Paese, approvati dal Comitato dei ministri per la società
dellinformazione ai sensi dellarticolo 26, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e dellarticolo 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, e la cui realizzazione sia demandata al CNIPA dintesa
con le amministrazioni medesime.
34. Per lanno 2006, una quota
delle entrate, nel limite di 100 milioni di euro, rivenienti dalla cessione
dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi
dellarticolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
è riassegnata, con decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli
immobili stessi.
(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati
con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione
di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossioni
di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese»
dello stato di previsione dellentrata sono correlativamente iscritti
in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro delleconomia
e delle finanze, nello specifico fondo nellambito dellunità
previsionale di base «Fondo investimenti incentivi alle imprese»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese»
dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive,
in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo
per linnovazione tecnologica.
3. Per lattuazione dellarticolo
8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive,
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
allentrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del
Ministero delle attività produttive per lanno finanziario
2006.
4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività
produttive per lanno finanziario 2006 delle somme affluite allentrata
in relazione alle spese da sostenere per lattuazione della legge
17 febbraio 1992, n. 166.
5. Il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive,
è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive
per lanno finanziario 2006 delle somme affluite allentrata
del bilancio dello Stato in relazione allarticolo 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè allarticolo 9,
comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione
alle disposizioni legislative di cui allarticolo 1 del decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513,
recante interventi urgenti a sostegno delloccupazione nelle aree
di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di
revoca, sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze,
allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive,
ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 4).
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi
notarili, per lanno finanziario 2006, sono stabilite in conformità
degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia
(Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze
delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della
unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (oneri
comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I
prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonchè
le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme
prelevate, sono disposti con decreti del Ministro delleconomia e
delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono
comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi
stessi.
4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti
pubblici e privati allentrata del bilancio dello Stato, in termini
di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento,
per lassistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonchè
per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria
e dei detenuti e internati nellambito delle unità previsionali
di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti»
(interventi) e «Funzionamento» di pertinenza dei centri di responsabilità
«Amministrazione penitenziaria» e «Giustizia minorile»
dello stato di previsione del Ministero della giustizia per lanno
finanziario 2006.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. È approvato, in termini
di competenza e di cassa, il bilancio dellIstituto agronomico per
loltremare, per lanno finanziario 2006, annesso allo stato
di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite
allentrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi
esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25
luglio 1977, il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse
alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri per lanno finanziario 2006 per
essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite
allentrata del bilancio dellIstituto agronomico per loltremare,
per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè
di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo, il Ministro delleconomia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
allentrata e alla spesa del suddetto bilancio per lanno finanziario
2006.
5. Il Ministero degli affari esteri
è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero delleconomia
e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle
disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti
presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi
dellarticolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive
modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni
locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito allentrata
del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base
delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per
lanno finanziario 2006, per leffettuazione di spese relative
a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili
adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole
italiane allestero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine
dufficio e funzionamento degli uffici allestero, nonchè
alla sicurezza ed allacquisto dei mezzi di trasporto. Il Ministero
degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare,
con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle
disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute
inconvertibili e/o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni,
dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente direzione generale
del Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro
degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e
cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0
«Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo»
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente
agli stanziamenti per laiuto pubblico allo sviluppo determinati nella
Tabella C allegata alla legge finanziaria.
(Stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero dellistru-zione, delluniversità e della ricerca, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti,
i fondi iscritti nellambito delle unità previsionali di base
«Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire
per loperatività scolastica» e «Scuole non statali»,
di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione
ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e
dellinformazione» e dellunità previsionale di base
«Ricercatori università, enti ed istituzioni di ricerca»
del centro di responsabilità «Università, alta formazione
artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica»
dello stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca.
3. Lassegnazione autorizzata
a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per lanno finanziario
2006, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri
destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati
dal CIPE, nonchè della somma determinata nella misura massima di
2.582.284 euro a favore dellIstituto di biologia cellulare per attività
internazionale afferente allarea di Monterotondo.
4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione, allunità previsionale di base «Ricerca
scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Università,
alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e
tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, delle somme affluite allentrata
del bilancio dello Stato in relazione allarticolo 9 del decreto-legge
17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività
produttive.
5. Il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato
di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in
relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti
per la ricerca.
6. In relazione allandamento
gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute
al personale della scuola, il Ministro delleconomia e delle finanze,
su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità
degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati allerogazione
delle suddette competenze.
(Stato di previsione del Ministero dellinterno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero dellinterno, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nellambito
dellunità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi,
recuperi e concorsi vari» (entrate extratributarie) di pertinenza
del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico
e difesa civile» dello stato di previsione dellentrata per lanno
2006 sono riassegnate, con decreti del Ministro delleconomia e delle
finanze, per le spese relative alleducazione fisica, allattività
sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture
sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità
previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento)
e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro
di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa
civile» dello stato di previsione del Ministero dellinterno
per lanno finanziario 2006.
3. Nellelenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dellinterno, sono indicate
le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica
sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per lanno finanziario
2006, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui allarticolo 1
della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nellunità
previsionale di base «Spese generali di funzionamento».
4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello
stato di previsione del Ministero dellinterno, occorrenti per lattuazione
delle disposizioni recate dallarticolo 61 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dallarticolo
10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni,
e dallarticolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
5. Sono autorizzati laccertamento
e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici
di culto, nonchè limpegno e il pagamento delle spese, relative
allanno finanziario 2006, in conformità degli stati di previsione
annessi a quello del Ministero dellinterno (Appendice n. 1).
6. Per gli effetti di cui allarticolo
7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
considerate spese obbligatorie e dordine del bilancio del Fondo edifici
di culto, quelle indicate nellelenco n. 1, annesso al bilancio
predetto.
7. Il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta del Ministro dellinterno, è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini
di competenza e di cassa, negli stati di previsione dellentrata e
della spesa del Fondo edifici di culto per lanno finanziario 2006,
conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria
intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dallattuazione
degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
(Stato di previsione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero dellambiente e della tutela del territorio, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 9).
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni
di competenza e di cassa nello stato di previsione dellentrata ed
in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchè dallarticolo
10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dellutenza
del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
3. Il numero massimo degli ufficiali
ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio
come forza media nellanno 2006, ai sensi dellarticolo 21, comma
3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni,
è stabilito come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle lettere
a) e c) del comma 1 dellarticolo 21 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215; 55 ufficiali piloti di complemento, di cui
alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 21 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.
4. Il numero massimo degli allievi
del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi
presso lAccademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare,
per lanno 2006, è fissato in 134 unità.
5. Nellelenco annesso allo stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante
il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali
possono effettuarsi, per lanno finanziario 2006, i prelevamenti dal
fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti lamministrazione e la contabilità
dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2
febbraio 1928, n. 263, iscritto nellunità previsionale
di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto»
del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dellarticolo 2 del
regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie
di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi
di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale
dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari
in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili,
alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità
«Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991,
n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici,
terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme,
di cui allunità previsionale di base «Mezzi operativi
e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
«Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per lanno finanziario
2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dellarticolo 36
e nellarticolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale
dello Stato.
8. Ai fini dellattuazione della
legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro delleconomia e delle
finanze, dintesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità
previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità
del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nellambito
dellunità previsionale di base «Fondo per Roma capitale»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Infrastrutture
stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici» dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 11).
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nellanno 2006, ai sensi dellarticolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari
di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dellarticolo
21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1)
Esercito n. 134;
2)
Marina n. 645;
3)
Aeronautica n. 157;
4)
Carabinieri n. 410;
b) ufficiali ausiliari
piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo
21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1)
Esercito n. 5;
2)
Marina n. 225;
3)
Aeronautica n. 90;
c) ufficiali ausiliari
delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1
dellarticolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1)
Esercito n. 49;
2)
Marina n. 12;
3)
Aeronautica n. 15.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dellAccademia dellArma dei carabinieri, di cui allarticolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per lanno 2006, in n. 102 unità.
4. La forza organica dei graduati
e militari di truppa dellEsercito in ferma volontaria a norma dellarticolo
9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata,
per lanno 2006, in n. 1.290 unità.
5. La forza organica dei sottocapi
e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria
a norma del settimo comma dellarticolo 2 del regio decreto-legge
1º luglio 1938, n. 1368, come sostituito dallarticolo 18
della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per lanno
2006, in n. 802 unità.
6. La forza organica dei graduati
e militari di truppa dellAeronautica in ferma volontaria a norma
dellarticolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447,
e successive modificazioni, è fissata, per lanno 2006, in
n. 440 unità.
7. Alle spese di cui alle unità
previsionali di base «Accordi ed organismi internazio-nali» (interventi),
specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento
e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero
della difesa, si applicano, per lanno finanziario 2006, le disposizioni
contenute nel secondo e terzo comma dellarticolo 36 e nellarticolo
61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
8. Alle spese per le infrastrutture
multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali
di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi) dello
stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure
NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.
Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto,
di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre
1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non
si applicano le disposizioni dellarticolo 2 del decreto legislativo
28 dicembre 1998, n. 496.
9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi
allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese
per le quali possono effettuarsi, per lanno finanziario 2006, i prelevamenti
dal «Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti lamministrazione
e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di
cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed allarticolo
7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nellunità
previsionale di base «Spese generali di funzionamento di bilancio
e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
«Bilancio e affari finanziari» e nellunità previsionale
di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».
10. Ai fini dellattuazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
2000, n. 424, recante norme sullorganizzazione ed il funzionamento
dellAgenzia industrie difesa, il Ministro delleconomia e delle
finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con listituzione
e il funzionamento dellAgenzia medesima.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate
in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dellarticolo
31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
dellarticolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonchè per lattuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dellAmministrazione
centrale.
3. Per lattuazione del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 100, il Ministro delleconomia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nellambito della parte
corrente e nellambito del conto capitale dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali, per lanno finanziario
2006, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza
e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra
i vari settori dintervento del Programma nazionale della pesca e
dellacquacoltura.
4. Per lanno finanziario 2006
il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
e forestali per lanno medesimo delle somme iscritte nellambito
dellunità previsionale di base «Interventi diversi»
capitolo 2827 di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale
indicata allarticolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, alle
pertinenti unità previsionali di base di conto capitale le somme
iscritte, per residui, competenza e cassa, nellunità previsionale
di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza
del centro di responsabilità «Dipartimento delle politiche
di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agro-industriale e forestale.
6. Ai fini dellattuazione del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per lorientamento
e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi
iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
e forestali.
7. Il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte
nellambito dellunità previsionale di base «Economia
montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità
«Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali.
8. Per lanno 2006, il Ministro
delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti
il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato»
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali
delle somme versate in entrata dallAgenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli
effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione,
del 7 luglio 1995.
9. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti
il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato»
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali
per lanno finanziario 2006 delle somme versate allentrata del
bilancio dello Stato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per essere
destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di
programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità
comuni in materia di lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione
dellambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali
affidate al Corpo medesimo.
10. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti
il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato»
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali
per lanno finanziario 2006 delle somme versate allentrata del
bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati destinate
alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nellunità previsionale di base 5.1.2.2 «Fondo unico per lo spettacolo» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli stanziamenti destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche e alle attività musicali in Italia e allestero.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui allunità
previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilità «Prevenzione e comunicazione»
dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per
lanno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma
dellarticolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della salute per lanno finanziario
2006 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini
e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato
a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per lanno
finanziario 2006, i fondi per il finanziamento delle attività di
ricerca e sperimentazione delle unità previsionali di base «Ricerca
scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro
di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione
del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dallarticolo
12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
5. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a riassegnare per lanno finanziario
2006, con propri decreti, le entrate di cui allarticolo 5, comma
12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute
per le attività di controllo, di programmazione, di informazione
e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonchè per le finalità
di cui allarticolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
6. Ai fini dellattuazione dellarticolo
4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro
delleconomia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute,
dellinterno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli
stati di previsione dei Ministeri della salute, dellinterno e della
difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna
di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati
nellarea Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonchè per il controllo
delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dellunità
previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza
del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato
di previsione del Ministero della salute per lanno finanziario 2006.
7. Il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
della salute per lanno finanziario 2006, occorrenti per lattuazione
delle norme contenute nellarticolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni.
(Totale generale della spesa)
1. È approvato, in euro 651.341.047.879 in termini di competenza ed in euro 666.232.918.235 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per lanno finanziario 2006.
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per lanno finanziario 2006, con le tabelle allegate.
(Disposizioni diverse)
1. Per lanno finanziario 2006, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per lanno finanziario 2006,
le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei
singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute
nel quinto e nel settimo comma dellarticolo 20 della legge 5 agosto
1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente
legge.
3. In relazione allaccertamento
dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio
di previsione i corrispondenti capitoli nellambito delle unità
previsionali di base, il Ministro delleconomia e delle finanze è
autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità
previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da
comunicare alla Corte dei conti.
4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti,
in termini di residui, competenza e cassa, dallunità previsionale
di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti)
di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo
e di coesione» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno finanziario 2006 alle pertinenti unità
previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire
alle regioni a statuto speciale, ai sensi dellultimo comma dellarticolo
126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
5. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio
occorrenti per lattuazione di quanto disposto dallarticolo
13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per leditoria.
6. Ai fini dellattuazione della
legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi
dellEuropa centrale e orientale, il Ministro delleconomia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità
finanziarie per settori e strumenti dintervento.
7. Il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato
a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti,
le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di
base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore
di apposite unità previsionali di base destinate allattuazione
di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonchè di quelli
connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
8. Per lattuazione dei provvedimenti
di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche,
compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300,
e 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro delleconomia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle
Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini
di residui, competenza e cassa, ivi comprese lindividuazione dei
centri di responsabilità amministrativa, listituzione, la
modifica e la soppressione di unità previsionali di base.
9. Su proposta del Ministro competente,
con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, da comunicare
alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della
spesa che nellesercizio 2005 ed in quello in corso siano stati interessati
dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonchè previsti
da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative,
in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali
di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le
spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente
regolate con legge, nonchè tra capitoli di unità previsionali
di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi
con la operatività delle amministrazioni.
10. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti
per lattuazione dellarticolo 18 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione
delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.
11. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio connesse con lattuazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni
dello Stato, stipulati ai sensi dellarticolo 40 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè degli
accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dellarticolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico
fondamentale ed accessorio del personale interessato.
12. Gli stanziamenti iscritti in bilancio
per lesercizio 2006, relativamente ai fondi destinati allincentivazione
del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonchè quelli per la
corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale,
non utilizzati alla chiusura dellesercizio sono conservati nel conto
dei residui per essere utilizzati nellesercizio successivo. Il Ministro
delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per lutilizzazione
dei predetti fondi conservati.
13. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali
interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese
sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità
previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo
di rotazione di cui allarticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
e successivamente versate allentrata del bilancio dello Stato.
14. Al fine della razionalizzazione
del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il
Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato,
è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative
dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese
relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità
delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle
finanze per lacquisto di immobili, anche attraverso la locazione
finanziaria. Per lacquisto di immobili allestero, di competenza
del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria,
le variazioni compensative sono operate con le predette modalità
tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero
degli affari esteri.
15. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, occorrenti per lattuazione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri emanati in relazione allarticolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti
legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.
16. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione,
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni
di bilancio occorrenti per lapplicazione del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo
fiscale, a norma dellarticolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
e successive modificazioni.
17. Al fine di apportare le occorrenti
variazioni di bilancio, il Ministro delleconomia e delle finanze,
dintesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle
risorse di cui allarticolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento
economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
18. In relazione alle disposizioni
di cui allarticolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto
in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente lassegnazione
temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando,
il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti
unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti
per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato
a carico dellamministrazione di destinazione.
19. Ai fini dellattuazione dellarticolo
46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni,
concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti,
le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di
responsabilità e le unità previsionali di base di conto capitale
degli stati di previsione interessati delle dotazioni dei fondi medesimi
secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.
20. Per lanno finanziario 2006,
al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,
con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti
e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere
effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali
del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni
di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge.
21. Ai fini dellattuazione dellarticolo
72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate.
22. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate,
per lanno finanziario 2006, delle somme versate allentrata
a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti
presso le amministrazioni statali ai sensi dellarticolo 70, comma
5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23. Per lanno finanziario 2006,
le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate,
rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
(Bilancio pluriennale)
1. È approvato ai sensi e per
gli effetti dellarticolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle
aziende autonome per il triennio 2006-2008, nelle risultanze di cui alle
tabelle allegate alla presente legge.
Unità previsionali
di base del bilancio di previsione dello Stato per lanno 2006 per
le quali il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato
ad effettuare variazioni tra loro compensative.
Stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze:
Tesoro:
3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214,
2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI»
(cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6
«Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e 2263).
Ragioneria
generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap.
2700); 4.1.2.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap.
2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2750, 2751
e 2752); 4.1.7.1 «Interessi conti di tesoreria» (cap. 3100).
Politiche
fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811
e 3813); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015).
Politiche
fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810,
3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).
Stato di previsione del Ministero della giustizia:
Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio»
(cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211
e 7212).
Amministrazione
penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303);
4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322) e Giustizia
minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401);
5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
Gabinetto
e uffici di diretta collaborazione allopera del Ministro: 1.1.1.0
«Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici allestero:
4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici
centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio:
6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e informazione:
7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica, comunicazioni
e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione
allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Promozione
e cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401);
Italiani allestero e politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0
«Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 3901); Paesi dellEuropa: 15.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap.
4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 4201); Paesi dellAfrica Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 4301); Paesi dellAsia, dellOceania, del Pacifico e lAntartide:
19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0
«Funzionamento» (cap. 4501).
Affari
amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici allestero»
(cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni
scolastiche e culturali allestero» (cap. 2502 e 2503).
Unità previsionali
di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto
e settimo comma dellarticolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
Stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze:
Tesoro:
3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap.
7415).
Stato di previsione del Ministero dellambiente e della tutela
del territorio:
Difesa
del suolo: 6.2.3.4 «Calamità naturali e danni bellici»
(cap. 8582).
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
Trasporti
terrestri: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055).
Navigazione
e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali»
(cap. 7841).
Infrastrutture
stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1 «Edilizia
di servizio» (cap. 7341).
Infrastrutture
stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 «Calamità
naturali e danni bellici» (cap. 7527).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
Segretariato
generale: 3.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7101).
Gabinetto
e uffici di diretta collaborazione allopera del Ministro: 1.2.3.1
«Fondo unico da ripartire investimenti università e