Legge 23 dicembre 2005, n. 266
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211
1. Per lanno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per lanno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro,
al netto di 3.176 milioni di euro per lanno 2007 e 3.150 milioni
di euro per lanno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto
da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni
di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso
al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di
euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato
di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate
al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa
vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria
di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità
naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza
del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere dallanno finanziario
2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del
patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito.
A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento
del debito pubblico di cui allarticolo 2 della legge 27 ottobre 1993,
n. 432. Leventuale diversa destinazione di quota parte di tali
proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea
della compatibilità con gli obiettivi indicati nellaggiornamento
del programma di stabilità e crescita presentato allUnione
europea.
6. A decorrere dallanno 2006
le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto
della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli
importi indicati nellelenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti
adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle
spese non aventi natura obbligatoria.
7. Al fine di agevolare il perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dallesercizio finanziario
2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza
e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori
ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale
di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni
e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili
in dodicesimi, nonchè per interessi, poste correttive e compensative
delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali,
obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative
ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto
di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità
contabile.
8. Per assicurare la necessaria flessibilità
del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni
compensative ai sensi della vigente normativa, e, in particolare, dellarticolo
2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e dellarticolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
9. Fermo quanto stabilito dallarticolo
1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua
per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei allamministrazione,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati,
a decorrere dallanno 2006, non potrà essere superiore al 50
per cento di quella sostenuta nellanno 2004.
10. A decorrere dallanno 2006
le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nellanno 2004 per le medesime finalità.
11. Per lacquisto, la manutenzione,
il noleggio e lesercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti
per lordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dallanno 2006
non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della
spesa sostenuta nellanno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai commi
9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli
enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
13. A decorrere dallanno 2006
le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso
il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate
secondo gli importi indicati nellelenco 2 allegato alla presente
legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un contenimento
degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza
temporanea e assistenza, il Ministro dellinterno, con proprio decreto,
stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato
di gara dappalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture
di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale
il prezzo base delle relative gare dappalto.
15. A decorrere dallanno 2006,
nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito
un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nellelenco
3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai
trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi,
delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle
classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano
annualmente al Parlamento, per lacquisizione del parere da parte
delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata
la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nellambito
delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti
in esso. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato
ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio
tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro
competente.
17. Nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali è istituito
un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia
e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per lanno
2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attività
culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale del
bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità
previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
18. Il fondo occorrente per il funzionamento
della Corte dei conti è incrementato, a decorrere dallanno
2006, di 10 milioni di euro.
19. Il finanziamento annuale previsto
dallarticolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge
24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311,
resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dallanno 2006.
20. Per il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità
del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge
sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni
iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri per lanno finanziario 2006. La disposizione non si
applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese
in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati
nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonchè a quelli concernenti
i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti
di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione
della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale
da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale
è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dallapplicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione
del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle
finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonchè alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.
21. Qualora nel corso dellesercizio
lUfficio centrale del bilancio segnali che landamento della
spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero
a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie
previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in
via temporanea, la sospensione dellassunzione di impegni di spesa
o dellemissione di titoli di pagamento a carico di uno o più
capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative
agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
nonchè spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative
delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali,
ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità
relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga
sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo
interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione
dellattività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia.
Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche,
al Presidente del Consiglio dei ministri che ne dà comunicazione
al Ministero delleconomia e delle finanze, per il tramite del rispettivo
Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari
competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilità dei capitoli
interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni
compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione
della spesa.
22. A decorrere dal secondo bimestre
dellanno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi
emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato
agli organi dellUnione europea, le pubbliche amministrazioni di cui
allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province
autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale,
hanno lobbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi
parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti
massimi, per lacquisto di beni e servizi comparabili. In caso di
adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 26 della
legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati
e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla
media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli
obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto
il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente
derivanti dai predetti contratti. Laccertamento dei presupposti di
cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle
finanze.
23. In considerazione dei criteri
definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione
europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto
di stabilità e crescita, a decorrere dallanno 2006 le amministrazioni
pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli
enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo
non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente
triennio.
24. Per garantire effettività
alle prescrizioni contenute nel programma di stabilità e crescita
presentato allUnione europea, in attuazione dei princìpi di
coordinamento della finanza pubblica di cui allarticolo 119 della
Costituzione e ai fini della tutela dellunità economica della
Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo stock
patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli
enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura
pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per lacquisto
da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio
per la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e delle province
autonome viene operata unanaloga riduzione sui trasferimenti statali
a qualsiasi titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23 e
24 non si applicano allacquisto di immobili da destinare a sedi di
ospedali, ospizi, scuole o asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli
obiettivi strutturali di manovra concordati con lUnione europea nel
quadro del patto di stabilità e crescita, le amministrazioni di
cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema
web laddove previsto, al Ministero delleconomia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione
contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle
vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità
abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.
Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione di cui
al periodo precedente. Tale comunicazione è inviata anche allAgenzia
del territorio che procede a verifiche sulla congruità dei valori
degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi
competenti per le eventuali responsabilità.
27. Nello stato di previsione del
Ministero dellinterno è istituito un Fondo da ripartire per
le esigenze correnti connesse allacquisizione di beni e servizi dellamministrazione,
con una dotazione, per lanno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti
del Ministro dellinterno, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le
unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
28. Per le esigenze infrastrutturali
e di investimento delle Forze dellordine, è autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per lanno 2006, iscritta in un Fondo
dello stato di previsione del Ministero dellinterno, da ripartire
nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti
del Ministro dellinterno, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti.
29. Nello stato di previsione del
Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze di funzionamento dellArma dei carabinieri, con una dotazione,
per lanno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia
e delle finanze, tramite lUfficio centrale del bilancio, nonchè
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del
centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo
stato di previsione.
30. Al fine di assicurare la prosecuzione
degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti
ai sensi del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per lanno 2006. Con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro
e delle politiche sociali e delleconomia e delle finanze, sono definite
le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.
31. Il Ministero delleconomia
e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione
i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere
a decorrere dal 1º gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti
in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta
effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione
di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti
a Poste italiane Spa dallanno 2005.
32. Per lanno 2006 i pagamenti
per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle
risorse derivanti dallaccensione dei mutui, non possono superare
complessivamente lammontare di 1.700 milioni di euro.
33. Per lanno 2006 le erogazioni
del Fondo speciale rotativo per linnovazione tecnologica, di cui
allarticolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, non possono superare limporto complessivo di 1.900
milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle
attività produttive comunica mensilmente al Ministero delleconomia
e delle finanze i pagamenti effettuati.
34. Per lanno 2006, con riferimento
a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi
lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato
nellanno 2004.
35. Per lanno 2006, al fine
di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i
soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni
di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento
di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre
pagamenti per un importo complessivo superiore all80 per cento di
quello rilevato nellesercizio 2005.
36. La disposizione di cui al comma
35 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi
periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità
speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive
e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza
e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse
e per linnovazione tecnologica.
37. I soggetti interessati possono
richiedere al Ministero delleconomia e delle finanze deroghe al vincolo
di cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze. Laccoglimento
della richiesta, ovvero leventuale diniego totale o parziale, è
disposto con decreto dirigenziale.
38. Fermo restando il disposto del
comma 5 dellarticolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per lanno 2006 una
quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità
speciali, di cui allarticolo 585 del regolamento di cui al regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni
di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale,
alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione
di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento
di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre
un anno, è versata ad apposito capitolo dellentrata del bilancio
dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate
per il bilancio dello Stato, al netto dellimporto di cui al comma
40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per lanno
2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata
con apposito decreto del Ministro delleconomia e delle finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non
adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento
le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero delleconomia
e delle finanze.
40. Un importo pari ad un sesto delle
somme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente iscritto in
un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate
su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di
tesoreria.
41. La quota del fondo patrimoniale
dellIstituto per il credito sportivo costituito ai sensi dellarticolo
1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire allo Stato, già
stabilita con il decreto del Ministro delleconomia e delle finanze
del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni
di euro. La restituzione avviene con le modalità e nel termine del
29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro delleconomia e
delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano
in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
42. Nella tabella A, parte III, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: «editoriali
e simili;» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per
il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle
acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;». Lefficacia
delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dellarticolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
43. Dal 1º gennaio 2006 sono
soppressi i trasferimenti dello Stato per lesercizio delle funzioni
già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dellarticolo
20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì
soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura
fissate in base allarticolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
44. Al finanziamento delle funzioni
di cui al comma 43 si provvede ai sensi dellarticolo 18, comma 1,
lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base
di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
45. Alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non
si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984,
n. 720. Laccreditamento delle giacenze depositate dalle Camere
di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è
disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli
anni dal 2006 al 2010.
46. A decorrere dallanno 2006,
lammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà
superare, per ciascuna amministrazione, limporto complessivo delle
riassegnazioni effettuate nellanno 2005 al netto di quelle di cui
al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni
per le quali liscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonchè a quelle riguardanti
lattuazione di interventi cofinanziati dallUnione europea.
47. Allarticolo 1, comma 309,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli
uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato
di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, per le
spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata
la spesa di 17 milioni di euro per lanno 2006.
48. Le somme di cui allarticolo
2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze
29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282
del 2 dicembre 2002, in attuazione dellarticolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 ottobre 2002, n. 246, nonchè le somme di cui allarticolo
1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate
da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, allentrata del bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
49. È fatto divieto alle Autorità
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli
amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla
gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.
50. Ferma restando la disposizione
di cui allarticolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
al fine di provvedere allestinzione dei debiti pregressi contratti
dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società,
persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze è istituito un
Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per lanno
2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla
ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze su proposta del Ministro competente.
51. Al fine di semplificare le procedure
amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nellambito
delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per
il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza
da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni
si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino
lintegrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica
attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici
che garantiscano lintegrità legale del contenuto, la marca
temporale e lidentità dellente certificatore che presidia
il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà
di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche
i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine
individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità
del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo.
Le copie su supporto cartaceo, generate mediante limpiego di mezzi
informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge loriginale da
cui sono tratte se la conformità alloriginale è assicurata
da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
52. Le indennità mensili spettanti
ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel
senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dellarticolo 1, secondo
comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del
10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità
mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai
sensi dellarticolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
53. È altresì ridotto
del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di
Stato ai sensi dellarticolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento
della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del
10 per cento rispetto allammontare risultante alla data del 30 settembre
2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b)
le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali,
comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c)
le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad
organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b)
in ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti indennità,
compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti
per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di
cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del
10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre
2005.
57. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica
amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di
consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto allammontare
totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente
ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
58. Le somme riguardanti indennità,
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti
nelle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte
del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre
2005.
59. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti
di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data
del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione della
spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo
ed ispettivo tributario, nonchè agli altri organismi, servizi, organi
e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato
a quello previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere
dal 1º gennaio 2006 lindennità di carica spettante alla
data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore
delleconomia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e
non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti
dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni di
cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro delleconomia
e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sullattuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti
finanziari.
62. I compensi dei componenti gli
organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa
della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale delleconomia
e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto allimporto
complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al
trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento
a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa
della Regione siciliana, dellAvvocatura di Stato, del CNEL e del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente
ridotto nel limite del 10 per cento dellimporto complessivamente
assegnato nellesercizio 2005.
63. A decorrere dal 1º gennaio
2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dallapplicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonchè le eventuali
economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati
nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi
56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
65. A decorrere dallanno 2007
le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società
e la borsa (CONSOB), dellAutorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni
e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal
mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico
del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa
vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione
da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per
legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni,
con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
delleconomia e delle finanze, per lapprovazione con proprio
decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti
giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le
deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono
esecutive.
66. In sede di prima applicazione,
per lanno 2006, lentità della contribuzione a carico
dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui allarticolo
2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
è fissata in misura pari all1,5 per mille dei ricavi risultanti
dallultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore
della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della
misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate
dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti
dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.
67. LAutorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa
e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento
di cui al comma 65 determina annualmente lammontare delle contribuzioni
ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza,
nonchè le relative modalità di riscossione, ivi compreso
lobbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici
quale condizione di ammissibilità dellofferta nellambito
delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede
di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque,
superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza.
LAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici può,
altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi
stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati
e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della
contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per
cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere
adottate dallAutorità ai sensi del comma 65. In via transitoria,
per lanno 2006, nelle more dellattivazione delle modalità
di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento
dellAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate,
a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che
il predetto organismo provvederà a versare allentrata del
bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri è disciplinata lattribuzione alla
medesima Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze
necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla
sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.
68. Allarticolo 13, comma 3,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella
misura massima del 50 per cento dellautorizzazione di spesa di cui
al comma 2» ed il secondo periodo sono soppressi. Larticolo
40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato.
Larticolo 2, comma 38, lettera b), e il comma 39 della legge
14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
69. Dopo il comma 7 dellarticolo
10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:
«7-bis. LAutorità, ai
fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di
concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese
tenute allobbligo di comunicazione ai sensi dellarticolo 16,
comma 1. A tal fine, lAutorità adotta criteri di parametrazione
dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi allattività
di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica
delloperazione sulla base del valore della transazione interessata
e comunque in misura non superiore all1,2 per cento del valore stesso,
stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».
70. Allarticolo 32, comma 2-bis, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola:
«diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».
71. Gli importi dei corrispettivi
dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui
allarticolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, sono direttamente versati allAutorità per la
vigilanza sui lavori pubblici.
72. Il comma 2 dellarticolo
70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito
dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera
a), vengono determinati in modo da tenere conto dellincremento
dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta
allevasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia
su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema
di tesoreria unica».
73. Per lanno 2006 le dotazioni da assegnare
alle Agenzie fiscali, escluso lente pubblico economico «Agenzia
del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi
risultanti dalla legislazione vigente.
74. A decorrere dallesercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nellultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dellentrata, indicate nellelenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dellanno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
b)
Agenzia del territorio 0,13 per cento;
c)
Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato landamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di un importo calcolato in base allincremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dellultimo esercizio consuntivato di cui allelenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.
76. Restano invariate le disposizioni
di cui allarticolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni.
77. Annualmente il Ministro delleconomia
e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dallultimo
esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui allelenco
4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dellesercizio
precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui allarticolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dellanno
precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare
le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco
4.
78. E autorizzato un contributo
annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dallanno
2007 per interventi infrastrutturali. Allinterno di tale stanziamento,
sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b)
interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel
settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali
di cui allarticolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;
c)
potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con
i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all1
per cento delle risorse disponibili;
d)
circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nellintesa generale quadro
sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata
alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del
Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per
cento delle risorse disponibili;
e)
realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo,
tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2
per cento delle risorse disponibili;
f)
completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada
statale 42 del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore
allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
g)
realizzazione delle opere di cui al «sistema accessibilità
della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui
per quindici anni;
h)
consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere
e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali
di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un
importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008;
i)
interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di
cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato
al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una
misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
l)
realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità
accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all1
per cento delle risorse disponibili;
m)
realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con
collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di
euro annui per quindici anni, a favore dellANAS;
n)
opere complementari allautostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della
viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura
pari all1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province
di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi
del contributo medesimo;
o)
interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche
di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni
di euro per quindici anni, nonchè gli interventi di restauro della
Domus Aurea.
79. Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 1º gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.
80. Latto costitutivo della
Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.
81. La Cassa depositi e prestiti Spa
continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività
connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino
alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dellarticolo
75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto
dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da
Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge
sono integralmente garantiti dallo Stato.
82. Nellesercizio delle attività
di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti
Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al
patrimonio separato.
83. La pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative
iscrizioni previste dallarticolo 2504 del codice civile, omessa ogni
altra formalità.
84. Per la prosecuzione degli interventi
relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità»,
sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo
contributi quindicennali, ai sensi dellarticolo 4, comma 177, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85
milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere
dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori
di costruzione, nonchè delle attività e lavori, da avviare
in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE
con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004,
e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 132 dell8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova
e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie
dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale
di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
85. Allarticolo 4, comma 177,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di procedure»
sono inserite le seguenti: «cautelari, di esecuzione forzata e».
86. Il finanziamento concesso al Gestore
dellinfrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti
relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria,
avviene, a partire dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo
di contributo in conto impianti. Il Gestore dellinfrastruttura ferroviaria
nazionale, allinterno del sistema di contabilità regolatoria,
tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del
sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per
lo Stato e per il Gestore dellinfrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo
di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti
e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.
87. Il costo complessivo degli investimenti
finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo
dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili
alla stessa nonchè, per il periodo di durata dellinvestimento
e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli
oneri connessi al finanziamento dellinfrastruttura medesima, è
ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di
produzione», sulla base del rapporto tra le quantità prodotte
nellesercizio e le quantità di produzione totale prevista
durante il periodo di concessione. Nellipotesi di preesercizio, lammortamento
inizia dallesercizio successivo a quello di termine del preesercizio.
Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze in coerenza con le quote
di ammortamento di cui al comma 86.
88. Allarticolo 1 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente comma:
«6-ter. I beni immobili appartenenti
a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa direttamente
o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformità
alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente
dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le società
dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono
procedere allottenimento di documentazione che tenga luogo di quella
attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità
duso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo,
dette società possono proporre al comune nel cui territorio si trova
limmobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando:
a) dichiarazione resa ai sensi dellarticolo 47 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione
delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando lopera
supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato
delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato allesercizio
della professione attestante lidoneità statica delle opere
eseguite. Qualora lopera sia stata in precedenza collaudata, tale
certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta
motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dellimmobile
e documentazione relativa allattribuzione della rendita catastale
e del relativo frazionamento; d) attestazione del versamento di
una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base
allAllegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere
di cui allarticolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione
in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune
non riscontri lesistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle
norme in materia di controllo dellattività urbanistico-edilizia
e lo notifichi allinteressato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva
potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili
ai sensi delle norme in materia di controllo dellattività
urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie
dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà,
ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata».
89. Al fine di ridurre lonere economico derivante
dallesercizio di funzioni che possono essere svolte più proficuamente
da soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi
e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
la cui liquidazione è stata affidata ad una società direttamente
controllata dallo Stato ai sensi dellarticolo 9, comma 1-bis,
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è trasferito alla società
stessa. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi così
trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge,
della società. Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti
sono esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento
è determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria
società specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero delleconomia
e delle finanze Dipartimento del tesoro e la società di cui
al presente comma. Lonere della predetta relazione di stima è
a carico della società di cui al presente comma.
90. In caso di mancato soddisfacimento
dei creditori da parte della società di cui al comma 89 continua
ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al presente
comma non si applica ai crediti rientranti nellambito delle liquidazioni
gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate
ai sensi dellarticolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilità continua
ad essere limitata allattivo della singola liquidazione.
91. Le disposizioni contenute nellarticolo
9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229
dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano
ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni
coatte amministrative, individuate ai sensi dellarticolo 9, comma
1-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonchè,
sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delleconomia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89.
Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalità tecniche
di attuazione dei commi 88, 89 e 90.
92. Per il finanziamento degli interventi
di cui allarticolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a
decorrere dallanno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi
del comma 78.
93. Per il perseguimento degli obiettivi
di contrasto delleconomia sommersa, delle frodi fiscali e dellimmigrazione
clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine
di conseguire lammodernamento e la razionalizzazione della flotta
del Corpo della guardia di finanza, nonchè per il miglioramento
e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dallanno 2006, è
autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni,
nonchè un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici
anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del
Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento
delle dotazioni organiche.
94. Allarticolo 43, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «residenti
da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti:
«ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purchè
con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche
in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione
Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro
del sedime aeroportuale».
95. Sono autorizzati contributi quindicennali,
ai sensi dellarticolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere
dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75
milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del
programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della
classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni
operative, nonchè per lavvio di programmi dichiarati di massima
urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nellambito delle unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività
produttive.
96. Ai fini dellapplicazione
del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni,
di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze per quanto
attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli
obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero
delleconomia e delle finanze è autorizzato a corrispondere
a Poste italiane Spa lulteriore importo di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
97. Per lanno 2006 il Fondo
di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga
delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni
di euro. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede ad inviare
al Parlamento copia delle deliberazioni relative allutilizzo del
Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
98. È autorizzata la partecipazione
dellItalia alliniziativa G8 per la cancellazione del debito
dei Paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni,
per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per lanno
2006, in euro 29 milioni per lanno 2007 e in euro 4 milioni per lanno
2008.
99. È autorizzata la partecipazione
dellItalia allInternational Finance Facility for Immunization
(IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con
versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per
lanno 2006, ad euro 6 milioni per lanno 2007 e valutato in
euro 27,5 milioni a decorrere dallanno 2008.
100. Il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi
quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori
colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi
dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza
ai sensi dellarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dellarticolo 5, comma
2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle
medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui allarticolo
3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione
nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, è autorizzato
un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per limporto
di 2 milioni di euro a decorrere dallanno 2006, da destinare al completamento
delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia
di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi
si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate
ai sensi dellarticolo 5, comma 2, della citata legge n. 225
del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata
la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni
di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli
eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono
destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Marche e Umbria di cui allarticolo 5, comma 1, del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto
del 2004, a decorrere dallanno 2006. A valere sulle risorse di cui
al presente comma, è concesso allAgenzia interregionale per
il fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni
a decorrere dallanno 2006 per la realizzazione di opere a completamento
del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici
del fiume Po, sentita lAutorità di bacino competente. Per
lanno 2006 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori
15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi
sismici nel territorio del Molise.
101. Per consentire lorganizzazione
e ladeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo
svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008
è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni
a decorrere dallanno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.
102. Il comma 3 dellarticolo
2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3. Gli stralci dello schema previsionale
e programmatico di cui allarticolo 3 e il piano di ricostruzione
e sviluppo di cui allarticolo 5 possono essere sottoposti a revisione
annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione
Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie.
La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio
dei ministri lassetto del piano aggiornato».
103. Le somme versate nel periodo dimposta
2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di
assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti
dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai
sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro
dellambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1º aprile 1992, fino
alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate
in compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre
2006, ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la
quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito
dimpresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione
netta ai fini dellimposta regionale sulle attività produttive.
Il Ministero delleconomia e delle finanze, sulla base delle indicazioni
fornite a consuntivo dallAgenzia delle entrate, provvede a riversare
sulla contabilità speciale 1778 «Fondi di bilancio» le
somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle
compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104
a 111.
104. Per gli interventi previsti dallarticolo
2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dallarticolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, relativi allanno 2005, è autorizzato il
rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.
105. Per gli interventi previsti dallarticolo
2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dallarticolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, relativi allanno 2005, è autorizzata una
ulteriore spesa di 50 milioni di euro.
106. Limitatamente al periodo dimposta
in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
non documentate di cui allarticolo 66, comma 5, primo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti
personalmente effettuati dallimprenditore allinterno del comune
in cui ha sede limpresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante per i medesimi trasporti nellambito della regione o delle
regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonchè,
relativamente allanno 2005, dallarticolo 2, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dallarticolo
61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato
uno stanziamento di 120 milioni di euro per lanno 2006.
107. Relativamente allanno 2005,
alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica
di autisti di livello 3º e 3º super, è riconosciuto lesonero
dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti allINPS,
per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali
di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero delleconomia e delle finanze, sentito lINPS,
nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
108. Al fine di agevolare il processo
di riforma del settore dellautotrasporto di merci, previsto dalla
legge 1º marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del
sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese,
in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale,
è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per
misure di accompagnamento della riforma dellautotrasporto di merci
e per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale di
80 milioni di euro per lanno 2006. Con regolamento emanato ai sensi
dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono disciplinate le
modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.
109. Allarticolo 6 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè degli autotrasportatori
di cose per conto terzi».
110. Allarticolo 3, comma 2-ter,
primo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole:
«a decorrere dallanno 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«a decorrere dallanno 2006».
111. Allarticolo 22, comma 1-bis,
del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato
dallarticolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, le parole:
«30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2007».
112. La lettera e) del comma
10 dellarticolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
abrogata.
113. Allonere derivante dallattuazione
dei commi da 103 a 111 si provvede:
a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, relative allautorizzazione di spesa di cui allarticolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nellanno 2006, allentrata del bilancio dello Stato;
b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
114. In attuazione dellarticolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per lanno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per limporto di 282 milioni di euro per lanno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per lanno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. Lerogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato allaumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui allarticolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta nellarticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, laliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b)
le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale di cui allarticolo 4 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
c)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali,
di cui allarticolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d)
le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui allarticolo
6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e)
le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, di cui allarticolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
f)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dellarticolo
13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g)
le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per
il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di
Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dellarticolo
21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui allarticolo 2,
comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
116. Larticolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1º gennaio 2006 laliquota dellimposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui allallegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
117. Allarticolo 19, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2006».
118. Allarticolo 45, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
le parole da: «per i sei periodi dimposta successivi» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi
dimposta successivi laliquota è stabilita nella misura
dell1,9 per cento; per il periodo dimposta in corso al 1º
gennaio 2006 laliquota è stabilita nella misura del 3,75 per
cento».
119. Per lanno 2006 sono prorogate
le disposizioni di cui allarticolo 11 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
120. Il termine del 31 dicembre 2005,
di cui al comma 571 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e
larrotondamento della proprietà contadina, è prorogato
al 31 dicembre 2006.
121. Sono prorogate per lanno
2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico
del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni
ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio relative:
a) agli interventi di cui allarticolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi di cui allarticolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dellimmobile entro il 30 giugno 2007.
122. Allarticolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
123. Per lanno 2006 il limite
di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente
ai contributi di assistenza sanitaria, di cui allarticolo 51, comma
2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
124. I contribuenti, in sede di dichiarazione
dei redditi per lanno 2006, possono applicare le disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero
quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
125. Allarticolo 30 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1)
le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2006»;
2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all85 per cento»;
b) al comma 5, le
parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15
per cento».
126. Il termine previsto dallarticolo 43,
comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo,
al 31 dicembre 2005 dallarticolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
127. Allarticolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni,
le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2006».
128. La disposizione di cui al comma
11-bis dellarticolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata
dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta allinterno
degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche
con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dallimposta
sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.
129. Le disposizioni di cui al comma
1 dellarticolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia
di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione
di carburante, si applicano per il periodo dimposta in corso al 31
dicembre 2006.
130. Nella legge 30 dicembre 2004,
n. 311, allarticolo 1, dopo il comma 430, è inserito
il seguente:
«430-bis. La disposizione di cui al
comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche
alle imprese individuate con provvedimento del direttore dellAgenzia
delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma
430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati».
131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze
e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni
effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato allarticolo
4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni
è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
132. Allarticolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «degli importi delle» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;
b)
al comma 2, primo periodo, le parole: «delle minori imposte corrisposte»
sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti di cui al comma 1»
e le parole: «dei tributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle
entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dellinterno»;
al secondo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 6» e dopo le parole:
«comunicano gli estremi» sono inserite le seguenti: «al
Ministero dellinterno nonchè»;
c)
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come individuate
in applicazione del decreto di cui al comma 6»;
d)
al comma 5, primo periodo, le parole da: «LAgenzia delle entrate»
fino a: «degli accertamenti» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Ministero dellinterno, tenuto conto dei dati forniti dallAgenzia
delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede,
ove risulti lobbligo di restituzione,», le parole: «comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole:
«di accertamento» sono soppresse e le parole: «delle imposte»
sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti»; al terzo periodo,
dopo le parole: «natura tributaria» sono inserite le seguenti:
«e di ogni altra specie»; al quarto periodo, le parole: «Le
imposte dovute» sono sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti dovuti»;
al quinto periodo, le parole: «delle imposte corrisposte» sono
sostituite dalle seguenti: «degli aiuti corrisposti»;
e)
al comma 6, primo periodo, le parole: «del direttore dellAgenzia
delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale
del Ministero dellinterno, adottato entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,»;
f)
al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con
regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dellinterno,
sentiti il Ministro delleconomia e delle finanze e il Ministro per
le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza,
sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di
non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dellaiuto
indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di
applicazione al caso concreto desumibili in base ai princìpi del
diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei
princìpi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente
e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento
della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il
contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali
di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti
già attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori
imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle
agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento
della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili
alla generalità dei contribuenti nei periodi dimposta di fruizione
delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene
avvalere».
133. Allarticolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni dimposta».
134. Allarticolo 11, comma 1,
lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni,
le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette
anni».
135. Per la valorizzazione delle attività
di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico
tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale
e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di
cui al decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200
del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003,
per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata
lulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dallanno
2006, impregiudicata lattuazione di quanto previsto negli accordi
di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca.
136. Per garantire il completamento
delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della
fiera di Milano, ricomprese nellambito «Accessibilità
Fiera di Milano» previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del
21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti
spese: a favore dellANAS, per le opere di viabilità per limporto
di 1,25 milioni di euro per lanno 2006, di 5 milioni di euro per
lanno 2007 e di 5 milioni di euro per lanno 2008; a favore
del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e
delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per limporto
di 1,25 milioni di euro per lanno 2006, di 5 milioni di euro per
lanno 2007 e di 5 milioni di euro per lanno 2008.
137. A decorrere dal 1º gennaio
2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta
o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del
credito dimposta se limporto risultante della dichiarazione
non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle
dichiarazioni eseguite con il modello «730». Se la dichiarazione
modello «730» viene comunque presentata non è dovuto,
ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dellimposta,
alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
138. Ai fini della tutela dellunità
economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto
di stabilità interno dallarticolo 1, commi da 21 a 41, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente
allanno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano
ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
139. Il complesso delle spese correnti,
per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma
142, non può essere superiore, per lanno 2006, al corrispondente
ammontare di spese correnti dellanno 2004 diminuito del 3,8 per cento
e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso
delle corrispondenti spese correnti dellanno precedente aumentato,
rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi
anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del
comma 143, non può essere superiore, per lanno 2006, al corrispondente
ammontare di spese in conto capitale dellanno 2004 aumentato del
4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle
corrispondenti spese in conto capitale dellanno precedente aumentato
del 4 per cento.
140. Per gli stessi fini di cui al
comma 139:
a) per lanno
2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere
sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per
ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può
essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dellanno
2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel
triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite
inferiore a quella media pro capite della classe demografica di
appartenenza e diminuito dell8 per cento per i restanti enti locali.
Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti
la riduzione è del 6,5 per cento. Per lindividuazione della
spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto
competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per lindividuazione
della popolazione, ai fini dellappartenenza alla classe demografica,
si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo
i criteri previsti dallarticolo 156 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche
e la spesa media pro capite sono così individuate:
1)
per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino
a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87
euro;
2)
per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47
euro;
3)
per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie
fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a
102,03 euro;
4)
per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie
superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari
a 113,24 euro;
5)
per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 589,89 euro;
6)
per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 617,49 euro;
7)
per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 662,74 euro;
8)
per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 768,37 euro;
9)
per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media
pro capite pari a 854,59 euro;
10)
per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media
pro capite pari a 1.194,38 euro;
11)
per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media
pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per lanno
2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione
dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti
dellanno 2006 e, per lanno 2008, si applica un aumento dell1,9
per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dellanno
2007.
141. Per gli stessi enti locali di cui al comma
138, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del
comma 143, non può essere superiore, per lanno 2006, al corrispondente
ammontare di spese in conto capitale dellanno 2004 aumentato dell8,1
per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti
spese in conto capitale dellanno precedente aumentato del 4 per cento.
142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b)
spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica
disciplina di settore;
c)
spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato e individuate dallIstituto
nazionale di statistica (ISTAT) nellelenco annualmente pubblicato
in applicazione di quanto stabilito dallarticolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d)
spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 gennaio 1996, n. 194;
e)
spese per interessi passivi;
f)
spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dellattuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio
dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
g)
spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
h)
spese derivanti dallesercizio di funzioni trasferite o delegate da
parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º
gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dallamministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa
per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del
3,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari
ai predetti trasferimenti correnti.
143. Il complesso delle spese in conto capitale
di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di
competenza che per quella di cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti
in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato e individuate dallISTAT nellelenco
annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dallarticolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b)
spese derivanti da concessioni di crediti;
c)
spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dellattuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio
dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
d)
spese derivanti dallesercizio di funzioni trasferite o delegate da
parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º
gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dallamministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa
per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per laumento
del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari
ai predetti trasferimenti in conto capitale.
144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.
145. Gli enti possono eccedere i limiti
di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei
limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni
Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
146. I comuni possono eccedere i limiti
di spesa stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti
dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione allazione di
contrasto allevasione fiscale di cui allarticolo 1 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248.
147. Limitatamente allanno 2006
il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è
calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi
cofinanziati dallUnione europea, ivi comprese le corrispondenti quote
di parte nazionale.
148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero delleconomia
e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchè
dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica
per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le
spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dellaccordo
sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza
unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti
locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui
ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite
dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il
31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma
la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei
confronti degli enti ed organismi strumentali.
149. Gli enti di nuova istituzione
nellanno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole
del patto di stabilità interno dallanno in cui è disponibile
la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.
150. Continuano ad applicarsi le disposizioni
recate dallarticolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. Allarticolo 1, commi 30 e 31, della
citata legge n. 311 del 2004, le parole: «i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i
comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».
151. Al comma 1 dellarticolo
39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1º
gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006».
Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è adottato
entro il 15 gennaio 2006.
152. Le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dellimposta sul
reddito delle persone fisiche di cui allarticolo 31, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per lanno
2004, dallarticolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e, per lanno 2005, dallarticolo 1, comma 65, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per lanno 2006.
153. I trasferimenti erariali per
lanno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dallarticolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
154. I contributi e le altre provvidenze
in favore degli enti locali di cui allarticolo 1, comma 64, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo
per lanno 2006.
155. Il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per lanno 2006 da parte degli enti locali
è differito al 31 marzo 2006.
156. Ai fini dellapprovazione
del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio sono confermate, per lanno 2006, le disposizioni
di cui allarticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo
2005, n. 26.
157. Ai fini del concorso delle autonomie
locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto
del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi
di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè
al fine di realizzare le migliori condizioni per lacquisizione di
beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza,
i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il coordinamento
della finanza pubblica.
158. Le aggregazioni di enti locali
o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dellarticolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di
centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali
o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano
valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni
stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri
di qualità-prezzo di cui allarticolo 26, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
159. Resta salva la facoltà
delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni
stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto
dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
160. Anche al fine di conseguire larmonizzazione
dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi
della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni
territoriali, ai sensi dellarticolo 3, comma 172, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
161. Sono tenute alla codificazione
uniforme di cui allarticolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
e individuate nellelenco annualmente pubblicato dallISTAT in
applicazione di quanto stabilito dallarticolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente
non si applica agli organi costituzionali.
162. Per il finanziamento del Fondo
nazionale per la montagna di cui allarticolo 2 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
lanno 2006.
163. Allarticolo 1 del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito
dal seguente:
«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari
emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui allarticolo
2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli
stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241».
164. La disciplina del conto economico prevista
dallarticolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti.
165. Al comma 61 dellarticolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2006».
166. Ai fini della tutela dellunità
economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica,
gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono
alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una
relazione sul bilancio di previsione dellesercizio di competenza
e sul rendiconto dellesercizio medesimo.
167. La Corte dei conti definisce
unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli
enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della
relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto
degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dellosservanza
del vincolo previsto in materia di indebitamento dallarticolo 119,
ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile
e finanziaria in ordine alle quali lamministrazione non abbia adottato
le misure correttive segnalate dallorgano di revisione.
168. Le sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni
di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria
o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica
pronuncia e vigilano sulladozione da parte dellente locale
delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni
posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità
interno.
169. Per lesercizio dei compiti
di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi
della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione,
sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle
materie economiche, finanziarie e statistiche, nonchè, per le esigenze
delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure
concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad
un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze
economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato
in posizione di fuori ruolo o di comando.
170. Le disposizioni dei commi 166
e 167 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel
caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi
previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione
alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti.
171. Allarticolo 2 della legge
5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nella formulazione delle previsioni
di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte
dei conti ai sensi dellarticolo 3, commi 4 e seguenti, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate
le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».
172. Allarticolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi»
sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento
della relazione,».
173. Gli atti di spesa relativi ai
commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi
alla competente sezione della Corte dei conti per lesercizio del
controllo successivo sulla gestione.
174. Al fine di realizzare una più
efficace tutela dei crediti erariali, larticolo 26 del regolamento
di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta
nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di
tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura
civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.
175. Al fine di assicurare il corretto
svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti
può avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il
reclutamento di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unità
di personale amministrativo a tempo indeterminato dellarea C in possesso
di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare
alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte
in deroga a quanto stabilito dallarticolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
176. Ai fini di quanto disposto dallarticolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse
per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005
dallarticolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e dallarticolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dallanno
2006, di 390 milioni di euro da destinare anche allincentivazione
della produttività.
177. Le risorse previste dallarticolo
3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dallarticolo
1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti
economici e per lincentivazione della produttività al rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005
sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dallanno 2006
con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.
178. In deroga a quanto stabilito
dallarticolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005
derivanti dallattuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal
Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale
dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallamministrazione
statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo
di 220 milioni di euro a decorrere dallanno 2006. La presente disposizione
non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome
di Trento e di Bolzano, nonchè agli enti locali ricadenti nel territorio
delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle dAosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale
si applica il comma 182.
179. Al riparto delle risorse indicate
al comma 178 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede,
dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di
lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica.
180. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le necessarie variazioni di bilancio.
181. Le somme indicate ai commi 176,
177 e 178, comprensive degli oneri contributivi e dellIRAP di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
limporto complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
182. Per le finalità indicate
al comma 178, in deroga a quanto stabilito dallintesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005, attuativa dellarticolo 1, comma 173, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello
Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in
via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.
183. Per il biennio 2006-2007, in
applicazione dellarticolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale
per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente
in 222 milioni di euro per lanno 2006 e in 322 milioni di euro a
decorrere dallanno 2007.
184. Per il biennio 2006-2007, le
risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni
di euro per lanno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dallanno
2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
185. Le somme di cui ai commi 183
e 184, comprensive degli oneri contributivi e dellIRAP di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
limporto complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
186. Per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallamministrazione
statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007,
nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici
al personale di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci
ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dallarticolo
47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati
di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi
ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato
di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei
dati disponibili presso il Ministero delleconomia e delle finanze
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale
dei dati concernenti il personale dipendente.
187. A decorrere dallanno 2006
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università
e gli enti pubblici di cui allarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalità nellanno 2003.
Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione
e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.
188. Per gli enti di ricerca, lIstituto
superiore di sanità (ISS), lIstituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL), lAgenzia per i servizi sanitari
regionali (ASSR), lAgenzia italiana del farmaco (AIFA), lAgenzia
spaziale italiana (ASI), lEnte per le nuove tecnologie, lenergia
e lambiente (ENEA), il Centro nazionale per linformatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA), nonchè per le università
e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici
sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato
e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
lattuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero
di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per
gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento
degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento
ordinario delle università.
189. A decorrere dallanno 2006
lammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le
Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici
non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati allarticolo
70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative
contrattuali, non può eccedere quello previsto per lanno 2004
come certificato dagli organi di controllo di cui allarticolo 48,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto,
allarticolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
190. È fatto divieto di costituire
i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo
di cui al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei
fondi relativi al biennio precedente.
191. Lammontare complessivo
dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai
contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti
nei fondi dellanno 2004.
192. A decorrere dal 1º gennaio
2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali
risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori,
ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza
di altri capitoli di spesa.
193. Gli importi relativi alle spese
per le progressioni allinterno di ciascuna area professionale o categoria
continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione
danno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli
stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti
che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo
avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati,
in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.
194. A decorrere dal 1º gennaio
2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione
integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni
organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di
personale a tempo indeterminato.
195. I risparmi derivanti dallapplicazione
dei commi da 189 a 197 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni
dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali,
al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi negli anni successivi.
196. Il collegio dei revisori di ciascuna
amministrazione, o in sua assenza lorgano di controllo interno equivalente,
vigila sulla corretta applicazione della normativa di cui ai commi da 189
a 197 anche ai fini di quanto previsto dallarticolo 40, comma 3,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali
difformi.
197. Per il triennio 2006-2008, gli
stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario
del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del
10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nellanno
2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi
allamministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali
di tutela dellordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile,
al personale dellIspettorato centrale repressione frodi, alle Forze
armate per il personale impegnato nei settori operativi ed allamministrazione
della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza
dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi
nonchè per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti
di criminalità organizzata.
198. Le amministrazioni regionali
e gli enti locali di cui allarticolo 2, commi 1 e 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè
gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento
delle economie di cui allarticolo 1, commi 98 e 107, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese
di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dellIRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
il corrispondente ammontare dellanno 2004 diminuito dell1 per
cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo
determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile
o con convenzioni.
199. Ai fini dellapplicazione
del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto:
a) per lanno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente allanno 2004.
200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti allutilizzo di personale a tempo determinato, nonchè alle altre specifiche misure in materia di personale.
201. Gli enti locali di cui allarticolo
2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione
dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi
dellarticolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative
vigenti.
202. Al finanziamento degli oneri
contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale
riferibili allanno 2005 come individuate dallarticolo 1, comma
91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
203. Per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento
dellintesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dellarticolo
1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di
tali disposizioni nonchè di quelle previste per i medesimi enti
del Servizio sanitario nazionale dallarticolo 1, commi 98 e 107,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nellambito
del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui allarticolo
12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti
al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica di cui allarticolo 1, comma 164, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
204. Alla verifica del rispetto degli
adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui
allarticolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione,
sottoscritta dallorgano di revisione contabile, da inviare al Ministero
delleconomia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura
dellesercizio finanziario di riferimento.
205. Per le regioni e le autonomie
locali, le economie derivanti dallattuazione del comma 198 restano
acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi
saldi.
206. Le disposizioni dei commi da
198 a 205 costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
207. Larticolo 18, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dellimporto
posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione
dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori, si interpreta
nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri
previdenziali e assistenziali a carico dellamministrazione.
208. Le somme finalizzate alla corresponsione
di compensi professionali comunque dovuti al personale dellavvocatura
interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico
del datore di lavoro.
209. Larticolo 13 della legge
2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel
senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità
o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della
località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento
del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda
di trasferimento di sede.
210. Nei confronti dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
per la determinazione dellequo indennizzo spettante per la perdita
dellintegrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio
si considera limporto dello stipendio tabellare in godimento alla
data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci
retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.
211. La disposizione di cui al comma
210 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente
alla data del 1º gennaio 2006.
212. Larticolo 36 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dallarticolo
3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi
anche nel triennio 2006-2008.
213. Lindennità di trasferta
di cui allarticolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417,
e allarticolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
16 gennaio 1978, n. 513, lindennità supplementare prevista
dal primo e secondo comma dellarticolo 14 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, nonchè lindennità di cui allarticolo
8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono
soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali,
ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonchè
alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di
recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze
armate.
214. Le amministrazioni pubbliche
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui allarticolo
70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per
i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in
deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti
determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della
propria autonomia organizzativa.
215. Tutte le indennità collegate
a specifiche posizioni dimpiego o servizio o comunque rapportate
allindennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge
29 marzo 2001, n. 86, allarticolo 13 della legge 2 aprile 1979,
n. 97, e successive modificazioni, e allarticolo 2 della legge
4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
216. Ai fini del contenimento della
spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio allestero,
il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese
per la classe economica. È abrogato il quinto comma dellarticolo
12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
217. Larticolo 3, secondo comma,
del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni,
è abrogato.
218. Il comma 2 dellarticolo
8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il
personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali,
sulla base del trattamento economico complessivo in godimento allatto
del trasferimento, con lattribuzione della posizione stipendiale
di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento
al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale
di anzianità nonchè da eventuali indennità, ove spettanti,
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli
enti locali, vigenti alla data dellinquadramento. Leventuale
differenza tra limporto della posizione stipendiale di inquadramento
e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato,
viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione,
ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È
fatta salva lesecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata
in vigore della presente legge.
219. Allarticolo 68 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, lottavo comma è sostituito dal seguente:
«Per le infermità riconosciute dipendenti
da causa di servizio, è a carico dellamministrazione la spesa
per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dellintegrità
fisica eventualmente subita dallimpiegato».
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè
la legge 1º novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962,
n. 1116, ed i decreti concernenti norme per lapplicazione delle
leggi stesse.
221. Sono contestualmente abrogate
tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico
dellamministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali
e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese
quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonchè alle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle
di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze
armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dallAmministrazione
della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di
polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni
compiute al di fuori del territorio nazionale.
222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune
sede di corte di appello»;
b)
allarticolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal
seguente:
«1)
uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni
capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».
223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210
a 215, 219 e 220 costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.
224. Tra le disposizioni riconosciute
inapplicabili dallarticolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei
contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso larticolo
5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito
dallarticolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia
di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica.
È fatta salva lesecuzione dei giudicati formatisi alla data
di entrata in vigore della presente legge.
225. Ai fini della definizione delle
situazioni pendenti, larticolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso
che lapplicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo
è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico
ed economico e dellordinamento delle carriere del personale dellAutorità
per linformatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento
previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo
è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali
non passate in giudicato concernenti lapplicazione del suddetto trattamento
economico.
226. Larticolo 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei confronti del personale
dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dellassegno
personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento,
fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e
di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici
risultati o obiettivi.
227. Ai fini di quanto disposto dallarticolo
17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è
stanziata la somma di 15 milioni di euro per lanno 2006 e di 20 milioni
di euro a decorrere dallanno 2007.
228. Al fine di potenziare lattuazione
della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero delleconomia e delle finanze con uno stanziamento
annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dallanno 2006. Tale
fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici
non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui allarticolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non
dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva
con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico
superiori al 40 per cento.
229. I criteri per lassegnazione
delle risorse del fondo di cui al comma 228 sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del
Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, solo subordinatamente alleffettivo perfezionamento
dei trasferimenti per mobilità.
230. Allarticolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito
il seguente:
«5-bis. I vincitori dei concorsi devono
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore
a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile
dai contratti collettivi».
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado
pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei
conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata
sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello,
in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il
pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al
20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
232. La sezione di appello, con decreto
in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in
merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta
in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza
di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
233. Il giudizio di appello si intende
definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento
presso la segreteria della sezione di appello.
234. Per le esigenze del Ministero
degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro
3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
235. Per il più efficace perseguimento
degli obiettivi nella lotta alla contraffazione, lAlto Commissario,
istituito con larticolo 1-quater del decreto legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro
delle attività produttive. Per ottimizzare le condizioni di espletamento
delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per lanno 2006.
236. Allarticolo 4-bis,
comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: «,
per lanno 2005,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dal 2005».
237. I Ministeri per i beni e le attività
culturali, della giustizia, della salute e lAgenzia del territorio
sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale
in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dellarticolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il Ministero delleconomia e delle finanze può continuare ad
avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dellarticolo
47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
238. Il Ministero della giustizia,
per le esigenze del Dipartimento dellamministrazione penitenziaria,
può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale
assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dellarticolo 3,
comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di
spesa di 6 milioni di euro.
239. Possono essere prorogati fino
al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
dagli organi della magistratura amministrativa nonchè i contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati dallIstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dallIstituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dellamministrazione pubblica (INPDAP) e dallINAIL
già prorogati ai sensi dellarticolo 1, comma 118, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a
carico dei bilanci degli enti predetti.
240. LAgenzia per la protezione
dellambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nellanno
2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma
di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziata per lo stesso personale nellanno 2005
dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio
dellAgenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31
dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo
determinato in servizio nellanno 2005. I relativi oneri continuano
a fare carico sul bilancio del CNIPA.
241. LEnte nazionale di previdenza
e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nellanno
2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di
spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nellanno
2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio
dellENPALS.
242. Il Corpo forestale dello Stato
è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale
a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124,
nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nellanno
2005.
243. Le procedure di conversione in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e
lavoro, di cui allarticolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle
limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per
lassunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere
instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono
comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
244. I comandi del personale delle
società Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato Spa, di cui allarticolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
245. Per la proroga delle attività
di cui allarticolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa
di 370 milioni di euro.
246. Per lanno 2006, a valere
sul fondo di cui allarticolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è assicurata lassunzione di 2.500 unità
di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza
pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali
unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96,
ultimo periodo, su proposta del Ministro dellinterno, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e delleconomia e delle finanze.
247. Al fine di assicurare con carattere
di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale
di cui ai commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate possono
avviare, in deroga allarticolo 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per
il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità
di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono
considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche
amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni
che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate
procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto
il solo requisito della scuola dellobbligo. Alla ripartizione del
predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità
di cui al comma 4 dellarticolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata dallatto di programmazione triennale del fabbisogno
di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero delleconomia e delle finanze.
248. Le amministrazioni di cui al
comma 247 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero delleconomia e delle finanze copia del bando
dei concorsi autorizzati.
249. Le conseguenti assunzioni a tempo
indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto
di cui allarticolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e secondo le modalità previste dal comma 250. Per i medesimi anni
2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare
ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva
sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di
cui ai commi da 246 a 253.
250. Ai fini di quanto previsto dal
comma 247, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale
a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato
indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni
a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al
comma 247. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa
delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
251. Per consentire le assunzioni
a tempo indeterminato di cui al comma 249, nonchè la temporanea
prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento
delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle
procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere
dallanno 2007 è istituito presso il Ministero delleconomia
e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con
decreto del Ministro delleconomia e delle finanze si provvede, sulla
base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni
interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a
253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio
provvedono allattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247
a 253 nellambito delle risorse dei relativi bilanci.
252. A decorrere dallavvio delle
procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 247,
le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo
determinato per le funzioni di cui al comma 247.
253. La Presidenza del Consiglio dei
ministri Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero delleconomia
e delle finanze procedono al monitoraggio dellattuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 247 a 252.
254. Allarticolo 1, comma 4,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allalinea, dopo le parole: «LAlto Commissario» sono inserite le seguenti: «, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nellambito delle quali è scelto il Commissario,»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) supporto
di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti
tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello
Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita
dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli
del personale di cui allarticolo 2, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali,
che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nellamministrazione
di appartenenza, nonchè altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo
i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato allufficio
del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello
prestato presso le amministrazioni di appartenenza».
255. Per le finalità di cui al comma 254
è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dallanno
2006.
256. Allarticolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1,
dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui
il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province
anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede
di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto
a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione
di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nellambito delle risorse umane e strumentali già
operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di
lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nellambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b) dopo il comma
1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel solo caso di cui al comma
1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso
le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione
alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
257. A valere sul fondo di cui allarticolo
1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate
prioritarie le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con
le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della
citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
258. Allarticolo 8-bis,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole:
«300.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «230.000
abitanti», dopo le parole: «un contributo complessivo» sono
inserite le seguenti: «una tantum», e le parole: «a
tempo determinato» sono soppresse.
259. Allo scopo di incrementare la
funzionalità allAmministrazione della pubblica sicurezza anche
attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali
della Polizia di Stato, allarticolo 42 della legge 1º aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai dirigenti generali di livello
B collocati a riposo dufficio per il raggiungimento del limite di
età prima dellinquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti,
se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato,
e lindennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga
anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione
di base di direttore centrale o equiparato».
260. In conseguenza di quanto previsto dal comma
259, a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti
generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica
al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza,
normale e privilegiato, e lindennità di buonuscita spettanti
ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità
di servizio;
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
261. Fino a quando non saranno approvate le norme
per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa
lapplicazione dellarticolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere
funzionale si provvede:
a) mediante laffidamento,
agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti
commissari», delle funzioni di cui allarticolo 31-quater,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
e successive modificazioni;
b) mediante lespletamento di concorsi per laccesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nellambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.
262. Allonere aggiuntivo derivante dallattuazione dei commi 259 e 260, pari a 918.000 euro per lanno 2006, 1.063.000 euro per lanno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dallanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui allarticolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
263. Ladeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dellarticolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dellarticolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per lanno 2006:
a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dellENPALS;
b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per lanno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera b).
265. I medesimi complessivi importi
di cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra le gestioni interessate con
il procedimento di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21
milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni a completamento dellintegrale assunzione a carico dello
Stato dellonere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,43 milioni
di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della
gestione speciale minatori e dellENPALS.
266. Ai fini del finanziamento dei
maggiori oneri a carico della Gestione per lerogazione delle pensioni,
assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di
cui allarticolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
valutati in 369 milioni di euro per lesercizio 2004 ed in 300 milioni
di euro per lanno 2005:
a) per lanno
2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1)
le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dellINPS
per lanno 2004, trasferite alla gestione di cui allarticolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per
un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;
2) le risorse trasferite allINPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dellanno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
b) per lanno
2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1)
le risorse trasferite allINPS ed accantonate presso la gestione di
cui al numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio
consuntivo dellanno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare
complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi
scopi;
2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato allINPS ai sensi dellarticolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dellarticolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
267. Il contributo a carico dello Stato a favore dellENPALS previsto dallarticolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.
268. Per i lavoratori dellindustria
mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di
cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive
modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dellassicurazione
obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti
è determinata dallimporto dellindennità mensile
effettivamente liquidata allinteressato, ai sensi della citata legge
della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi
26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione
del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari
del primo comma dellarticolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214,
e del comma 1 dellarticolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
269. Allarticolo 8 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Dal 1º gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare laccesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino allintero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi»;
b)
al comma 2, al primo periodo, la parola: «2006» è sostituita
dalla seguente: «2008» e lultimo periodo è sostituito
dal seguente: «Lonere derivante dal presente comma è
valutato in 176 milioni di euro a decorrere dallanno 2008»;
c)
la Tabella A è sostituita dalla seguente:
«TABELLA
A
(prevista
dallarticolo 8, comma 2)
2008
0,19 punti percentuali;
2009
0,21 punti percentuali;
2010
0,23 punti percentuali;
2011
0,25 punti percentuali;
2012
0,26 punti percentuali;
2013
0,27 punti percentuali;
dal
2014 0,28 punti percentuali».
270. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è rideterminata per lanno 2006 in 3 milioni di euro, per lanno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dallanno 2008, in 530 milioni di euro.
271. I risparmi derivanti dallattuazione
dei commi 269 e 270, per gli anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento
dei saldi di finanza pubblica.
272. A favore degli eredi delle vittime
dellevento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta
una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro
per il 2006. Con decreto del Ministro dellinterno sono stabilite
le modalità per lattuazione del presente comma.
273. Le somme eventualmente residuate
dagli importi di cui al comma 3-bis dellarticolo 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dellarticolo 1 del decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura
degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni
datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dellarticolo
1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati
i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità
di riparto delle somme.
274. Nellambito del settore
sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e
la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire lequilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;
b) lobbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui allarticolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
275. Fra gli adempimenti regionali indicati allarticolo
1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi
i seguenti:
a) stipulare, entro
il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio degli accordi
regionali attuativi dellaccordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il 23
marzo 2005, accordi attuativi dellarticolo 59, lettera B Quota
variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard
erogativi ed organizzativi comma 11, del medesimo accordo nazionale,
prevedendo di subordinare laccesso allindennità di collaborazione
informatica al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della
stampa informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste
di prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo
al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria
di cui allarticolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Ferma restando la disposizione contenuta nel citato articolo 59, lettera
B, comma 11, per la corresponsione dellindennità forfettaria
mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006, in assenza
della stipula dei previsti accordi regionali, non è imputabile sulle
risorse del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi
accordi regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni
di cui alla presente lettera si applicano anche per lattuazione del
corrispondente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici pediatri di libera scelta;
b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino lerogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dellassistito, a fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dellassistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
276. Allarticolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis,
le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31
marzo 2006»;
b)
al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Per
la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma
5 del presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007
un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita
convenzione tra il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero
della salute e le associazioni di categoria interessate. Con decreto del
Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite
le modalità erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando
le risorse di cui al comma 12»;
c)
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse
nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi
della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per
ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata;
8-quater. Laccertamento
della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato
dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto,
ai sensi dellarticolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per
territorio, per i conseguenti adempimenti. Dellavvenuta apertura
del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della
direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale
dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento
alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dellassistito,
rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, lazienda
sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione, fermo
restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista
non è responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale
rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che farà comunque
fede a tutti gli effetti»;
d) dopo il comma
10 è inserito il seguente:
«10-bis. Fuori dai casi previsti dal
presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma
10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale,
solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono
tratti».
277. Allarticolo 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del
disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta
entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento allanno
di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla
vigente normativa laddizionale allimposta sul reddito delle
persone fisiche e le maggiorazioni dellaliquota dellimposta
regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio,
i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto
laddizionale e le maggiorazioni daliquota delle predette imposte
ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti dimposta dovuti
nel medesimo anno sulla base della misura massima delladdizionale
e delle maggiorazioni daliquota di tali imposte».
278. Al fine di agevolare la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo
della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre
lo Stato, di cui allarticolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui
a decorrere dallanno 2006. Lincremento di cui al primo periodo
è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità
concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate,
la stipula di specifici accordi diretti allindividuazione di obiettivi
di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale
del disavanzo.
279. Lo Stato, in deroga a quanto
stabilito dallarticolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario
nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata,
a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per
lanno 2006. Lerogazione del suddetto importo da parte dello
Stato è subordinata alladozione, da parte delle regioni, dei
provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per
i medesimi anni.
280. Laccesso al concorso di
cui al comma 279, da ripartire tra tutte le regioni sulla base del numero
dei residenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, è subordinato allespressione, entro
il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui
allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
dellintesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonchè,
entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni,
ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti
dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla
medesima intesa e che contempli:
a) lelenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dellintesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;
b)
la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni
dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate
si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta
giorni dalla stipula dellintesa, in sede di fissazione degli standard
di cui allarticolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c)
fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il
recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi
di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonchè
in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione
degli standard di cui allarticolo 1, comma 169, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui allelenco
previsto dalla lettera a), con lindicazione delle strutture
pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati
nonchè delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti,
senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione
alla spesa in base alla normativa vigente;
d)
la determinazione della quota minima delle risorse di cui allarticolo
1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla
realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dellarticolo
1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dellobiettivo
del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la
realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP),
che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale,
i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando
in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera
scelta;
e)
lattivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno
specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa,
che costituisca obbligo informativo ai sensi dellarticolo 3, comma
6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f)
la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione
del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato
permanente per la verifica dellerogazione dei livelli essenziali
di assistenza (LEA), di cui allarticolo 9 della citata intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005.
281. Laccesso al concorso di cui al comma 279 è altresì subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nellanno 2005 un incremento del disavanzo rispetto allanno 2001 pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la regione interessata e i Ministri della salute e delleconomia e delle finanze, ovvero allintegrazione di accordi già sottoscritti ai sensi dellarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per ladeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dellequilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere
è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti,
operanti sul proprio territorio e presenti nellelenco previsto dallarticolo
137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dellerogazione
delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente,
con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
283. Con decreto del Ministro della
salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è istituita la Commissione nazionale sullappropriatezza
delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative
formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti
del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida
per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle
prestazioni, di forme idonee di controllo dellappropriatezza delle
prescrizioni delle medesime prestazioni, nonchè di promozione di
analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del
Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione,
che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza
specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero
della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori
e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della
salute, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione
è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la
determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 284. Ai
componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A
tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere
dallanno 2006.
284. Ai soggetti responsabili delle
violazioni al divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione
amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro.
Ai soggetti responsabili delle violazioni allobbligo di cui allarticolo
3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata
la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di
20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano lapplicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo
i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.
285. Nel completamento del proprio
programma di investimenti in attuazione dellarticolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano
le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento
di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di
degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero
a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto
non inferiore a 120, nonchè agli interventi necessari al rispetto
dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presidi attivi avviati
alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dallatto di indirizzo e
coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 20 febbraio 1997.
286. La cessione a titolo di donazione
di apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali,
aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio
delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione
è promossa e coordinata dallAlleanza degli ospedali italiani
nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio
sanitario nazionale comunicano allAlleanza, secondo modalità
con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità
delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole
della regione interessata.
287. LAlleanza provvede, sulla
base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per
facilitare le donazioni nonchè a tenere un inventario aggiornato
delle attrezzature disponibili. LAlleanza provvede, altresì,
alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato
al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
288. Presso il Ministero della salute,
al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti
in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza,
è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sullassistenza
sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto
per lanalisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR),
di cui allarticolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733,
e allarticolo 4 della legge 1º febbraio 1989, n. 37, ed
a cui sono ricondotte le attività di cui allarticolo 1, comma
172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia
di cui allarticolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
del sistema di monitoraggio configurato dallarticolo 87 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dellAgenzia
per i servizi sanitari regionali, nonchè del Comitato di cui allarticolo
9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro delleconomia e
delle finanze, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di
attuazione del SiVeAS.
289. Per le finalità di cui
al comma 288, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite
specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società
scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti
nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonchè di
esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi
oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
290. La Commissione unica sui dispositivi
medici, istituita dallarticolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su
richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci
e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente
i dispositivi medici.
291. Con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze,
dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione
dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico,
degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere
universitarie.
292. In coerenza con le risorse programmate
per il Servizio sanitario nazionale:
a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui allarticolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e allarticolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente lofferta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare lofferta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
293. Per le finalità di cui al comma 292, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui allarticolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
294. I fondi destinati, mediante aperture
di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici
del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità
pubblica nonchè al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque
dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati
agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.
295. Allarticolo 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è
sostituito dal seguente:
«10. Le risorse di cui al comma 8,
lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dellAgenzia»;
b) dopo il comma
10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Le entrate di cui allarticolo
12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
spettano per il 60 per cento allAgenzia ed affluiscono direttamente
al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui allarticolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano allAgenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa»;
c) dopo il comma
11 è inserito il seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1º gennaio
2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà
allAgenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso allAgenzia
medesima alla data 31 dicembre 2004».
296. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono disciplinate
le modalità di versamento riferite allattuazione di quanto
previsto al comma 295.
297. Al fine di potenziare le funzioni
istituzionali dellAIFA finalizzate a garantire il monitoraggio in
tutte le sue componenti dellandamento della spesa farmaceutica e
il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione
organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1º
gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico
del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica
sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli
6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso
iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute
20 settembre 2004, n. 245. Ai fini del coordinamento del monitoraggio
sullandamento della spesa farmaceutica, lAIFA trasmette al
Ministro della salute e al Ministro delleconomia e delle finanze
una relazione mensile.
298. Al comma 18 dellarticolo
48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto»
sono sostituite dalla seguente: «decurtate».
299. Le regioni che si sono avvalse
della facoltà di cui allarticolo 21 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato
nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
in materia di riduzione o esenzione dellimposta di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche
di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza.
300. Al decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;
b) allarticolo 39:
1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il trattamento economico è
costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per
tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dellistruzione, delluniversità e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delleconomia
e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli
ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici
2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il
15 per cento di quella fissa»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione
a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento
della formazione dei medici specialisti per lanno accademico di riferimento
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dellistruzione, delluniversità e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delleconomia
e delle finanze»;
c) allarticolo
41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dallanno accademico
2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni
di cui allarticolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonchè le disposizioni di cui allarticolo
45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
d) allarticolo
46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal titolo VI
del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste
dallarticolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
e dallarticolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito
dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della
formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per
lanno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dallanno
2007»;
e) allarticolo
46, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli
da 37 a 42 si applicano a decorrere dallanno accademico 2006-2007.
I decreti di cui allarticolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati
nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino allanno
accademico 2005- 2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257».
301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati
dallINAIL sulla base delle finalità annualmente individuate
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti il Ministro
della salute e il Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua
i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno,
in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione
degli interventi deliberati dallINAIL è approvata dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi
di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita.
302. Per favorire la ricerca oncologica
finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato
destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere
nazionale per lanno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione
tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale.
303. Le linee generali del programma
di cui al comma 302, le modalità di attuazione e di raccordo con
il programma di ricerca sanitaria di cui allarticolo 12-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonchè lindividuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso
cui il programma straordinario è realizzato, sono adottate con decreto
del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.
304. Per la realizzazione del programma
straordinario a carattere nazionale di cui al comma 302 è autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per lanno 2006, da assegnare ai soggetti
individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma
303, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.
305. Per favorire la ricerca finalizzata
alla sicurezza degli alimenti destinati alluomo e agli animali, nonchè
sulla salute e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli
Istituti zooprofilattici sperimentali, nellambito del programma di
ricerca sanitaria di cui allarticolo 12-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi
finanziamenti, è riservata, per lanno 2006, una quota di 10
milioni di euro.
306. Il comma 467 dellarticolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
307. Considerato che i farmaci di
automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate
ai fini terapeutici, al comma 1 dellarticolo 1-ter del decreto-legge
27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ad esclusione dei farmaci di automedicazione».
308. Per consentire allASSR
di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai
commi 280 e 282 in materia di liste di attesa, e in particolare per lattività
di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa,
nonchè ai compiti fissati dallarticolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può disporre presso
lAgenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a
10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale
di attività dellAgenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008,
uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al
presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
309. Al fine di assicurare, con carattere
di continuità, la realizzazione del programma di attività,
connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei
compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dellAgenzia,
di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115,
e successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni 2006,
2007 e 2008, larticolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
310. Al fine di razionalizzare lutilizzazione
delle risorse per lattuazione del programma di edilizia sanitaria
di cui allarticolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dellarticolo 5-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
e dellarticolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi
diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente
alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di
ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute
entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti
impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte
degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda
di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile
al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi
medesimi, nonchè alla parte degli accordi relativa agli interventi
ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione
alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto
allaggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero
della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di
cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dellannualità
di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
311. Le risorse resesi disponibili
a seguito dellapplicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla
base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze,
sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonchè
per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture
necessarie allattività liberoprofessionale intramuraria, per
le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari,
agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali
e allISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole
regioni o province autonome sul complessivo programma di cui allarticolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
312. In fase di prima attuazione,
su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare
entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze,
può essere disposto che la risoluzione degli accordi già
sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti impegni
di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente
al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di
sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma, per lutilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di
spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero
della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.
313. Per lattuazione di quanto
previsto dallarticolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dellimporto
finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo,
con lobiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti
in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio
2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta dellAIFA, entro dieci mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede
ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte
dellAgenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi
accordi di programma che prevedono in particolare lattribuzione temporanea
del «premio di prezzo» (premium price).
314. Gli accordi di programma di cui
al comma 313 determinano le attività e il piano di interventi da
realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei
seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio
nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori;
valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto
al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche
di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento
delle procedure in cui lItalia viene scelta dalle aziende farmaceutiche
come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi
dellUnione europea; valore ed incremento dellexport
e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per
le materie prime e per i prodotti finiti.
315. Sulla base degli impegni definiti
e verificabili di cui al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo,
la cui entità non può superare il 10 per cento dellimpegno
economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie
dellaccordo, nellambito di una apposita procedura di negoziazione
dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le procedure ed i
soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti
dallattuazione degli interventi programmati.
316. Per le medesime finalità,
lintesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario
sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto
del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di
cui al comma 278, può fissare un importo finanziario aggiuntivo
a quello fissato dal comma 2, lettera f), dellarticolo 58
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo
per lanno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine lautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 50, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.
317. Allarticolo 58, comma 2,
lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole da: «con decreto del Ministro della salute» fino a:
«Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),»
sono soppresse.
318. Il contributo di cui alla legge
23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente
agli enti di formazione destinatari, con lobbligo, per i medesimi,
degli adempimenti di rendicontazione come previsti dallarticolo 2
della medesima legge.
319. Per gli anni dal 2002 fino alladozione
dei provvedimenti di attuazione dellarticolo 119 della Costituzione,
il decreto di cui allarticolo 2, comma 4, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche
tecniche di cui allallegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare
le quote annuali come determinate ai sensi del comma 320.
320. Per lanno 2002 la quota
di cui allarticolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56
del 2000 è ridotta del 5 per cento e, a decorrere dallanno
2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le
risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base
ai parametri di cui allallegato A), le cui specifiche tecniche possono
essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai
sensi del presente comma. A decorrere dallanno 2003 la somma delle
differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dellarticolo
2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e lammontare dei trasferimenti
soppressi ai sensi dellarticolo 1 del medesimo decreto al netto del
gettito delladdizionale regionale allIRPEF e dellaccisa
sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può
essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun
anno di un importo pari alla suddetta somma.
321. Alla definitiva determinazione
delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro
delle misure adottate per lattuazione dellarticolo 119 della
Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui allarticolo
13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 è attribuito
fino al predetto termine tenendo conto che laliquota delladdizionale
regionale allIRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dallanno
2004.
322. Le risorse finanziarie dovute
alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate
dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito
con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da adottare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
323. Ai fini della determinazione
dellaliquota provvisoria di cui allarticolo 5, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dallanno
2006, delle risorse individuate ai sensi dellarticolo 6 dello stesso
decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato articolo
6 è abrogato.
324. Allarticolo 1, commi 58
e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dellaliquota
definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «dellaliquota
provvisoria».
325. Nel testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo larticolo 102, è inserito il seguente:
«Art. 102-bis. (Ammortamento dei
beni materiali strumentali per lesercizio di alcune attività
regolate). 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali
per lesercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili
nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma
restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dellarticolo
102:
a) distribuzione
e trasporto di gas naturale di cui allarticolo 2, comma 1, lettere
n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas;
b) distribuzione
di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dellenergia
elettrica di cui allarticolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei
beni materiali strumentali per lesercizio delle attività regolate
di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che
si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite
utili così come determinate ai fini tariffari dallAutorità
per lenergia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20
per cento:
a) nelle tabelle
1 e 2, rubricate durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture
ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004,
n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente
per lattività di trasporto e distribuzione di gas naturale.
Per i fabbricati iscritti in bilancio entro lesercizio in corso al
31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nellappendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per lattività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti.
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dallesercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dallesercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti allente concessionario, fino al periodo dimposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
4. Non è ammessa alcuna
ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa
utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle
vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dallAutorità
per lenergia elettrica e il gas successivamente allentrata
in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione
delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati
in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione,
la deduzione delle quote di ammortamento compete allimpresa utilizzatrice;
alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono
esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione
finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal
piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente
articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie
omogenee individuate dallAutorità per lenergia elettrica
e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi
larticolo 102.
8. Per i costi incrementativi
capitalizzati successivamente allentrata in funzione dei beni di
cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita
utile residua dei beni».
326. Nellarticolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i beni di cui allarticolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile».
327. Le disposizioni dellarticolo
102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto
dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo dimposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma
6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di
locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
328. È soppresso il secondo
periodo del comma 10 dellarticolo 11-quater del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248.
329. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati
gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. Lattuazione
del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro
per lanno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dallanno 2007.
330. Al fine di assicurare la realizzazione
di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà
per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di
previsione del Ministero delleconomia e delle finanze un fondo, con
una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per lanno 2006,
destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.
331. Per ogni figlio nato ovvero adottato
nellanno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui al
comma 331 è concesso per ogni figlio nato nellanno 2006, secondo
o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
333. Il Ministero delleconomia
e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dellufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere
riscossi con riferimento allassegno di cui al comma 331 e, previa
verifica dellordine di nascita, entro la fine del mese successivo
a quello di nascita o di adozione con riferimento allassegno di cui
al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione
vigente in materia di minori, dallesercente la potestà sui
figli di cui ai commi 331 e 332, semprechè residente, cittadino
italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un
reddito complessivo, riferito allanno 2004 ai fini dellassegno
di cui al comma 331 e allanno 2005 ai fini dellassegno di cui
al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare sintende
quello di cui allarticolo 1 del decreto del Ministro della sanità
22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21
del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma
è autocertificata dallesercente la potestà, allatto
della riscossione dellassegno, mediante riempimento e sottoscrizione
di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero
delleconomia e delle finanze, da verificare da parte dellAgenzia
delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per lattuazione
del presente comma il Ministero delleconomia e delle finanze
Dipartimento dellamministrazione generale, del personale e dei servizi
del tesoro si avvale di SOGEI Spa.
334. Per le finalità di cui
ai commi da 331 a 333 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro
per lanno 2006.
335. Limitatamente al periodo dimposta
2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento
di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente
non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta
una detrazione dallimposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo
le disposizioni dellarticolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
336. Per lanno 2006 è
istituito, presso il Ministero delleconomia e delle finanze, con
una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia
di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili,
agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di
mutui, diretti allacquisto o alla costruzione della prima casa di
abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) siano di età non superiore a 35 anni;
b)
dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a
40.000 euro;
c)
possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo
determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme
contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
337. Per lanno finanziario 2006, ed a titolo
iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti
a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al
5 per mille dellimposta stessa è destinata in base alla scelta
del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui allarticolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e successive modificazioni, nonchè delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dallarticolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano
nei settori di cui allarticolo 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b)
finanziamento della ricerca scientifica e delluniversità;
c)
finanziamento della ricerca sanitaria;
d)
attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
338. Resta fermo il meccanismo dell8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
339. Le somme corrispondenti alla
quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in
conto competenza relativi allIRPEF, sulla base delle scelte espresse
dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
340. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca e del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabilite
le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto
e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni
parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma
337, lettera a). Il Ministro delleconomia e delle finanze
è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze delle somme affluite allentrata
per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo
della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nellambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli
Stati Uniti dAmerica, il Presidente del Consiglio dei ministri è
autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso
stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione
della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui allarticolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni
di euro per lanno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008,
e 180 milioni di euro per lanno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6
della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.
342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica
del territorio rivolto alla riduzione dei danni per luomo e le cose
da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante lindividuazione
di nuove tecnologie e metodologie avanzate, lIstituto di geofisica
e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata per
larea del Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla predisposizione di
metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle
diverse aree del territorio. A tale fine è autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
343. Per indennizzare i risparmiatori
che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito,
è costituito, a decorrere dallanno 2006, un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo
loro versamento al bilancio dello Stato.
344. Ai benefìci di cui al
comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto
danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della
Repubblica argentina.
345. Il fondo è alimentato
dallimporto dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come
dormienti allinterno del sistema bancario nonchè del comparto
assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi
dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze;
con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità
di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
346. Al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni
ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento
della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle
pensioni erogate dalle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma,
purchè recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri
trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo limporto
corrispondente al trattamento minimo»;
b) allarticolo
5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono
essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina
in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari,
finanziari ed assicurativi»;
c) allarticolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora il debitore ceduto sia una delle
amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi
ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni
e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze di cui allarticolo
13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80
del 2005»;
d) allarticolo
28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo
a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle
seguenti: «nei termini di cui allarticolo 1, sesto comma»;
e)
allarticolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente
comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente
e al presente comma»;
f)
allarticolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38,
primo e secondo comma,».
347. Con il medesimo decreto di cui allarticolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dallINPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa liscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui allarticolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dallINPDAP.
348. A favore del Fondo per il sostegno
delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, ai sensi dellarticolo 1, comma 152, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura
non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinati
lentità e i criteri del rimborso, nonchè le modalità
di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare
lammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008.
349. Per il finanziamento annuale
delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto
dello sfruttamento sessuale e dellabuso sessuale dei minori di cui
allarticolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato
dallarticolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008.
350. È istituito un Fondo destinato
alla realizzazione di progetti regionali per linnovazione tecnologica
nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per
lanno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente è ripartito
con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dellinterno, sulla base dei progetti presentati dalle
regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.
351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa
delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.
352. Nella tabella di cui allallegato
B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti
dallimposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter
è aggiunto il seguente:
«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti
relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali,
di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni
ornamentali».
353. Sono integralmente deducibili dal reddito
del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca,
a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli
altri soggetti passivi dellimposta sul reddito delle società
(IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui
allarticolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione
di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
delleconomia e delle finanze, del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca e del Ministro della salute,
ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, ivi compresi lISS e
lISPESL, nonchè degli enti parco regionali e nazionali.
354. Gli atti relativi ai trasferimenti
a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette
diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo
e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi
del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.
355. Al comma 2 dellarticolo
100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è
abrogata. Allarticolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
il comma 8 è abrogato.
356. Allarticolo 38-quater,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: «recante anche lindicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono inserite le seguenti: «, recante anche lindicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale».
357. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per linnovazione, la crescita e loccupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per linnovazione, la crescita e loccupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonchè interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
358. Fermo quanto stabilito ai sensi
del comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai sensi del comma 357
possono essere realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie
risorse finanziarie con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione
di ulteriori coperture finanziarie concordate e verificate con la Commissione
europea in termini di compatibilità con gli impegni comunitari in
sede di valutazione del programma italiano di stabilità e crescita.
359. Il fondo è ripartito esclusivamente
tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonchè
tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti
dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce
i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle
risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dellimporto
da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
360. Le risorse finanziarie assegnate
dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis
dellarticolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
361. Nellambito del processo
di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa
alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui allarticolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonchè di riduzione del
costo del lavoro, a decorrere dal 1º gennaio 2006 è riconosciuto
ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla
predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.
362. Lesonero di cui al comma
361 opera prioritariamente a valere sullaliquota contributiva per
assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti
nei settori per i quali laliquota contributiva per assegni per il
nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dellesonero stabilito
dallarticolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura
inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri
contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di
cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternità
e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui allarticolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonchè
il contributo di cui allarticolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845.
363. Per i contributi previdenziali
e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese
delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato
prorogato al 30 giugno 2006 dallarticolo 1, comma 142, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo
periodo del comma 17 dellarticolo 9 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la
rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 è fissato
al 1º ottobre 2006.
364. La misura dei premi assicurativi
dovuti allINAIL è rideterminata, ai sensi dellarticolo
3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente
al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dellandamento infortunistico
delle singole gestioni e dellattuazione della normativa in tema di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonchè degli oneri che concorrono
alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque
lequilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti
sui saldi di finanza pubblica.
365. La rideterminazione di cui al
comma 364 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di
riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima
applicazione, si provvede ai sensi del comma 364 con delibera dellistituto,
approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro il
28 febbraio 2006.
366. Ai fini dellapplicazione
dei commi da 367 a 372, con decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca e con il Ministro per linnovazione
e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità
di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di
imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con lobiettivo
di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare
lefficienza nellorganizzazione e nella produzione, secondo
princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche
individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.
367. Ladesione da parte di imprese
industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca è
libera.
368. Ai distretti produttivi si applicano
le seguenti disposizioni:
a) fiscali:
1)
le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente
esercitare lopzione per la tassazione di distretto ai fini dellapplicazione
dellIRES;
2)
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli
117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative
alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3)
tra i soggetti passivi dellIRES di cui allarticolo 73, comma
1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata lopzione
per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4)
il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che
vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5)
la determinazione del reddito unitario imponibile, nonchè dei tributi,
contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base
concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri
seguenti;
6)
fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente dallesercizio
dellopzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti
di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con
lAgenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume
delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare
in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità
delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri
parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7)
la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza
e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
8)
non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme
percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita
dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9)
i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero
6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione
delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10)
resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto lassolvimento
degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e lapplicazione delle
disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione
ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e laggiornamento
degli elementi di cui al numero 6);
11)
i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e
vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio
il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese
appartenenti in ciascun anno;
12)
la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della
attitudine alla contribuzione delle imprese, con lobiettivo di stimolare
la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione
per la tassazione distrettuale unitaria, lammontare dovuto è
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;
13)
criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato
vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione
delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
14)
la ripartizione del carico tributario derivante dallattuazione del
numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che
vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento,
sulla base di princìpi di mutualità;
15)
in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente
a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari
per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1)
al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per
le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere
rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche
economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi
per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande,
richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire
il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente
a questultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente
formati dai distretti nellinteresse delle imprese aderenti si intendono
senzaltro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora
il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi
delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti,
anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per
lavvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo
stesso, nonchè per la sua conclusione con atto formale ovvero con
effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni
e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle
imprese aderenti. Nellesercizio delle attività previste dal
presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica
con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare,
a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere,
sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute
dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità
applicative delle disposizioni del presente numero;
2)
al fine di facilitare laccesso ai contributi erogati a qualunque
titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie,
le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare
le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi,
anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti
medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e
che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per laccesso
ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì
provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di
tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari
iscritti nellelenco di cui allarticolo 106 del testo unico
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per lammontare
della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze sono stabilite
le modalità applicative della presente disposizione;
3)
i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese,
negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui
agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1)
al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese,
con regolamento del Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti
il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate
le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della
legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o
intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti
ad ununica società cessionaria;
2)
con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni
e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero
1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dellemissione
dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei
distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto
di cessione;
3)
le disposizioni di cui allarticolo 7-bis della legge 30 aprile
1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti
delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con
il regolamento di cui al numero 1);
4)
le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti
o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999,
n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme
vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
di cui al numero 1);
5)
al fine di favorire laccesso al credito e il finanziamento dei distretti
e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti
di sviluppo e innovazione, il Ministro delleconomia e delle finanze
adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.2)
favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività;
anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20
dellarticolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci
ai fini delliscrizione nellelenco speciale di cui allarticolo
107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385;
5.3)
agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del
merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai
fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nellambito
del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti
creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.4)
favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti
pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle
imprese che fanno parte del distretto;
d) per la ricerca
e lo sviluppo:
1)
al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie
imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove
tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita
lAgenzia per la diffusione delle tecnologie per linnovazione,
di seguito denominata «Agenzia»;
2)
lAgenzia promuove lintegrazione fra il sistema della ricerca
ed il sistema produttivo attraverso lindividuazione, valorizzazione
e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni
industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3)
lAgenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e
privati che ne condividono le finalità;
4)
lAgenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti
il Ministero dellistruzione, delluniversità e della
ricerca, il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero
delle attività produttive, nonchè il Ministro per lo sviluppo
e la coesione territoriale ed il Ministro per linnovazione e le tecnologie,
se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle
attività istituzionali. Lo statuto dellAgenzia è soggetto
allapprovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui allarticolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dellarticolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
370. Al comma 3 dellarticolo
23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le
seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative
dei consorzi di sviluppo industriale di cui allarticolo 36, comma
4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
371. Fatta salva la compatibilità
con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a
372 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più
distretti individuati con il decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase
sperimentale, lapplicazione delle predette disposizioni è
in ogni caso realizzata progressivamente.
372. Dallattuazione dei commi
da 366 a 371 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui
a decorrere dal 2006.
373. In considerazione del contenzioso
in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale,
la scadenza di cui al comma 4 dellarticolo 1-ter del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, è prorogata al 31 dicembre 2008.
374. Il comma 8 dellarticolo
44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:
«8. A decorrere dal 1º gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonchè da quelle esercenti attività commerciali di cui allarticolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini delliscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalità
di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive integra
la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per lattivazione
automatica delliscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni
da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali
le risultanze delle nuove iscrizioni, nonchè le cancellazioni e
le variazioni relative ai soggetti tenuti allobbligo contributivo,
secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti.
Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali
notificano agli interessati lavvenuta iscrizione e richiedono il
pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni
e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali
iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura
tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1º
gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo,
comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dallobbligo
di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali.
Entro lanno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi
alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande
di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1º
gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di
cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico
del bilancio dello Stato».
375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato dintesa con i Ministri delleconomia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per lapplicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
376. Con lobiettivo di sostenere
lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di
società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata
«Banca». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con il decreto di cui al comma 377, è istituito
il comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto
dal presente comma.
377. In armonia con la normativa comunitaria
e con il testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze
sono disciplinati:
a) lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;
b)
il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie
procedure e con criteri di trasparenza, allazionariato popolare diffuso,
con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi
meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di
soci fondatori;
c)
le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche,
allacquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle
necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già
appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d)
le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali,
in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali
per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
378. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per lapporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.
379. Allarticolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e»;
b) alla lettera h), dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «e prodotti finanziari».
380. Allarticolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e».
381. Al fine di favorire i processi
di privatizzazione e la diffusione dellinvestimento azionario, gli
statuti delle società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione
rilevante possono prevedere lemissione di strumenti finanziari partecipativi,
ai sensi dellarticolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero
creare categorie di azioni, ai sensi dellarticolo 2348 del codice
civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti,
che attribuiscono allassemblea speciale dei relativi titolari il
diritto di richiedere lemissione, a favore dei medesimi, di nuove
azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi
muniti di diritti di voto nellassemblea ordinaria e straordinaria,
nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di
capitale detenuta allatto dellattribuzione del diritto. Gli
strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal
presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti
gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti,
individuati anche in base allammontare della partecipazione detenuta;
i criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono determinati
in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti
gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di
un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dellattivo
residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può essere
fatta in deroga allarticolo 2441 del codice civile.
382. Le deliberazioni dellassemblea
che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma
381, nonchè quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.
383. Le clausole statutarie introdotte
ai sensi dei commi 381 e 384 sono modificabili con le maggioranze previste
per lapprovazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci
in mancanza di approvazione da parte dellassemblea speciale dei titolari
delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.
384. Lo statuto delle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere,
con le maggioranze previste per lapprovazione delle modificazioni
statutarie, che lefficacia delle deliberazioni di modifica delle
clausole introdotte ai sensi dellarticolo 3 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato
articolo, sia subordinata allapprovazione da parte dellassemblea
speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui
al comma 381. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato
comma 3. Con lapprovazione comunitaria delle disposizioni previste
dai commi da 381 a 383 e le modifiche statutarie apportate in esecuzione
di quanto disposto ai sensi dei medesimi commi cessa di avere effetto larticolo
3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
385. Gli importi delle sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate ai sensi dellarticolo 5 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, dellarticolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 56, nonchè relative a violazioni valutarie previste
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle
banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996,
n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi
nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero delleconomia e delle
finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dellusura
di cui allarticolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
386. Gli organismi assegnatari dei
contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385,
entro sei mesi dalla cessazione dellattività, scioglimento,
liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo
per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi
consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo
non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del
Fondo per la prevenzione del fenomeno dellusura per una successiva
assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla
disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà
avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle
insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite
le somme eventualmente recuperate, dopo lescussione delle garanzie.
387. Lesercizio delle funzioni
attribuite al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento
del tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime
e contenzioso può essere delegato alle Direzioni provinciali dei
servizi vari.
388. Allarticolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:
«71-bis. I soggetti di cui al comma
71 devono inoltre verificare che lincremento del valore nominale
delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore
nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione,
il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che allatto
della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva
sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste
dal sistema bancario».
389. Allarticolo 7-bis, comma 4, della
legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole:
«67, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto
comma».
390. Lautenticazione degli atti
e delle dichiarazioni aventi ad oggetto lalienazione o la costituzione
di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del
comune di residenza del venditore, ai sensi dellarticolo 107 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari
appartenenti al distretto di corte dappello di residenza del venditore,
dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè dai funzionari
del pubblico registro automobilistico gestito dallAutomobile Club
dItalia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate
ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è
stato attivato lo sportello telematico dellautomobilista di cui allarticolo
2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto allalbo.
391. Con decreto di natura non regolamentare
adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con il Ministero delleconomia e delle finanze, con
il Ministero della giustizia e con il Ministero dellinterno, sono
disciplinate le concrete modalità applicative dellattività
di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della
progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 390.
392. Allarticolo 3 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
393. Dopo il comma 3-bis dellarticolo
18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Ferme restando le procedure
di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni
possono disporre una eventuale proroga dellaffidamento, fino a un
massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo
transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti
condizioni:
a) per le aziende
partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante
procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento
del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei
servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonchè
a cooperative e consorti, purchè non partecipate da regioni o da
enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare allinterno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi
3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale
e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti,
comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono
integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi
dellarticolo 19 in modo da assicurare lequilibrio economico
e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento
(CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni,
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito allarticolo 17. Nei
medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi
degli enti affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento
delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi
offerti nonchè della qualità dellinformazione resa
allutenza e dellaccessibilità ai servizi in termini
di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;
b)
al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;
c)
alla razionalizzazione dellofferta dei servizi di trasporto, attraverso
integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso lintegrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari
dellaffidamento dei servizi ai sensi dellarticolo 113, comma
5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come modificato dallarticolo 14, comma
1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota
di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società,
purchè non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti
locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le società
che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter
per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure
ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per laffidamento
di servizi».
394. Al comma 3-bis dellarticolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
395. Al comma 55 dellarticolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «fino a non
oltre tre anni dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti:
«fino a non oltre cinque anni dalla stessa data».
396. Allarticolo 22, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo
le parole: «delle piccole e medie imprese», sono aggiunte le
seguenti: «nonchè le attività relative alla promozione
commerciale allestero del settore turistico al fine di incrementare
i flussi turistici verso lItalia».
397. Allarticolo 2, primo comma,
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nonchè a fronte di attività relative alla promozione
commerciale allestero del settore turistico al fine di acquisire
i flussi turistici verso lItalia».
398. Per il sostegno del settore turistico,
è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lanno 2006.
Con decreto del Ministero delle attività produttive si provvede
allattuazione del presente comma.
399. Al testo unico di cui al regio
decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dallarticolo 31»;
b) allarticolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la residenza
anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune
o in uno dei comuni nellambito territoriale ove è localizzato
lalloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello
individuato dalle delibere regionali di programmazione».
400. Ai fini del concorso al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e
crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo
attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli
enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali,
la cessione degli stessi comporta lapplicazione dellarticolo
29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e fa venire meno leventuale vincolo di destinazione precedentemente
previsto. Restano fermi in ogni caso losservanza delle prescrizioni
urbanistiche vigenti, nonchè gli eventuali vincoli storici, artistici,
culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal fine,
allatto della cessione, il cedente provvede allistanza di cui
allarticolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
401. La limitazione di cui al comma
187 non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze
sanitarie e, in particolare, a quello previsto dallarticolo 1, comma
1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e dallarticolo 1, comma
4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
402. Per garantire lo svolgimento
dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro linfluenza
aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero
della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a
tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532,
ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di
ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti
degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero
della salute, previo superamento di unapposita prova per laccertamento
di idoneità.
403. Per far fronte alle emergenze
sanitarie connesse al controllo dellinfluenza aviaria è consentita,
per lanno 2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 198 per
lassunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario
nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità
di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga è
subordinata alla preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dellarticolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni
delle predette unità di personale e per la definizione delle misure
compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi da 198 a 206
da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il
Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278.
404. I progetti dellIstituto
nazionale per la fauna selvatica, finanziati con fondi non provenienti
da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.
405. Il Fondo bieticolo nazionale
di cui allarticolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48,
è incrementato della somma di 10 milioni di euro per lanno
2006.
406. In considerazione dellaccresciuta
complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento
delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati
in attuazione dellarticolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38,
recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dellagricoltura,
della pesca, dellacquacoltura, dellalimentazione e delle foreste,
le risorse destinate al miglioramento dellefficacia e dellefficienza
dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali,
ivi compresi quelli inerenti lattività dellIspettorato
centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire
dallanno 2006.
407. Allonere derivante dallattuazione
del comma 406 si provvede, a decorrere dallanno 2006, mediante corrispondente
riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità
di cui allarticolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
408. Al comma 5 dellarticolo
48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) è
inserita la seguente:
«f-bis) procedere,
in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione
o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea
riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio
sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento».
409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti
da parte del Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione
dei dispositivi prevista dal comma 1 dellarticolo 57 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è approvata con decreto del Ministro
della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono
stabilite: 1) le modalità di alimentazione e aggiornamento della
banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla
gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e alla individuazione
dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in
caso di segnalazione di incidenti; 2) le modalità con le quali le
aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio
nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste
dal comma 5 dellarticolo 57 della citata legge n. 289 del 2002.
Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni
di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti
per i direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi
sul monitoraggio della spesa sanitaria; b) fermo restando quanto
previsto dal comma 292, lettera b), del presente articolo per lo
specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura
di cui alla lettera a) viene stabilita, con listituzione del
repertorio generale dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale
nellambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati,
utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio
medesimo; c) le aziende che producono o immettono in commercio in
Italia dispositivi medici sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione
diretta al Ministero della salute Direzione generale dei farmaci
e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, lammontare
complessivo della spesa sostenuta nellanno precedente per le attività
di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi
i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonchè la
ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi
alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nellallegato
al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività
promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche; d) entro
la data di cui alla lettera c), le aziende che producono o immettono
in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del bilancio
dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate
al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da
tali versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro delleconomia
e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della salute; e) i produttori
e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero
della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis
dellarticolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,
e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti
con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono
soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni,
alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dellarticolo
23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. Per linserimento
delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla
gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori
tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero
della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa
è dovuta anche per linserimento di informazioni relative a
modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi
derivanti dalle tariffe sono versati allentrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della salute.
410. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni
di euro a carico del Fondo per loccupazione di cui allarticolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive
modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, può disporre
entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni,
anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali,
anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero
miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti
in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno
2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale
territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari
interessate dallinfluenza aviaria. Nellambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dellarticolo
1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici
accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura
almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti
il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo
è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per
cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive.
Allarticolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, come da ultimo modificato dallarticolo 7-duodecies,
comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31
dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
411. Le risorse finanziarie attribuite
con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree
territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi dellarticolo
1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
e non completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate
ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla
base di programmi predisposti dalle regioni interessate dintesa con
le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Nellambito delle risorse finanziarie
di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dellarticolo
1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici
accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura
almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti
il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo
è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga,
del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento
per le successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite
con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree
territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale
in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate a programmi
di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base
di programmi predisposti dalle regioni dintesa con le province e
con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
412. Al fine di rendere più
efficiente lutilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti
e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce
o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate
dallAgenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione
allagevolazione, secondo lordine cronologico di presentazione,
non accolte per insufficienza di disponibilità»;
b) allarticolo
63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ove
il datore di lavoro presenti listanza di accesso alle agevolazioni
prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate
entro trenta giorni dalla comunicazione dellaccoglimento dellistanza
da parte dellAgenzia delle entrate. In tal caso listanza è
completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dellidentificativo
del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».
413. Al comma 8 dellarticolo 10-ter
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono inserite
le seguenti: «in attuazione delle disposizioni dettate dallarticolo
66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e».
414. Al comma 132-ter dellarticolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dallarticolo
10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del comma
sono soppresse.
415. Al fine di promuovere lattuazione
di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul
complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle
aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione
aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui allarticolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona unapposita
riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese
in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle
province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali
ottimali di cui allarticolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato
a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni
dellarticolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
416. Il CIPE, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera,
su proposta dei Ministri delleconomia e delle finanze e dellambiente
e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione
della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino
affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge secondo le disposizioni di cui al comma 415, favorendo criteri di
mercato e tempestività.
417. Allarticolo 1, comma 3-ter,
del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del
fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la
ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare
riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori
agricoli».
418. Allarticolo 9, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata
anche attraverso il controllo di società di cui allarticolo
2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare
lattività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli
2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo
previsto dallarticolo 2545-septies del codice civile».
419. Allarticolo 9 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il
contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».
420. Allarticolo 9 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo
le parole: «giovani imprenditori agricoli,» sono inserite le
seguenti: «anche organizzati in forma societaria,»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui allarticolo 2».
421. Allarticolo 21, comma 6, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo,
le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono
sostituite dalle seguenti: «un contingente di 200.000 tonnellate di
cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero delleconomia
e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione,
realizzati nellambito di contratti quadro, o intese di filiera»;
b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale».
422. Limporto previsto dallarticolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nellanno 2005 è destinato per lanno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per laumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonchè fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso listituzione di certificati per lincentivazione, la produzione e lutilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui allarticolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
423. La produzione e la cessione di
energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori
agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dellarticolo
2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito
agrario.
424. Al decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, allarticolo 11-quinquiesdecies sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi» sono inserite le seguenti: « nonchè lUNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli »;
b)
al comma 9, dopo le parole: «Ministero delleconomia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono aggiunte
le seguenti: «, sentita lUNIRE per le scommesse sulle corse
dei cavalli»;
c)
il comma 5 è abrogato.
425. Larticolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per lutilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo allutilizzo delle immagini, che resta di titolarità dellUNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante lapertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.
426. Al fine di razionalizzare gli
interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione
della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della
ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole
e forestali è autorizzato a partecipare, anche attraverso lacquisto
di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità.
A tale fine è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro
per lanno 2006, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
427. È autorizzata la spesa
di 13 milioni di euro per lanno 2006 per leffettuazione dei
controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dellarticolo 1, commi
4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
428. Allarticolo 1-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche
per gli interventi di cui allarticolo 17 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «per
le finalità di cui al comma 2».
429. Per lo svolgimento delle attività
istituzionali della Fondazione di cui allarticolo 1, comma 160, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di
3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal
fine è corrispondentemente ridotta lautorizzazione di spesa
di cui allarticolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
430. Nel limite complessivo di 35
milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è
autorizzato a prorogare, limitatamente allesercizio 2006, le convenzioni
stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente
utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività
socialmente utili (ASU) e per lattuazione, nel limite complessivo
di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite
a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni
da almeno un triennio, nonchè ai soggetti, provenienti dal medesimo
bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza
dellarticolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di
una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza
delle suddette convenzioni il termine di cui allarticolo 78, comma
2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31
dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per
lesercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività
socialmente utili e per lattuazione di misure di politica attiva
del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità
da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì
analoga procedura per lerogazione del contributo previsto allarticolo
3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e allarticolo
1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui
al presente comma il Fondo per loccupazione di cui allarticolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato
per un importo pari a 49 milioni di euro per lanno 2006. Al relativo
onere si provvede mediante riduzione per limporto di 150 milioni
di euro, per lanno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di
cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
431. Per assicurare la prosecuzione
delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto,
a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, è concesso un contributo di 2 milioni di
euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale
di cinematografia.
432. Il Fondo da ripartire per esigenze
di tutela ambientale di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dallanno
2006 nello stato di previsione del Ministero dellambiente e della
tutela del territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le
finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo,
il Ministro dellambiente e della tutela del territorio, dintesa
con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi
di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
433. Per lattuazione delle misure
previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º
giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123
del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68
del 22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per lanno 2006.
434. Al fine di consentire nei siti
di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza demergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino
ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari,
sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dellambiente
e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati
con i quali sono individuati la destinazione duso delle suddette
aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare,
il progetto di valorizzazione dellarea da bonificare, incluso il
piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e
finanziario degli interventi, nonchè le risorse finanziarie necessarie
per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità
per individuare il soggetto incaricato di sviluppare liniziativa.
435. Al finanziamento dellaccordo
di programma di cui al comma 434 concorre il Ministero dellambiente
e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia
di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche
di cui allarticolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
successive modificazioni, nonchè con le risorse di cui al decreto
del Ministro dellambiente e della tutela del territorio 14 ottobre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2004.
436. Laccordo di programma di
cui al comma 434 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita
la proprietà dellarea. Il trasferimento della proprietà
avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento
qualora non sia stato avviato lintervento di messa in sicurezza demergenza,
caratterizzazione e bonifica.
437. Ai fini di cui ai commi da 432
a 450, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa
in materia di responsabilità del soggetto che ha causato linquinamento
nelle aree e nei siti di cui al comma 434.
438. Fermo quanto previsto dai commi
46 e 47, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento
del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi,
contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate
ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dellambiente
e della tutela del territorio.
439. Qualora i soggetti e gli organi
pubblici preposti alla tutela dellambiente accertino un fatto che
abbia provocato un danno ambientale come definito e disciplinato dalla
direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa
vigente, il Ministro dellambiente e della tutela del territorio con
ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino
della situazione ambientale come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE
a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora
il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda
al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o
in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dellarticolo
2058 del codice civile, il Ministro dellambiente e della tutela del
territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine
di sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato.
Lordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno
ambientale come definito e disciplinato dalla citata direttiva 2004/35/CE.
440. La quantificazione del danno
è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione
ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino
nel rispetto delle norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli
allegati I e II alla stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi
del presente comma e del comma 439 è esclusa la possibilità
che si verifichi un aggravio dei costi in capo alloperatore come
conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti
proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale
di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dellinteresse
proprietario leso.
441. Per la riscossione delle somme
di cui è ingiunto il pagamento con lordinanza ministeriale
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112.
442. Le disposizioni previste dai
commi da 439 a 441 non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione
nellambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento
alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse
trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, nè alle situazioni
di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata
la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al decreto del Ministro
dellambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
443. Avverso lordinanza di cui
ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni
o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro il termine di
centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione,
comunicazione o piena conoscenza.
444. Larticolo 35, comma 6,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi nel senso
che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile
e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni
ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli
strumenti urbanistici.
445. Allarticolo 1-bis,
comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici»
è sostituita dalla seguente: «venticinque».
446. Restano fermi i criteri e le
modalità applicati per larticolo 1-bis, comma, 5, del
decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.
447. Allattuazione degli interventi
previsti dal comma 445 si provvede nei limiti delle risorse disponibili
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
e successive modificazioni.
448. Ai fini dellattuazione
del comma 445 eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili
di cui al comma 447, tra Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa,
saranno preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa
adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata
dallo stesso Dipartimento.
449. Le somme derivanti dalla riscossione
dei crediti di cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti
dallescussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia
del risarcimento, sono versate allentrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnate, con decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze, ad un fondo istituito nellambito di apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dellambiente
e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione,
interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale,
con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il
risarcimento del danno ambientale, nonchè altri interventi per la
protezione dellambiente e la tutela del territorio.
450. Con decreto del Ministro dellambiente
e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento
e di accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per
il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.
451. Le risorse finanziarie previste
dallarticolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, come rimodulate dallarticolo 1, comma 200, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, originariamente destinate alla dotazione
infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla
data di entrata in vigore della presente legge non è stato adottato
alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle
iniziative infrastrutturali occorrenti per lattuazione della disposizione
di cui allarticolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
452. Al comma 5-bis dellarticolo
7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dallarticolo 6-ter
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «reale o figurativo»,
sono inserite le seguenti: «o corrispettivi di servizi».
453. Allo scopo di facilitare la realizzazione
degli interventi abitativi di cui allarticolo 1, comma 110, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e allarticolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, è abolito lobbligo della contiguità delle
aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti
allinterno della stessa regione.
454. A decorrere dai contributi relativi
allanno 2005, non è più corrisposta lanticipazione
di cui allarticolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990,
n. 250. I contributi sono comunque erogati in ununica soluzione
entro lanno successivo a quello di riferimento.
455. A decorrere dal 1º gennaio
2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e
11 dellarticolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle
giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento
dei costi complessivamente ammissibili.
456. A decorrere dal 1º gennaio
2002, allarticolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
b)
al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla
presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione
di quelli previsti dal comma 11,»;
c)
al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981,
n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000
euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il
contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica
laumento previsto dal comma 11».
457. A decorrere dai contributi relativi allanno 2005, il requisito temporale previsto dallarticolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.
458. A decorrere dal 1º gennaio
2006, per laccesso alle provvidenze di cui allarticolo 3, commi
2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente
da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici.
459. Le disposizioni di cui al comma
2-bis dellarticolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici
che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto
ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.
460. A decorrere dal 1º gennaio
2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dellarticolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono
percepiti a condizione che:
a) limpresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;
b)
limpresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non
partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere
i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate
decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;
c)
i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano
alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso
nel calcolo del contributo non è ammesso laffitto della testata.
461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonchè allarticolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e allarticolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano lintera documentazione entro un anno dalla richiesta.
462. Lentità del contributo
riservato alleditoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi
dellarticolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è
fissata in 1.000.000 di euro annui.
463. Per le finalità di cui
allarticolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati
20 milioni di euro per lanno 2006, 10 milioni di euro per lanno
2007 e 5 milioni di euro per lanno 2008.
464. Il limite degli oneri finanziari
previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del
credito dimposta di cui allarticolo 8 della citata legge n. 62
del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è
aumentato di 20 milioni di euro.
465. Al comma 3 dellarticolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le
parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».
466. È istituita una addizionale
alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa
e dagli esercenti arti e professioni, nonchè dai soggetti di cui
allarticolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nella misura del 25 per cento. Laddizionale è indeducibile
ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo
netto proporzionalmente corrispondente allammontare dei ricavi o
dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione
di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto allammontare
totale dei ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta
quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni
e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre
attività, sono deducibili in base al rapporto tra lammontare
dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività
e lammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi.
Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento
alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi
supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora,
audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico
o telematico, nonchè ogni altro bene avente carattere pornografico
o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata
da immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentito il Ministro delleconomia e delle finanze. Per
la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, laccertamento, la
riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati
espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul
reddito. Per il periodo dimposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per
cento delladdizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni
del presente comma nel periodo dimposta precedente.
467. Nella parte III della tabella
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione
di programmi di contenuto pornografico».
468. Allarticolo 3 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito
il seguente:
«25-ter. Se la titolarità delle
attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione
Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie
addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie
previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le
medesime attività.».
469. La rivalutazione dei beni dimpresa e
delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21
novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle
aree fabbricabili di cui al comma 473, può essere eseguita con riferimento
a beni risultanti dal bilancio relativo allesercizio in corso alla
data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dellesercizio
successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
470. Il maggiore valore attribuito
in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini
delle imposte sui redditi e dellIRAP a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
471. Limposta sostitutiva dovuta,
nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento
per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo dimposta
con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
472. Il saldo di rivalutazione derivante
dallapplicazione della disposizione di cui al comma 469 può
essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dellIRAP, nella misura del 7 per cento. Limposta
sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali,
senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui allarticolo
1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
473. Le disposizioni degli articoli
da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in
quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate,
o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti,
incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta lattività
dimpresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo
allesercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per
i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità,
essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16
e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree
fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si
considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa
destinazione urbanistica.
474. La disposizione di cui al comma
473 si applica a condizione che lutilizzazione edificatoria dellarea,
ancorchè previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro
i cinque anni successivi alleffettuazione della rivalutazione; trovano
applicazione le disposizioni di cui allarticolo 34, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
I termini di accertamento di cui allarticolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dellarea.
475. Limposta sostitutiva dovuta,
nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in
tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti
importi:
a) 40 per cento nel 2006;
b)
35 per cento nel 2007;
c)
25 per cento nel 2008.
476. Ai fini dellattuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
477. Per il potenziamento dellattività
di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento
effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno,
garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento
degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dellarticolo 4,
comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
si interpretano nel senso che fino alladozione del regolamento emanato
ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente
le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies
del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente
per i concessionari iscritti allalbo di cui allarticolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad
avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso
quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del
citato articolo 4, nonchè di procedere anche ad accertamento, liquidazione
e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici,
comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dallente
medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione
e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dellente.
478. A fini di contenimento della
spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni
dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono
rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte
di una riduzione, a far data dal 1º gennaio 2006, del 10 per cento
del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni
procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative
meno onerose.
479. Al fine di ottimizzare le attività
istituzionali dellAgenzia del demanio di cui allarticolo 65
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
è operante, nellambito dellAgenzia medesima, la Commissione
per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa
con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili
di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare
le esigenze di amministrazioni dello Stato nonchè ai fini del rilascio
del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni
dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
480. Per lanno 2006, allo scopo
di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle
dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano, gli enti locali, nonchè gli enti inseriti nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui allelenco
ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dellarticolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti
da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dellINAIL
che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi sessanta giorni,
con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i
progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento
al patto di stabilità e crescita.
481. Allarticolo 7 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui allarticolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dellarticolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonchè dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dellarticolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde delladempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dellAmministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».
482. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5,
il Ministero della difesa Direzione generale dei lavori e del demanio,
di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze
Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari
da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni,
permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre
1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui
al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme
della contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi
generali dellordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente
dal Ministero della difesa Direzione generale dei lavori e del demanio
che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società
pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale
ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b)
la determinazione del valore dei beni da porre a base dasta è
decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere
di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal
Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da
un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa
e delleconomia e delle finanze, nonchè da un esperto in possesso
di comprovata professionalità nella materia. Con la stessa determinazione,
per i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione agli enti
territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al
5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile
alla vendita degli immobili valorizzati;
c)
i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero
della difesa. Lapprovazione può essere negata per sopravvenute
esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d)
le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate
a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai
sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;
e)
ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere,
con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica,
insieme alle schede descrittive di cui allarticolo 12, comma 3, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, lelenco di tali immobili al Ministero
per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione,
in ordine alla verifica dellinteresse storico-artistico e individua,
in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui allarticolo
12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse,
laccertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione
ai sensi dellarticolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla
ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche
dopo la dismissione.
483. Allarticolo 12 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
«1. Lamministrazione competente,
cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione
dacqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e
revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere
un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto
o in parte incompatibile con il mantenimento delluso a fine idroelettrico,
indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente
e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà
di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per lattribuzione
a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale,
avendo particolare riguardo ad unofferta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dellenergia
prodotta o della potenza installata.
2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dellambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dellenergia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara»;
b) i commi 3 e 5
sono abrogati.
484. È abrogato larticolo 16 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
485. In relazione ai tempi di completamento
del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno
dellenergia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di
princìpi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento
nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione
idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei
commi 6, 7 e 8 dellarticolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento
degli impianti, come definiti al comma 487.
486. Il soggetto titolare della concessione
versa entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone
aggiuntivo unico, riferito allintera durata della concessione, pari
a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti
dal canone affluiscono allentrata del bilancio dello Stato per limporto
di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura
di 10 milioni di euro per ciascun anno.
487. Ai fini di quanto previsto dal
comma 485, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli
interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti
di impianto non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso
fra il 1º gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino
un miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dellimpianto
per una spesa complessiva che, attualizzata alla data di entrata in vigore
della presente legge sulla base dellindice Eurostat e rapportata
al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione
netta media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano
impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi
va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dellimporto degli interventi
da effettuare nellambito della derivazione.
488. I titolari delle concessioni,
a pena di nullità della proroga, autocertificano entro sei mesi
dalle scadenze di cui ai commi precedenti lentità degli investimenti
effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione.
Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare
la congruità degli investimenti autocertificati. Il mancato completamento
nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso è
causa di decadenza della concessione.
489. Fermo restando quanto previsto
dallarticolo 25, commi primo e secondo, del testo unico di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni
idroelettriche può anche prevedere il trasferimento della titolarità
del ramo dazienda relativo allesercizio della concessione,
comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al
nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità
gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni
competenti e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi
noti nei documenti di gara.
490. In caso di mancato accordo si
provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti
soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti,
che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del tribunale
territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie
finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
491. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale
ai sensi dellarticolo 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione e attuano i princìpi comunitari resi nel parere motivato
della Commissione europea in data 4 gennaio 2004.
492. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome
armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.
493. Fatto salvo quanto disposto dallarticolo
1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dallanno
2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui,
mediante versamento allentrata del bilancio dello Stato di una quota
degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dellenergia
elettrica, definito ai sensi dellarticolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dellarticolo 1, comma 1,
del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
494. A decorrere dal 1º gennaio
2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative
trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento
a quegli enti che già fruiscono dellintegrale finanziamento
a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle
risorse derivanti dallattuazione del presente comma, i trasferimenti
erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento
e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.
495. Nel quadro delle attività
di contrasto allevasione fiscale, lAgenzia delle entrate e
il Corpo della Guardia di finanza destinano quote significative delle loro
risorse al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà
rispettivamente previste dal titolo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.
496. In caso di cessioni a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque
anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, allatto
della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in
deroga alla disciplina di cui allarticolo 67, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sulle plusvalenze realizzate si applica unimposta, sostituiva dellimposta
sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio
provvede anche allapplicazione e al versamento dellimposta
sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la
provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì allAgenzia
delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo
le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta
Agenzia.
497. In deroga alla disciplina di
cui allarticolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti
limposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che
non agiscano nellesercizio di attività commerciali, artistiche
o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative
pertinenze, allatto della cessione e su richiesta della parte acquirente
resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie
e catastali è costituita dal valore dellimmobile determinato
ai sensi dellarticolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente
dal corrispettivo pattuito indicato nellatto. Gli onorari notarili
sono ridotti del 20 per cento.
498. I contribuenti che si avvalgono
delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli
di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni
di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
1986.
499. È introdotto a regime,
a decorrere dal periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2006,
listituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere
i titolari di reddito dimpresa e gli esercenti arti e professioni
cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 2004. Laccettazione della programmazione
fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura
della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione,
la base imponibile caratteristica dellattività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
500. Non sono ammessi alla programmazione fiscale
i titolari di reddito dimpresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano
cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore
o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004;
b)
che svolgono dal 1º gennaio 2005 una attività diversa da quella
esercitata nellanno 2004;
c)
che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dallattività
svolta nel periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2004 o che
hanno presentato per tale periodo dimposta una dichiarazione dei
redditi o IRAP con dati insufficienti per lelaborazione della proposta
di cui al comma 501;
d)
che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dellimposta
sul valore aggiunto per il periodo dimposta 2004 o che hanno presentato
per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per
lelaborazione della proposta di cui al comma 501;
e)
che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dellapplicazione
degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso
al 1º gennaio 2004.
501. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dallanagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dellapplicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sullandamento delleconomia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
502. La programmazione fiscale si
perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi
alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo
dimposta, con laccettazione di importi, proposti al contribuente
dallAgenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base
imponibile caratteristica dellattività svolta, esclusi gli
eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di
constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività
istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento
o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui allarticolo
5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte
sui redditi, dellimposta sul valore aggiunto o dellIRAP, relativi
al periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2004, comporta che
la proposta di cui al comma 501 sia formulata dallufficio, su iniziativa
del contribuente.
503. Laccettazione della proposta
di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il
16 ottobre 2006; nel medesimo termine la proposta può essere altresì
definita in contraddittorio con il competente ufficio dellAgenzia
delle entrate, anche con lassistenza degli intermediari di cui allarticolo
3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in
cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei
dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
504. Per i periodi dimposta
oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica
dimpresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti allamministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui allarticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b)
per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando laliquota
del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai
fini dellimposta sul reddito, nonché quella applicabile ai
fini dellimposta sul reddito delle società, sono ridotte di
4 punti percentuali;
c)
i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata,
fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano
salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché
la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d)
limposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente
per la parte programmata.
505. Per gli stessi periodi dimposta di cui
al comma 504, ai fini dellimposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente
assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto;
b)
allammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare
rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette
a regimi speciali, laliquota media risultante dal rapporto tra limposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume daffari dichiarato;
c)
sono inibiti i poteri spettanti allamministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo
periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
506. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, lAgenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per limposta sul valore aggiunto, in ragione del volume daffari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
507. Linibizione dei poteri
di cui allarticolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d),
primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e allarticolo
55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui
al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora il
reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non
siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 505, lettera a),
ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili
ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di
cui al comma 504, lettere b), c) e d), qualora il reddito
effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato.
Linibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e
505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere
b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte
che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
508. Salva lapplicazione del
comma 503, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche
di fonte esterna allamministrazione finanziaria, emergano dati ed
elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi
a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo
di imposta 2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli
da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
nei suoi confronti non operano linibizione dei poteri di cui ai commi
504, lettera a), e 505, lettera c), nonché le disposizioni
di cui al comma 504, lettere b), c) e d). Le disposizioni
di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati
ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione
degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando
la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
509. Nel caso in cui lattività
effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, listituto
della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo dimposta
nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del
Ministro delleconomia e delle finanze, di natura non regolamentare,
è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei
cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre lapplicazione
della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi
dimposta di cui al comma 500, per i contribuenti nei cui confronti
la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi dimposta diversi
da quello indicato al comma 499. Con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche
per la formulazione della proposta di cui al comma 501. Con provvedimento
del direttore dellAgenzia delle entrate sono definite le modalità
di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente
ovvero per il tramite degli intermediari di cui allarticolo 3, commi
2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità
di adesione.
510. Ai contribuenti destinatari delle
proposte di programmazione di cui al comma 499, lAgenzia delle entrate
formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa
e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dellimposta
regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta
in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori
ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dallanagrafe
tributaria con i criteri previsti dal comma 501.
511. Agli importi di cui al comma
510 si applica, per le società di capitali che non hanno optato
per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali
e dellimposta regionale sulle attività produttive, del 28
per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
512. Laccettazione delle proposte
di cui al comma 510 comporta il pagamento dellimposta sul valore
aggiunto determinata applicando allammontare dei maggiori ricavi
o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, laliquota media risultante
dal rapporto tra limposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita
di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume daffari
dichiarato.
513. Ladeguamento di cui al
comma 510, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione
fiscale di cui al comma 499, si perfeziona con il versamento, entro il
16 ottobre del primo anno di applicazione dellistituto previsto dal
comma 499, degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo
dimposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso
non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali
e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano
sanzioni ed interessi.
514. Qualora gli importi da versare
complessivamente per ladeguamento di cui al comma 510 eccedano la
somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per
gli altri soggetti, il 50 per cento dellimporto eccedente può
essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi
legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 513.
Lomesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non
determina linefficacia della definizione; per il recupero delle somme
non corrisposte alle predette scadenze si procede alliscrizione a
ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative
cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del
versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi
legali. Non è applicabile listituto del ravvedimento di cui
allarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
515. Il perfezionamento delladeguamento
di cui al comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui allarticolo
2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218.
516. Laccettazione della proposta
di adeguamento di cui al comma 510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto
delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto
escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite.
È altresì escluso il riporto al periodo dimposta successivo
del credito dimposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni
relative ai periodi dimposta oggetto di definizione, nonché
il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
517. La notifica effettuata entro
il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dellistituto
previsto dal comma 499, di processi verbali di constatazione con esito
positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai
sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché
di inviti al contraddittorio di cui allarticolo 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dellimposta
sul valore aggiunto ovvero dellimposta regionale sulle attività
produttive, relativi ai periodi dimposta di cui al comma 510, comporta
lintegrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato
decreto legislativo n. 218 del 1997.
518. Sono esclusi dallistituto
di cui al comma 510 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
b)
che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al
comma 510;
c)
che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dallattività
svolta nei periodi dimposta oggetto di definizione o che hanno presentato
per tali periodi dimposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con
dati insufficienti per lelaborazione della proposta di cui al comma
510;
d)
che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dellimposta
sul valore aggiunto per le annualità dimposta oggetto di definizione
o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con
dati insufficienti per lelaborazione della proposta di cui al comma
510;
e)
che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dellapplicazione
degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui
al comma 510;
f)
nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente
il primo anno di applicazione dellistituto previsto dal comma 499,
per i periodi di imposta di cui al comma 510 e per le annualità
di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie
di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
519. Sono abrogate le disposizioni di cui allarticolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che si avvalgono dellistituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dellIVA e dellIRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo dimposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
520. LAgenzia delle entrate
e il Corpo della Guardia di finanza programmano limpiego di maggiore
capacità operativa per lattività di contrasto allevasione
nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione
fiscale.
521. Allarticolo 103, comma
3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dallarticolo 5-bis,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «un
ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo».
522. Nellarticolo 11-quater,
comma 2, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, e riducendo il risultato del 20 per
cento».
523. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
e lIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), fermo restando lespletamento delle ordinarie
attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dellattività
di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori
e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e
civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
lINPS e lINAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano lazione
di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la
realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività
congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei
settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché
attraverso un incremento dellimpiego delle risorse del personale
ispettivo nellattività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato
per lanno 2005.
524. Ai fini di cui al comma 523,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì
autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto
dallarticolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75
ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del
15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere,
pari a 20 milioni di euro per lanno 2006 e a 30,5 milioni di euro
a decorrere dallanno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 66, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui allarticolo
9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5
milioni di euro a decorrere dallanno 2005. La finalizzazione di cui
allarticolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dallanno 2009.
525. Il comma 6 dellarticolo
110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«6. Si considerano apparecchi idonei
per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente
collegati alla rete telematica di cui allarticolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e successive modificazioni, si attivano con lintroduzione di moneta
metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti
con provvedimenti del Ministero delleconomia e delle finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi
di abilità o intrattenimento sono presenti insieme allelemento
aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della
partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina
in monete metalliche. Le vincite, computate dallapparecchio in modo
non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000
partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.
In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker
o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui allarticolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro delleconomia e delle finanze di concerto con il Ministro dellinterno, da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2)
la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3)
limporto massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4)
le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche
al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5)
le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6)
le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri
punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati
gli apparecchi di cui alla presente lettera».
526. Agli apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro delleconomia e delle finanze da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Laliquota del prelievo non può essere inferiore all8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.
527. Allarticolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis. Con provvedimenti del Ministero
delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento
del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento
previsti dallarticolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
528. Allarticolo 38, commi 3 e 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi
6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a),
e 7».
529. Allarticolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del rilascio dei nulla
osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle
licenze previste dallarticolo 86, terzo comma, lettera a)
o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni».
530. Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità
definite con provvedimenti del Ministero delleconomia e delle finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) gli apparecchi
di cui allarticolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti
di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione
alla rete telematica di cui allarticolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e limmodificabilità
della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di
gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
b)
il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per
la conduzione operativa della rete telematica di cui allarticolo
14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640
del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme
giocate;
c)
lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari
della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5
per cento delle somme giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.
531. A partire dal 1º luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.
532. In relazione agli interventi
previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete telematica di cui
allarticolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine
della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è
prorogato al 31 ottobre 2010.
533. Ai fini dellapplicazione
dellarticolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro
il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente
incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica
di cui allarticolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni.
Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano allAmministrazione
lelenco dei soggetti incaricati.
534. Il terzo comma dellarticolo
86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Relativamente agli apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici di cui allarticolo 110,
commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per lattività
di produzione o di importazione;
b)
per lattività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c)
per linstallazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da
quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo
comma o di cui allarticolo 88 ovvero per linstallazione in
altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».
535. Il Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dellautorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dallAmministrazione stessa.
536. I destinatari delle comunicazioni
hanno lobbligo di inibire lutilizzazione delle reti, delle
quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo
svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui
al comma 535, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità
a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero delleconomia
e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
537. In caso di violazione dellobbligo
di cui al comma 536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. Lautorità
competente è lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
538. La Polizia postale e delle telecomunicazioni
ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti
dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero
delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per lapplicazione delle disposizioni di cui ai
commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalità individuati dallAmministrazione
stessa dintesa con il Ministero dellinterno Dipartimento
della pubblica sicurezza.
539. Allarticolo 4, comma 4-ter,
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita
autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero delleconomia
e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
540. Il comma 1 dellarticolo
110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. In tutte le sale da biliardo o
da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati
alla pratica del gioco o allinstallazione di apparecchi da gioco,
è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata
dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della
licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi dazzardo, anche
quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse,
nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre.
Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile
il costo della singola partita ovvero quello orario».
541. Il comma 3 dellarticolo 110 del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Linstallazione degli apparecchi
di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi
commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero,
limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di
spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dellarticolo 69, nel rispetto
delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».
542. Allarticolo 110 del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dellesercizio per
un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo
apparecchi di cui al comma 6, ne consente luso in violazione del
divieto posto dal comma 8».
543. Il comma 9 dellarticolo 110 del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«9. Ferme restando le sanzioni previste
per il gioco dazzardo dal codice penale:
a) chiunque produce
od importa, per destinarli alluso sul territorio nazionale, apparecchi
e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed
alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge
ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b)
chiunque produce od importa, per destinarli alluso sul territorio
nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c)
chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque
consente luso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli
ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro
per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo luso in luoghi pubblici od aperti al pubblico
o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e
nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie,
diversi da quelli ammessi;
d)
chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque
consente luso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli
ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali
non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni
vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e)
nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a),
b), c) e d) è preclusa allAmministrazione autonoma
dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare allautore
della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o linstallazione
di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;
f)
nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni
non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa
da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».
544. Allarticolo 110 del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Per gli apparecchi per i quali
non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni
vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dellarticolo
20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento
di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni,
con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per la violazione del
divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente
competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione.
Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato
al direttore dellufficio regionale dellAmministrazione autonoma
dei monopoli di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai fini della ripartizione
delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano
i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».
545. Il comma 10 dellarticolo 110 del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«10. Se lautore degli illeciti
di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dellarticolo
86, ovvero di autorizzazione ai sensi dellarticolo 3 della legge
25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per
un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni
ai sensi dellarticolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,
n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata
e con le modalità previste dallarticolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari
della licenza di cui allarticolo 88».
546. Il comma 11 dellarticolo 110 del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dallarticolo
100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità
in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione
delle violazioni, sospende la licenza dellautore degli illeciti per
un periodo non superiore a quindici giorni, informandone lautorità
competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del
presente comma, è computato nellesecuzione della sanzione
accessoria».
547. Per le violazioni di cui allarticolo
110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata
in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al
tempo delle violazioni stesse.
548. Dopo larticolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-ter. (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito). 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dellimposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti allarticolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino
omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, lesito del controllo
automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione
di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari allAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero
delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei
controlli automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater. (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici). 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dellarticolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo dimposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento
recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del
termine per il pagamento dellimposta.
3. Liscrizione a ruolo
non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede
a pagare, con le modalità indicate nellarticolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le
somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista
dallarticolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva
contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute,
a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, lammontare
delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli
interessi sono dovuti fino allultimo giorno del mese antecedente
a quello dellelaborazione della comunicazione.
Art. 14-quinquies. (Disposizioni in materia
di recupero dellIVA sugli intrattenimenti). 1.
Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono
essere applicate anche dagli uffici dellAgenzia delle entrate per
il recupero dellIVA connessa con limposta sugli intrattenimenti.
A tal fine, lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica
allAgenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo
dellimposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli
articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni
in materia di IVA».
549. Allarticolo 8, comma 14, del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge
1º agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo,
le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2007»;
b)
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione
di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni
antecedenti la scadenza della convenzione di concessione»;
c)
al quarto periodo, le parole: «di cui al secondo e terzo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo».
550. Il secondo comma dellarticolo 9 della
legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia
di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo
comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo
più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati
al primo giorno di ciascun trimestre solare».
551. Con provvedimento direttoriale del Ministero
delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle
tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente
intervenuti ai sensi dellarticolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825,
e successive modificazioni, può essere aumentata laliquota
di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui allarticolo
28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di
assicurare il mantenimento del gettito per lanno 2006 e per gli anni
successivi.
552. Per gli enti vigilati dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, lautorizzazione alla stipula
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma
188 è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo,
nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni
e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.
553. Per accedere ai benefìci
ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le
imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico
di regolarità contributiva di cui allarticolo 2, comma 2,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
554. Nello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze è istituito, in via
sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze
abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per lanno
2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro.
555. Le risorse assegnate al Fondo
di cui al comma 554 sono successivamente ripartite tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.
556. Al fine di prevenire fenomeni
di disagio giovanile legato alluso di sostanze stupefacenti, è
istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della
Presidenza del Consiglio dei ministri, l«Osservatorio per il
disagio giovanile legato alle tossicodipendenze». Presso il Dipartimento
di cui al presente comma è altresì istituito il «Fondo
nazionale per le comunità giovanili» per favorire le attività
dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per lanno
2006 è fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per
cento, è destinata ad attività di comunicazione, informazione
e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza
con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte
dallOsservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze;
il restante 95 per cento del Fondo viene destinato alle comunità
giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche
i criteri per laccesso al Fondo e le modalità di presentazione
delle istanze.
557. Per la raccolta ed elaborazione
dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio
nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile linformazione
ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai princìpi
e criteri di cui allarticolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre
2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività
già convenzionalmente assicurate dallAssociazione nazionale
dei comuni italiani a favore del Ministero dellambiente e della tutela
del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento
del Ministro dellambiente e della tutela del territorio, da emanare
ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definiti, in conformità alla convenzione in essere, criteri
e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle
suddette attività. Per lattuazione delle suddette finalità
viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 «Fondo da
ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma
non inferiore all1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata
sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare
annuo con le modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.
558. Allarticolo 2 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche quando lassunzione sia effettuata da imprese
concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo
complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e
di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale
non superiore al 15 per cento dellorganico aziendale, riferito al
1º gennaio dellanno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni
sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste
di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma».
559. Allarticolo 145, comma 19, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi»
sono inserite le seguenti: «nonché alle singole emittenti radiofoniche
locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni».
560. Il comma 3-bis dellarticolo 87 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione
degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione
GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico
ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione
della rete stessa, allinstallazione sul sedime ferroviario ovvero
in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede
con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento
ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
e relativi provvedimenti di attuazione». Le disposizioni del comma
3-bis dellarticolo 87 del decreto legislativo n. 259
del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti
sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione
ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente
normativa.
561. Allarticolo 1, comma 4, della legge
9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera
p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti:
«p-quinquiesdecies)
area industriale del comune di cui allarticolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995».
562. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui allarticolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto uninvalidità permanente in attività di servizio o nellespletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b)
nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c)
nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d)
in operazioni di soccorso;
e)
in attività di tutela della pubblica incolumità;
f)
a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale
non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai
sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro
della difesa e con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono
disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle
provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai
soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
566. Per assicurare la partecipazione
alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nellambito
del programma promosso dallOrganizzazione delle Nazioni Unite «Atmospheric
Brown Cloud» e «SHARE-Asia», anche ai fini delle ricadute
sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati
per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato
internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per lanno
2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182,
assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero
delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda lattuazione
del programma SHARE-Asia.
567. Per i lavoratori marittimi assicurati
presso lIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),
la sussistenza e la durata dellesposizione allamianto sono
accertate e certificate dallIPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano
valide le domande di certificazione già presentate allINAIL,
in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
27 ottobre 2004, emanato in attuazione dellarticolo 47 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 295 del 17 dicembre 2004.
568. Ai fini del contenimento delle
spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto
relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze
armate, inclusa lArma dei carabinieri, il Ministero della difesa,
anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato
e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato
a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni
con soggetti pubblici e privati.
569. Con decreto del Ministero della
difesa, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze,
sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli
atti e lesecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente
disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
570. Al fine di consentire la prosecuzione
dei principali programmi internazionali ed interforze, anche a valenza
internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati
livelli di partecipazione competitiva dellindustria nazionale, è
autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere
dallanno 2006 per lerogazione di contributi pluriennali alle
imprese nazionali di riferimento, ai sensi dellarticolo 4, comma
177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
571. Lo stanziamento di cui al comma
570 è iscritto nellambito delle unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con
propri atti provvede allindividuazione sia delle procedure attuative
per lerogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento
cui corrispondere i contributi stessi.
572. Per lanno 2006 nei confronti
degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital
Sardegna e Valle dAosta e di quattro ulteriori aree all digital
da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché
degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime
aree attraverso il pagamento dellimposta comunale sugli immobili,
in regola per lanno in corso con il pagamento del relativo canone
di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dallarticolo
4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dallarticolo
1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino
o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza
alcun costo per lutente e per il fornitore di contenuti, di segnali
televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari
a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1º al 31
dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1º gennaio 2006.
Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione
diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano
fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso
interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle
norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee ai sensi dellarticolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato
su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem
abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità
V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente
per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche
di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi
ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo
è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione
del pubblico. La concessione del contributo è disposta entro il
limite di 10 milioni di euro.
573. La concreta applicazione delle
misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del
14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna
nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati,
delle risorse finanziarie già stanziate sulla base dellestensione
delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nellarea individuata
potranno aderire allintesa e far parte dellarea parco attraverso
apposita deliberazione dei propri consigli.
574. Nei casi di cui allarticolo
3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora
siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate
decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per
il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
allarticolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e successive modificazioni, e allarticolo 7, comma 13, della legge
3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una
percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per
lanno di riferimento dei contributi.
575. Il comma 2 dellarticolo
11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato.
Conseguentemente, allarticolo 11-bis, comma 1, del medesimo
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «222 milioni
per lanno 2005» sono inserite le seguenti: «e di euro 5
milioni per lanno 2006».
576. Allarticolo 1, comma 275,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «società»
sono inserite le seguenti: «di cartolarizzazione, associazioni riconosciute».
577. I dipendenti dellAgenzia
del demanio di cui allarticolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite,
alla data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti
allesercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo,
transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli
stessi hanno esercitato lopzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento
della funzione pubblica, su proposta dellAgenzia del demanio, sentite
le amministrazioni interessate, sono individuate le unità di personale
destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza
degli effetti giuridici ed economici del relativo transito.
578. Al fine di assicurare lattuazione
del piano programmatico di cui allarticolo 1, comma 3, della legge
28 marzo 2003, n. 53, e garantire continuità alle iniziative
di sviluppo tecnologico del Paese e per lalta formazione tecnologica,
favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, è
autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 e lautorizzazione di spesa di cui al comma 10 dellarticolo
4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è rideterminata in 80
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni
di euro annui a decorrere dallanno 2009. Larticolo 4, comma
10, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
soppresso.
579. Per il sostegno e lo sviluppo
delle piccole e medie imprese, anche attraverso lincentivazione delle
forme di raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio
degli investimenti, con decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze adottato ai sensi dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono disciplinate le caratterisitiche dei titoli di debito
che possono essere emessi dalle società per azioni a ristretta base
azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso
di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non
rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito. Con lo stesso
decreto, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo,
possono essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali
per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine
per il finanziamento di piccole e medie imprese.
580. Al Comitato Italiano Paralimpico
(CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi
alla promozione dellattività sportiva tra le persone disabili
e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive
per disabili, è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva
di base e agonistica.
581. Al fine di garantire un adeguato
sostegno al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali
nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate
nel settore, è destinato un importo pari a 50 milioni di euro a
valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca di cui allarticolo 1, comma 354, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
582. LEnte nazionale per laviazione
civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente
derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili
nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge,
ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare
fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lENAC
comunica lammontare delle disponibilità di cui al presente
comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua,
con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime
risorse.
583. Al fine di promuovere lo sviluppo
del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 586, di seguito
denominati «promotori», possono presentare alla regione interessata
proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità
di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi,
esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative
già operanti ai sensi dellarticolo 03, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti
e impianti preesistenti.
584. Ai canoni di concessione per
gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di
cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è
determinata dallatto di concessione. Una quota degli introiti dei
canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata
e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente
al territorio compreso nellinsediamento. Per quanto non determinato
dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
da 36 a 49 del codice della navigazione.
585. Gli insediamenti turistici di
qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità
ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale
del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dallelevato
livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi
turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici
di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base
occupazionale mediante lassunzione di un numero di addetti non inferiore
a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per
il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui
ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
586. Possono presentare le proposte
di cui al comma 583 gli enti locali territorialmente competenti, anche
associati, i soggetti di cui allarticolo 10 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di
servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori,
nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi
e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro delleconomia
e delle finanze e con il Ministro dellambiente e della tutela del
territorio.
587. Le proposte devono comprendere
lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli
investimenti, ladeguamento del sistema complessivo dei servizi che
interessano larea, in particolare nel settore della mobilità,
nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche
connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui
al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi
può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dellinsediamento
turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dallarticolo
104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
588. Le proposte sono valutate dalla
regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità
costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità
progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione,
dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti
e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate
in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica
di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali
dismessi.
589. La regione, entro trenta giorni
dalla presentazione, verifica lassenza di elementi ostativi e, esaminate
le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne
facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare
quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione
ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero delleconomia
e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
Ministero delle attività produttive, al Ministero dellambiente
e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività
culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi
e autorizzazioni di ogni genere e tipo.
590. Le amministrazioni interessate
rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta,
ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592,
entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni
interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste
di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di
osservazioni o richieste di prescrizioni ha leffetto di assenso alla
proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni,
la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma,
ai sensi dellarticolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
591. La stipula dellaccordo
di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere
comunque denominato, consente la realizzazione e lesercizio di tutte
le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata,
e ha leffetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni
degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel
rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme
le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
592. Nel caso di più proposte
relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della
stipula dellaccordo di programma, indice una gara da svolgere con
il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, ponendo
a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure
di cui allarticolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni.
593. Per promuovere la realizzazione
degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono
prevedere lapplicazione di regimi agevolati ai fini del contributo
di cui allarticolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché lesenzione, ovvero
lapplicazione di riduzioni o detrazioni, dallimposta comunale
sugli immobili di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
594. Il Ministero delleconomia
e delle finanze Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare
per lanno 2006 gli accordi di cui allarticolo 3, comma 22,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le
procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo
2001, n. 137.
595. Per gli anni 2006 e 2007 alle
fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni
a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato
non può superare il 20 per cento dellorganico funzionale approvato.
596. Per lanno 2006 i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nellanno 2005
dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dellarticolo
6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono
trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo
di 95 unità.
597. Ai fini della valorizzazione
degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione
degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto,
da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla
base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
delleconomia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti
da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
598. I princìpi fissati dallaccordo
tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono
consentire che:
a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
b)
per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto allesercizio
del diritto di opzione allacquisto per lassegnatario unitamente
al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che,
in caso di rinunzia da parte dellassegnatario, subentrino, con facoltà
di rinunzia, nel diritto allacquisto, nellordine: il coniuge
in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purché
la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non
conviventi;
c)
i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi
alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani
coppie per lacquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale
dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare
stato di bisogno.
599. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
600. Al fine di consentire la corretta
e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli
enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata
professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche
competenze nelledilizia residenziale pubblica, la gestione delle
attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla
vendita dei singoli beni immobili.
601. Gli importi da iscrivere nei
fondi speciali di cui allarticolo 11-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, introdotto dallarticolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo
speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato
alle spese in conto capitale.
602. Le dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata
alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge.
603. Ai sensi dellarticolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme
che prevedono interventi di sostegno delleconomia classificati fra
le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla
presente legge.
604. Ai termini dellarticolo
11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E
allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
605. Gli importi da iscrivere in bilancio
in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure
indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
606. A valere sulle autorizzazioni
di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate
nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere
impegni nellanno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi
di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa
in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
607. In applicazione dellarticolo
11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nellallegato 1 alla presente legge.
608. In applicazione dellarticolo
46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni
di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti
dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nellallegato 2 alla presente legge.
609. La copertura della presente legge
per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per
le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte
corrente viene assicurata, ai sensi dellarticolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
610. Le disposizioni della presente
legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti.
611. Le disposizioni della presente
legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli
enti territoriali.
612. La presente legge entra in vigore
il 1º gennaio 2006.