Legge 28 dicembre 2005, n. 262
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 208
TITOLO I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
(Nomina e requisiti degli amministratori)
1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo larticolo 147-bis, è inserita la seguente sezione:
«Sezione IV-bis.
Organi di amministrazione.
Art. 147-ter. (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.
2. Per le elezioni alle cariche sociali
le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto.
3. Salvo quanto previsto dallarticolo
2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di
amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero
di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata
prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il
membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dellarticolo 148,
commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma
3, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno
uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci
dallarticolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori
requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al
consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per
le quali rimane fermo il disposto dellarticolo 2409-septiesdecies, secondo
comma, del codice civile.
Art. 147-quater. - (Composizione del
consiglio di gestione). 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da
più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza
stabiliti per i sindaci dallarticolo 148, comma 3, nonchè, se lo statuto lo
prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società
di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Art. 147-quinquies. - (Requisiti di
onorabilità). 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi
di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi
dellarticolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».
(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 148:
1) al comma 1, le
lettere c) e d) sono abrogate;
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per lelezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dallassemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza»;
3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «comune controllo» sono inserite le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)», e dopo le parole: «di natura patrimoniale» sono aggiunte le seguenti: «o professionale»;
4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:
«4. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca dItalia e lISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla
gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della
minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dellarticolo
147-ter, comma 3.
4-quater. Nei casi previsti dal presente
articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società
organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dallassemblea entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi
provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto
comunque notizia dellesistenza della causa di decadenza»;
b) dopo
larticolo 148 è inserito il seguente:
«Art. 148-bis. - (Limiti al cumulo degli incarichi). 1.
Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di
amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di
cui al presente capo, nonchè delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dellarticolo 116, possono assumere presso
tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La
CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo allonerosità e alla complessità di
ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e
alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonchè allestensione e
allarticolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto
dallarticolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di
controllo delle società di cui al presente capo, nonchè delle società emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dellarticolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti
dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di
amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V,
titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli
incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di
cui al primo periodo»;
c) allarticolo
149:
1) al comma 1,
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) sulle modalità di
concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento
redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria,
cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi»;
2) al comma 4-ter,
le parole: «limitatamente alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti:
«limitatamente alle lettere c-bis) e d)»;
d) allarticolo 151:
1) al comma 1,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di
informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società
controllate»;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare lassemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;
e) allarticolo 151-bis:
1) al comma 1,
primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le
medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di
controllo delle società controllate»;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare lassemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;
f) allarticolo 151-ter:
1) al comma 1,
primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le
medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di
controllo delle società controllate»;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del comitato»;
g) allarticolo 193, comma
3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ai componenti del collegio
sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione
che commettono irregolarità nelladempimento dei doveri previsti dallarticolo
149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le
comunicazioni previste dallarticolo 149, comma 3».
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 2400 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al momento della nomina dei sindaci e prima
dellaccettazione dellincarico, sono resi noti allassemblea gli incarichi
di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società»;
b) allarticolo 2409-quaterdecies,
primo comma, dopo le parole: «2400, terzo» sono inserite le seguenti: «e quarto»;
c) allarticolo 2409-septiesdecies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dellaccettazione dellincarico, sono resi noti allassemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società».
(Azione di responsabilità)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 2393:
1) dopo il secondo
comma è inserito il seguente:
«Lazione di responsabilità può anche essere promossa a
seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti»;
2) il quarto comma
è sostituito dal seguente:
«La deliberazione dellazione di responsabilità importa la
revoca dallufficio degli amministratori contro cui è proposta, purchè sia presa
con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso,
lassemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;
b) allarticolo 2393-bis,
secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un
quarantesimo»;
c) allarticolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dellarticolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dellarticolo 2393».
2. Allarticolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».
ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE MINORANZE
(Delega di voto)
1. Allarticolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce».
(Integrazione dellordine del giorno dellassemblea)
1. Dopo larticolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 126-bis. - (Integrazione dellordine del giorno dellassemblea). 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dellavviso di convocazione dellassemblea, lintegrazione dellelenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
2. Delle integrazioni allelenco
delle materie che lassemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al
comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dellavviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per
lassemblea.
3. Lintegrazione dellelenco
delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui
quali lassemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o
sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».
DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE
(Trasparenza delle società estere)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo larticolo 165-bis, introdotto dallarticolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:
«Sezione VI-bis.
Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.
Art. 165-ter. - (Ambito di applicazione). 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui allarticolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dellarticolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.
2. Si applicano le nozioni di controllo
previste dallarticolo 93 e quelle di collegamento previste dallarticolo 2359,
terzo comma, del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono
individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto riguarda le forme
e le condizioni per la costituzione delle società:
1) mancanza di
forme di pubblicità dellatto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive
modificazioni di esso;
2)
mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi
creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in
caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di
reintegrazione entro un termine definito;
3)
mancanza di norme che garantiscano leffettività e lintegrità del capitale
sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da
beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;
4)
mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da
specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle
condizioni richieste per la costituzione delle società;
b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dallorgano di amministrazione, o di un comitato di controllo interno allorgano amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sullassetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
1) mancanza
della previsione dellobbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto
economico e lo stato patrimoniale, con losservanza dei seguenti princìpi:
1.1)
rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
della società e del risultato economico dellesercizio;
1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
2) mancanza dellobbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i princìpi di cui al numero 1);
3) mancanza dellobbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dellorgano o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;
d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita loperatività della società stessa sul proprio territorio;
e) la
legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni
arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale
clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti
negoziali;
f) mancata
previsione di unadeguata disciplina che impedisca la continuazione
dellattività sociale dopo linsolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive
di risanamento;
g) mancanza di
adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la
contabilità e i bilanci.
4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.
5. I decreti di cui al comma 3 possono
individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo
ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.
6. Con proprio regolamento la CONSOB detta
criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui allarticolo 119
e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dellarticolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli
Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere
imprenditoriale che motivano il controllo e lesigenza di assicurare la completa e
corretta informazione societaria.
7. In caso di inottemperanza alle
disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunziare i fatti al
tribunale ai fini delladozione delle misure previste dallarticolo 2409 del
codice civile.
Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti). 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui allarticolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dellarticolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui allarticolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili internazionalmente riconosciuti.
2. Il bilancio della società estera
controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è
sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari di questultima, che
attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dellesercizio. Al bilancio
della società italiana è altresì allegato il parere espresso dallorgano di
controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.
3. Il bilancio della società italiana
controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti
fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle
reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel
corso dellesercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di
garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o allestero dai predetti
soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere
espresso dallorgano di controllo.
4. Il bilancio della società estera
controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è
sottoposto a revisione ai sensi dellarticolo 165 da parte della società incaricata
della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di
revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve
avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità
delloperato di questultima. Ove la società italiana, non avendone
lobbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione,
deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera
controllata.
5. Il bilancio della società estera
controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso
allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del
comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.
Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle
società italiane collegate). 1. Il bilancio delle società italiane con azioni
quotate in mercati regolamentati, di cui allarticolo 119, e delle società italiane
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi
dellarticolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno
degli Stati determinati con i decreti di cui allarticolo 165-ter, comma 3, è
corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società
italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche
situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso
dellesercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per
gli strumenti finanziari emessi in Italia o allestero dai predetti soggetti. La
relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso
dallorgano di controllo.
Art. 165-sexies. - (Obblighi delle società
italiane controllate). 1. Il bilancio delle società italiane con azioni
quotate in mercati regolamentati, di cui allarticolo 119, e delle società italiane
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi
dellarticolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le
quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con
i decreti di cui allarticolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione
degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società
estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o
sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni
debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dellesercizio
cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti
finanziari emessi in Italia o allestero dai predetti soggetti. La relazione è
altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dallorgano di
controllo.
Art. 165-septies. - (Poteri della CONSOB e
disposizioni di attuazione). 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli
articoli 114 e 115, con le finalità indicate dallarticolo 91, nei riguardi delle
società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare losservanza degli
obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i
medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti
autorità straniere, o chiedere lassistenza o la collaborazione di queste ultime,
anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.
2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per lattuazione della presente sezione».
2. Dopo larticolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 193-bis. (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui allarticolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dellarticolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dallesercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dallarticolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dallarticolo 193, comma 1».
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153)
1. Allarticolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A partire dal 1º gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dellassemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis».
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DINTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DINTERESSI
(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)
1. Allarticolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate
dalla Banca dItalia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per le attività di
rischio nei confronti di:
a) soggetti che, direttamente o
indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca
o della società capogruppo;
b) soggetti che
sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi
di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;
c) coloro che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la
società capogruppo;
d) società
controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli
stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti
che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca
dItalia»;
b) dopo il comma 4, sono
inseriti i seguenti:
«4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate
tenuto conto:
a) dellentità del patrimonio
della banca;
b) dellentità
della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dellinsieme
delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma
4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca
dItalia.
4-ter. La Banca dItalia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca dItalia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti dinteressi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie».
2. Allarticolo 136 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Per lapplicazione dei commi 1 e 2 rilevano
anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai
medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano
o sono ad esse collegate»;
b) al comma 3, le parole: «dei
commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».
(Conflitti dinteressi nella gestione dei patrimoni di organismi dinvestimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti dinteressi nella gestione dei patrimoni degli organismi dinvestimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli dinvestimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salvaguardia dellinteresse dei risparmiatori e dellintegrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio;
b) limitazione
dellinvestimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza
complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in
prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui
appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso
di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive;
c) limitazione
dellinvestimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza
complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui
alla lettera b), in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti
a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce
tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;
d) previsione del
limite per limpiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei
gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare,
nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b),
per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di
cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore
complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
e) salvo quanto
disposto dalla lettera d), previsione dellobbligo, a carico dei gestori dei
patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei
portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di
motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dellefficienza e
della qualità dei servizi offerti, limpiego di intermediari appartenenti al
medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi
di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore
complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
f) previsione
dellobbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e
di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto
terzi, di cui alla lettera b), di comunicare agli investitori la misura massima
dellimpiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro
il limite di cui alla lettera d), allatto della sottoscrizione di quote di
OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero allatto del
conferimento dellincarico di gestione su base individuale di portafogli
dinvestimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque
annualmente;
g) attribuzione del
potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e
la borsa (CONSOB), dintesa con la Banca dItalia per quanto riguarda gli OICR;
h) previsione di
sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme
introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei princìpi e criteri di cui alla
presente legge, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzione e riservando le
sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti
vietati;
i) attribuzione del
potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera h) alla CONSOB, dintesa
con la Banca dItalia;
l) riferimento, per
la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta
nellarticolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
(Conflitti dinteressi nella prestazione dei servizi dinvestimento)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 6, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La Banca dItalia, dintesa con la
CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella
prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal
soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e
autonome»;
b) allarticolo 190, dopo il
comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le
disposizioni previste dallarticolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca dItalia, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila
euro».
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi)
1. Allarticolo 2412 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è
inserito il seguente:
«Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli
importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da
altre società, anche estere».
b) il settimo comma è abrogato.
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 30, il comma 9
è sostituito dal seguente:
«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti
finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle
imprese di assicurazione, fermo restando lobbligo di consegna del prospetto
informativo»;
b) la lettera f) del comma 1
dellarticolo 100 è abrogata;
c) dopo larticolo 100 è inserito il seguente:
«Art. 100-bis. - (Circolazione dei prodotti finanziari) 1. Nei casi di sollecitazione allinvestimento di cui allarticolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi allestero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dellarticolo 21, rispondono della solvenza dellemittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dallemissione. Resta fermo quanto stabilito dallarticolo 2412, secondo comma, del codice civile.
2. Il comma 1 non si applica se lintermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta allintermediario lonere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma»;
d) allarticolo 118, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Larticolo 116 non si applica agli strumenti
finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che
permettono di acquisire o sottoscrivere azioni».
3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo
larticolo 25 è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da
imprese di assicurazione). 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla
sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in
quanto compatibili, da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui allarticolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui allarticolo 6, comma 2, allarticolo 8, commi 1 e 2, e allarticolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui allarticolo 7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o
il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza
indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nellesercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme
di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla
CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le società incaricate della revisione contabile delle
imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati
nello svolgimento dellincarico, che possano costituire una grave violazione delle
norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate
dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche allorgano che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano limpresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile.
6. LISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere allaltra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza».
(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per lofferta pubblica o lammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per lofferta pubblica o lammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».
2. Entro due anni dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per
il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e
integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di
esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui
allarticolo 24, paragrafo 2, della direttiva.
3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2
sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e
integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione
nellordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di
poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dellofferta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dallarticolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) individuare
nella CONSOB lAutorità nazionale competente in materia;
c) prevedere che la
CONSOB, al fine di assicurare lefficienza del procedimento di approvazione del
prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito
bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di
collaborazione con la Banca dItalia;
d) assicurare la
conformità della disciplina esistente in materia di segreto dufficio alla
direttiva;
e) disciplinare i
rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;
f) individuare,
anche mediante lattribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in
conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione
europea:
1) i tipi di offerta a cui non si applica lobbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica lobbligo di pubblicare un prospetto;
2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica lobbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;
g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro dorigine siano validi per lofferta al pubblico o per lammissione alla negoziazione in Italia;
h) prevedere, nei
casi contemplati dalla direttiva, il diritto dellinvestitore di revocare la propria
accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non
inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità
dellintermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o
di omissioni idonee a influenzare le decisioni dinvestimento di un investitore
ragionevole;
i) prevedere i
criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole
e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dellesenzione
delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dallobbligo di pubblicare
un prospetto;
l) prevedere una
disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel
prospetto;
m) prevedere che la
CONSOB, con riferimento allapprovazione del prospetto, verifichi la completezza
delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle
informazioni fornite;
n) conferire alla
CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle
relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti
materie:
1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;
2)
obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli
emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;
3)
condizioni per il trasferimento dellapprovazione di un prospetto allAutorità
competente di un altro Stato membro;
4)
casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e
la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso
disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;
o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla direttiva;
p) fatte salve le
sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione
dellobbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di
importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due
volte il controvalore stesso e, ove questultimo non sia determinabile, di importo
minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre
violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da
cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere lapplicabilità dellarticolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la
pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa
turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni
accessorie di natura interdittiva;
q) attribuire alla
CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino
il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche,
la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche
responsabili delle violazioni.
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA
(Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari)
1. Al comma 1 dellarticolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dellarticolo 122».
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli dinvestimento e rispettano il principio delladeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi dinvestimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dallinvestitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con luso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino laccertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dellordine»;
b) allarticolo 31:
1) il comma 4
è sostituito dal seguente:
«4. È istituito lalbo unico dei promotori
finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dellalbo provvede un
organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei
soggetti abilitati. Lorganismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di
associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nellambito della
propria autonomia finanziaria lorganismo determina e riscuote i contributi e le
altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti liscrizione, nella misura
necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede
alliscrizione allalbo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni
altra attività necessaria per la tenuta dellalbo. Lorganismo opera nel
rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la
vigilanza della medesima»;
2) al comma 5,
secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La CONSOB determina, con regolamento, i princìpi e
i criteri relativi:
a) alla formazione dellalbo
previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;
b) ai requisiti
di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei
soggetti abilitati;
c)
alliscrizione allalbo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di
radiazione e di riammissione;
d) alle cause di
incompatibilità;
e) ai provvedimenti
cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle
violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;
f) allesame,
da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dellorganismo di cui al
comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di
presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti
con la clientela;
h) alle modalità di
tenuta della documentazione concernente lattività svolta dai promotori finanziari;
i)
allattività dellorganismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio
della vigilanza da parte della stessa CONSOB;
l) alle modalità di
aggiornamento professionale dei promotori finanziari»;
c) allarticolo 62:
1) dopo il comma 1
è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano
quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal
consiglio di amministrazione della società medesima»;
2) dopo il comma 2
è inserito il seguente:
«2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di
società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione,
diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati,
vengano negoziate in segmento distinto del mercato»;
3) dopo il comma 3
è aggiunto il seguente:
«3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza
contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli
interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non
appartenenti allUnione europea, devono rispettare affinché le azioni della società
controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la
nozione di controllo di cui allarticolo 93;
b) le condizioni
in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate
sottoposte allattività di direzione e coordinamento di altra società;
c) i criteri di
trasparenza e i limiti per lammissione alla quotazione sul mercato mobiliare
italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da
partecipazioni»;
d) allarticolo
64:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; lesecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La CONSOB:
a) può vietare lesecuzione
delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione
di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c),
se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria
alle finalità di cui allarticolo 74, comma 1;
b) può chiedere
alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla
lettera a);
c) può chiedere
alla società di gestione lesclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e
degli operatori dalle negoziazioni.
1-ter. Lammissione, lesclusione e la
sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di
gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB
determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la
trasparenza, lordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori,
nonché per regolare le ipotesi di conflitto dinteressi. Lammissione dei
suddetti strumenti è subordinata alladeguamento del regolamento del relativo
mercato»;
e) allarticolo 74, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni
del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui allarticolo
64, comma 1-ter, da parte della società di gestione»;
f) allarticolo 94 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti
finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi
dellarticolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base
di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato»;
g) allarticolo 114:
1) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai
soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e
ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi
dellarticolo 120 o che partecipano a un patto previsto dallarticolo 122 che
siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per
linformazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede
direttamente a spese del soggetto inadempiente»;
2) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o
valutazioni, con lesclusione delle società di rating, riguardanti gli
strumenti finanziari indicati allarticolo 180, comma 1, lettera a), o gli
emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre
informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali
di divulgazione o al pubblico, devono presentare linformazione in modo corretto e
comunicare lesistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli
strumenti finanziari cui linformazione si riferisce»;
h) allarticolo 115:
1) al comma 1, la
lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) assumere notizie, anche
mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali,
dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri
dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella
lettera a)»;
2) al comma 1,
lettera c), le parole: «nella lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di
acquisirne copia»;
3) al comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»;
i) dopo larticolo 117 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 117-bis. - (Fusioni fra società con azioni quotate e
società con azioni non quotate). 1. Sono assoggettate alle disposizioni
dellarticolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non
quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando lentità degli
attivi di questultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle
attività della società incorporata.
2. Fermi restando i poteri previsti dallarticolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 117-ter. - (Disposizioni in materia di finanza etica).
1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite
le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici
obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le
imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o
socialmente responsabili»;
l) nella parte IV, titolo III, capo
I, dopo larticolo 118 è aggiunto il seguente:
«Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni fornite al
pubblico). 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per
il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese
le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati»;
m) nella parte IV, titolo III, capo
II, dopo larticolo 124 è inserita la seguente sezione:
Informazioni sulladesione a codici
di comportamento.
Art. 124-bis. - (Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento). 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sulladesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sullosservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni delleventuale inadempimento.
Art. 124-ter. - (Vigilanza sullinformazione relativa
ai codici di comportamento). 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza,
stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi
da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli
operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti ladempimento
degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le
corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;
n) nella parte IV, titolo III, capo
II, dopo larticolo 154 è inserita la seguente sezione:
Redazione dei documenti contabili societari.
Art. 154-bis. - (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dellorgano di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della
società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati
da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per
la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato
nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
4. Al dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per
lesercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. Gli organi amministrativi delegati e il
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita
relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato,
ladeguatezza e leffettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel
corso dellesercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Lattestazione è
resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.
6. Le disposizioni che regolano la
responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve
le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società»;
o) allarticolo 190, comma
2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione,
nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dallarticolo 25-bis,
commi 1 e 2»;
p) allarticolo 191, al comma
1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis»;
q) allarticolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per linosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dellarticolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di questultima».
(Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari»;
b)
allarticolo 2635, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali,» sono
inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari,»;
c) allarticolo
2638, commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le
seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».
2. Allarticolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i direttori generali» sono inserite le seguenti: «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari».
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 32-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;
b)
allarticolo 35-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono
sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari»;
c) allarticolo
622, secondo comma, dopo le parole: «direttori generali,» sono inserite le seguenti:
«dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)
1. Dopo larticolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 114-bis. - (Informazione al mercato in materia di
attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). 1. I
piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del
consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di
collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di
componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di
dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati
dallassemblea dei soci. Almeno quindici giorni prima dellesecuzione dei piani
sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla società di
gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno
due agenzie di stampa, le informazioni concernenti:
a) le ragioni che motivano
ladozione del piano;
b) i soggetti
destinatari del piano;
c) le modalità e le
clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al
verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;
d) leventuale
sostegno del piano da parte del Fondo speciale per lincentivazione della
partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui allarticolo 4, comma 112, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350;
e) le modalità per
la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la
sottoscrizione o per lacquisto delle azioni;
f) i vincoli di
disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con
particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo
trasferimento alla stessa società o a terzi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dellarticolo 116.
3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:
a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza;
b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con linteresse della società, anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per lesercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione».
(Disposizioni in materia di mediatori creditizi)
1. I mediatori creditizi iscritti allalbo di cui allarticolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche lattività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui allarticolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI
(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,» è inserita la seguente: «160»;
b) larticolo 159 è sostituito dal seguente:
«Art. 159. (Conferimento e revoca dellincarico). 1. Lassemblea, in occasione dellapprovazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dallarticolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, conferisce lincarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nellalbo speciale previsto dallarticolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale.
2. Lassemblea revoca
lincarico, previo parere dellorgano di controllo, quando ricorra una giusta
causa, provvedendo contestualmente a conferire lincarico ad altra società di
revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca
la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le
funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata
fino a quando la deliberazione di conferimento dellincarico non sia divenuta
efficace ovvero fino al conferimento dufficio da parte della CONSOB.
3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e
2 adottate dallassemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate
in mercati regolamentati si applica larticolo 2459 del codice civile.
4. Lincarico ha durata di sei
esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può essere rinnovato se non siano decorsi
almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il
responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto.
5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2
sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b).
La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di
conferimento dellincarico, può vietarne lesecuzione qualora accerti
lesistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società
cui è affidato lincarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione
alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni
dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne
lesecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di
conferimento e di revoca dellincarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di
cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia
vietata lesecuzione.
6. La CONSOB dispone dufficio la
revoca dellincarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di
incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello
svolgimento dellattività di revisione, anche in relazione ai princìpi e criteri di
revisione stabiliti ai sensi dellarticolo 162, comma 2, lettera a). Il
provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato
immediatamente alla società interessata, con linvito alla società medesima a
deliberare il conferimento dellincarico ad altra società di revisione, secondo le
disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB
provvede dufficio al conferimento dellincarico entro trenta giorni. Le
funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata
fino a quando la deliberazione di conferimento dellincarico non sia divenuta
efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.
7. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per lincarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa allesito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;
b) la
documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le
modalità e i termini di trasmissione;
c) le modalità e i
termini per ladozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa
assunti;
d) i termini entro i
quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il
registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.
8. Non si applica larticolo 2409-quater del
codice civile»;
c) allarticolo 160, il comma
1 è sostituito dai seguenti:
«1. Al fine di assicurare lindipendenza della
società e del responsabile della revisione, lincarico non può essere conferito a
società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite
con regolamento dalla CONSOB.
1-bis. Con il regolamento adottato ai
sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire
lappartenenza di unentità alla rete di una società di revisione, costituita
dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della
medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e
comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società
che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo;
determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere
lindipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei
compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno
percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri
servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e
raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli
azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime
intervengano nellesercizio dellattività di revisione in modo tale da
compromettere lindipendenza e lobiettività delle persone che la effettuano.
1-ter. La società di revisione e le entità
appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli
organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da
essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune
controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito
lincarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o
sono sottoposte a comune controllo:
a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
b) progettazione
e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
c) servizi di
valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
d) servizi
attuariali;
e) gestione esterna
dei servizi di controllo interno;
f) consulenza e
servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e
gestione del personale;
g) intermediazione
di titoli, consulenza per linvestimento o servizi bancari dinvestimento;
h) prestazione di
difesa giudiziale;
i) altri servizi e
attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza
ai princìpi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile
1984, in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla CONSOB con il regolamento
adottato ai sensi del comma 1.
1-quater. Lincarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
1-quinquies. Coloro che hanno preso parte
alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti
degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito
lincarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o
che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella
società che ha conferito lincarico di revisione e nelle società da essa
controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo
o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio
dalla scadenza o dalla revoca dellincarico, ovvero dal momento in cui abbiano
cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti
della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che
la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui allarticolo 93.
1-sexies. Coloro che siano stati
amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono
esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società
da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un
triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
1-septies. La misura della retribuzione dei
dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di
revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dallesito
delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o
dallentità dei compensi per essi percepiti dalla società.
1-octies. La violazione dei divieti previsti
dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a
cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;
d) allarticolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dallesercizio dellattività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dallesercizio dellattività di revisione contabile. Lammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume daffari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;
e) allarticolo 162:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni lindipendenza e lidoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nellesercizio della vigilanza, la CONSOB:
a) stabilisce, sentito il parere
del Consiglio nazionale dellOrdine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, i princìpi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in
relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle
società sottoposte a revisione;
b) può
richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti
e documenti, fissando i relativi termini;
c) può eseguire
ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri
degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione»;
3) dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun
incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della
revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati»;
f) allarticolo 163:
1) il comma 1 è
sostituito dai seguenti:
«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello
svolgimento dellattività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:
a) applicare alla società di
revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
b) intimare alle
società di revisione di non avvalersi nellattività di revisione contabile, per un
periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale
sono ascrivibili le irregolarità;
c) revocare gli
incarichi di revisione contabile ai sensi dellarticolo 159, comma 6;
d) vietare alla
società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore
a tre anni.
1-bis. Quando lirregolarità consista nella
violazione delle disposizioni dellarticolo 160, lirrogazione della sanzione
prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica
lapplicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei
riguardi della società di revisione»;
2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) la violazione attiene al
divieto previsto dallarticolo 160, qualora risulti la responsabilità della
società. In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti
personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne
dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto
dallarticolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88»;
g) allarticolo 165, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La società incaricata della revisione contabile
della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del
bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle
società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo;
può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società
appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché
procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società.
Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di
controllo della società capogruppo e della società interessata»;
h) nella parte IV, titolo III, capo
II, sezione VI, dopo larticolo 165 è aggiunto il seguente:
«Art. 165-bis. - (Società che controllano società con azioni
quotate). 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione
dellarticolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con
azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.
2. Alla società incaricata della
revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni
dellarticolo 165, comma 1-bis.
3. La CONSOB detta con regolamento
disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di
esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non
rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei
criteri indicati dallarticolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127».
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
PRINCÌPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ
(Banca dItalia)
1. La Banca dItalia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.
2. La Banca dItalia è istituto di diritto
pubblico.
3. Le disposizioni normative nazionali, di rango
primario e secondario, assicurano alla Banca dItalia ed ai componenti dei suoi
organi lindipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio
dei poteri attribuiti nonché per lassolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.
4. La Banca dItalia, nellesercizio
delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel
rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dellindipendenza
dellautorità di vigilanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con
relazione semestrale sulla propria attività.
5. Gli atti emessi dagli organi della Banca
dItalia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo
periodo del comma 1 dellarticolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle
riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.
6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi
rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti
adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica
quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza;
in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel
primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del
Sistema europeo di banche centrali.
7. Il governatore dura in carica sei anni, con la
possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in
carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima
applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo
una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dellIstituto, compresa
in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.
8. La nomina del governatore è disposta con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
superiore della Banca dItalia. Il procedimento previsto dal presente comma si
applica anche, nei casi previsti dallarticolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del
governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in
vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
9. Lo statuto della Banca dItalia è adeguato
alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dellarticolo 10
del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine lo statuto
della Banca dItalia è adeguato ridefinendo le competenze del Consiglio superiore in
modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo
allinterno della Banca dItalia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle
disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
10. Con regolamento da adottare ai sensi
dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito
lassetto proprietario della Banca dItalia, e sono disciplinate le modalità di
trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle
quote di partecipazione al capitale della Banca dItalia in possesso di soggetti
diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
11. I commi 2, 3 e 6 dellarticolo 20 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.
12. Per le operazioni di acquisizione di cui
allarticolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dellarticolo 6 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia
lautorizzazione della Banca dItalia, ai sensi del citato articolo 19 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di
sana e prudente gestione, sia lautorizzazione dellAutorità garante della
concorrenza e del mercato di cui allarticolo 10 della citata legge n. 287 del
1990, ai sensi dellarticolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta
della stessa a seguito delle valutazioni relative allassetto concorrenziale del
mercato.
13. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma
12 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione
dellistanza completa della documentazione occorrente. Latto deve contenere le
specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due Autorità.
14. Al fine di assicurare la funzionalità
dellattività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le
Autorità di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dellarticolo 21.
(Coordinamento dellattività delle Autorità)
1. La Banca dItalia, la CONSOB, lIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e lAutorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per lesercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli dintesa o listituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.
2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate nel medesimo comma almeno una volta lanno.
(Collaborazione fra le Autorità)
1. La Banca dItalia, la CONSOB, lISVAP, la COVIP e lAutorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare lesercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto dufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso linserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto dufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per lAutorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.
(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)
1. Nellesercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui allarticolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per laccertamento dellimposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nellassolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto dufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti.
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ
(Procedimenti per ladozione di atti regolamentari e generali)
1. I provvedimenti della Banca dItalia, della CONSOB, dellISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti allorganizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati
da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione,
sullattività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e
dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le
Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità,
inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il
minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli
organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e
dei consumatori.
3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a
revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse
adottati, per adeguarli allevoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi
degli investitori e dei risparmiatori.
4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con
propri regolamenti lapplicazione dei princìpi di cui al presente articolo,
indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui
è ammesso derogarvi.
(Procedimenti per ladozione di provvedimenti individuali)
1. Ai procedimenti della Banca dItalia, della CONSOB, dellISVAP e della COVIP volti allemanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sullindividuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sullaccesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto allirrogazione della sanzione. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto allirrogazione della sanzione.
2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1
devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti
di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze
dellistruttoria.
3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con
propri regolamenti lapplicazione dei princìpi di cui al presente articolo,
indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui
è ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla
Banca dItalia, dalla CONSOB, dallISVAP, dalla COVIP e dallAutorità
garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in
misura ridotta contenute nellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dallarticolo 193,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per
la violazione delle disposizioni previste dallarticolo 120, commi 2, 3 e 4, del
medesimo testo unico.
5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui
al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale
amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con
esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere
nominati consulenti tecnici dufficio i dipendenti dellAutorità sul cui atto
verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste
per limpugnazione dei provvedimenti sanzionatori dallarticolo 145, commi 4 e
seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
dallarticolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dallarticolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979,
n. 48, dallarticolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792,
dallarticolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e
dallarticolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124.
6. Lappello al Consiglio di Stato avverso la
sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende lesecuzione delle stesse
nè lefficacia dei provvedimenti impugnati.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLORGANIZZAZIONE E ALLE
COMPETENZE DELLE AUTORITÀ
(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca dItalia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca dItalia»;
b)
allarticolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca dItalia»
sono inserite le seguenti: «, dintesa con la CONSOB,»; al terzo periodo, dopo le
parole: «della Banca dItalia» sono aggiunte le seguenti: «, adottate
dintesa con la CONSOB»;
c) allarticolo
127, comma 3, dopo le parole: «Banca dItalia» sono inserite le seguenti: «,
dintesa con la CONSOB».
2. Le competenze stabilite dallarticolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui allallegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dallISVAP dintesa con la CONSOB.
3. Le competenze in materia di trasparenza e di
correttezza dei comportamenti di cui allarticolo 1, comma 2, lettera h),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con
le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze
in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari
attribuite allAutorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10
ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle
imprese di assicurazione attribuite allISVAP dalla legge 12 agosto 1982,
n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali.
4. Allarticolo 1, comma 2, lettera h),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, allalinea, le parole: «lunitarietà
e» sono soppresse.
(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori)
1. Sono trasferite alla Banca dItalia le funzioni del Ministro e del Ministero delleconomia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Allarticolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è
applicabile una sanzione amministrativa, la Banca dItalia o lUIC,
nellambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla
banca, alla società o allente interessati e valutate le deduzioni presentate entro
trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le
sanzioni con provvedimento motivato»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dallarticolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dellente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dallarticolo 8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. Lopposizione deve essere notificata allautorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica»;
d) il comma 8 è sostituito dal
seguente:
«8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, allautorità che ha emesso il provvedimento,
anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dallarticolo
8».
3. Sono trasferite allISVAP le funzioni del Ministro delle
attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della
legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonchè le altre analoghe
competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.
4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dallarticolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per listituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa ladempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;
b) previsione
dellindennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli
investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari
responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la
CONSOB abbia accertato linadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando
lapplicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;
c) salvaguardia
dellesercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione
ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto
allindennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);
d) salvaguardia in
ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le
azioni di cui allarticolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive
modificazioni;
e) attribuzione alla
CONSOB, sentita la Banca dItalia, del potere di emanare disposizioni regolamentari
per lattuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per listituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli
investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) destinazione del fondo
allindennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni
patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle
norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti
lammontare dellindennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto
danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;
b) previsione
della surrogazione del fondo nei diritti dellindennizzato, limitatamente
allammontare dellindennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso
nei riguardi della banca o dellintermediario responsabile;
c) legittimazione
della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti
e lesercizio della rivalsa ai sensi della lettera b), con la facoltà di
farsi rappresentare in giudizio a norma dellarticolo 1, decimo comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari;
d) finanziamento del
fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate
per la violazione delle norme di cui alla lettera a);
e) attribuzione
della gestione del fondo alla CONSOB;
f) individuazione
dei soggetti che possono fruire dellindennizzo da parte del fondo, escludendo
comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;
g) attribuzione del
potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua linsieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire unefficace diffusione dellinformazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.
Art. 28.
(Disposizioni in materia di personale della CONSOB)
1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dallarticolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra laliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dellarticolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dallarticolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)
1. Dopo larticolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:
«Art. 128-bis. (Risoluzione delle controversie). 1. I soggetti di cui allarticolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.
2. Con deliberazione del CICR, su
proposta della Banca dItalia, sono determinati i criteri di svolgimento delle
procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dellorgano decidente,
in modo che risulti assicurata limparzialità dello stesso e la rappresentatività
dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità,
leconomicità della soluzione delle controversie e leffettività della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela
previsto dallordinamento».
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI
E AMMINISTRATIVE
(False comunicazioni sociali)
1. Larticolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). Salvo quanto previsto dallarticolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con lintenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con larresto fino a due anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le
informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le
omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La
punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione
del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento
o una variazione del patrimonio netto non superiore all1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se
conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in
misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai
soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento
quote e linterdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese da sei mesi a tre anni, dallesercizio dellufficio di amministratore,
sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della
persona giuridica o dellimpresa».
2. Larticolo 2622 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della
società, dei soci o dei creditori). Gli amministratori, i direttori generali,
i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori, i quali, con lintenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo
fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo
informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo
idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno
patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra
altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e
dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee.
Nel caso di società soggette alle disposizioni
della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al
primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile dufficio.
La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di
cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando abbia
riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione
risultante dallultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o
riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del
prodotto interno lordo.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e
terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e
terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o
del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o
le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo
delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non
superiore all1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se
conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in
misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai
soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento
quote e linterdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese da sei mesi a tre anni, dallesercizio dellufficio di amministratore,
sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della
persona giuridica o dellimpresa».
3. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la tutela del risparmio, di seguito denominata «Commissione», alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La Commissione è organo collegiale, composta
da un presidente e due commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica.
5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze, un regolamento ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare i requisiti di nomina
del presidente e dei membri della Commissione e le funzioni della Commissione, al fine di
garantirne lautonomia e lefficacia operativa.
6. La Commissione:
a) svolge le proprie funzioni dufficio o su istanza dei risparmiatori;
b) relaziona con
cadenza semestrale sulla propria attività al Presidente del Consiglio dei ministri, che
riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
c) si avvale del
supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo
ufficio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di
appartenenza;
d) ha lobbligo
di rendere rapporto allautorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
(Omessa comunicazione del conflitto dinteressi)
1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dellarticolo 2630 è inserito il seguente:
«Art. 2629-bis. - (Omessa comunicazione del conflitto
dinteressi). Lamministratore o il componente del consiglio di
gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro
Stato dellUnione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dellarticolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai
sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12
agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che
vìola gli obblighi previsti dallarticolo 2391, primo comma, è punito con la
reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a
terzi».
2. Allarticolo 25-ter, comma 1, lettera r), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «codice civile» sono
inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto
dinteressi previsto dallarticolo 2629-bis del codice civile».
(Ricorso abusivo al credito)
1. Larticolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 218. (Ricorso abusivo al credito). 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti unattività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato dinsolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è aumentata nel caso di
società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al
libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa linabilitazione
allesercizio di unimpresa commerciale e lincapacità ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni».
(Istituzione del reato di mendacio bancario)
1. Allarticolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente:
«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000».
(Falso in prospetto)
1. Dopo larticolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). 1. Chiunque,
allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti
per la sollecitazione allinvestimento o lammissione alla quotazione nei
mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte
pubbliche di acquisto o di scambio, con lintenzione di ingannare i destinatari del
prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in
errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
2. Larticolo 2623 del codice civile è abrogato.
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, allarticolo 175 sono premessi i seguenti:
«Art. 174-bis. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dellarticolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con lintenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dellente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Nel caso in cui il fatto previsto dal
comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con
gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a
revisione, la pena è aumentata fino alla metà.
3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2
si applica a chi dà o promette lutilità nonché agli amministratori, ai direttori
generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a
commettere il fatto.
Art. 174-ter. - (Corruzione dei revisori). 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nellesercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dellarticolo 116, fuori dei casi previsti dallarticolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti allufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette lutilità».
(False comunicazioni circa lapplicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate)
1. Dopo larticolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 192-bis. - (False comunicazioni circa lapplicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dallarticolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente alladesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero allapplicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale».
(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo)
1. Allarticolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui allarticolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per lincarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dallincarico».
(Abusive attività finanziarie)
1. Allarticolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a chiunque svolge lattività riservata agli intermediari finanziari iscritti nellelenco speciale di cui allarticolo 107, in assenza delliscrizione nel medesimo elenco».
(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)
1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 2625, dopo
il secondo comma è inserito il seguente:
«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dellUnione europea o
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dellarticolo 116 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
b) allarticolo 2635, dopo il
secondo comma è inserito il seguente:
«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dellUnione europea o
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dellarticolo 116 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
c) allarticolo 2638, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dellUnione europea o
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dellarticolo 116 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576,
e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla
presente legge, sono quintuplicate.
4. Allarticolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) raddoppiando la misura
delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative
pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla
legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni».
5. Le sanzioni pecuniarie previste dallarticolo 25-ter
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.
(Sanzioni accessorie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per lintroduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dallarticolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;
b) previsione
della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici
direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario,
ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;
c) previsione della
sanzione accessoria dellinterdizione dalle cariche presso banche e altri
intermediari finanziari o dalle cariche societarie;
d) previsione della
sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico
dellautore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga
diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari
finanziari presso i quali lautore della violazione ricopra cariche societarie o dei
quali lo stesso sia dipendente;
e) previsione della
sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dellillecito e dei
beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente;
f) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sullistituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca)
1. La Commissione permanente per la vigilanza sullistituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui allarticolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.
2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. Allarticolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: «, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,».
(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare latto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.
2. Fino alla costituzione dellalbo unico
dei promotori finanziari ai sensi dellarticolo 31 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dallarticolo 14, comma 1,
lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in
materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter,
165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, introdotti dallarticolo 6, comma 1, della presente legge,
si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dallesercizio
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La disposizione di cui allarticolo 161,
comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dallarticolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si
applica a decorrere dal 1º gennaio dellanno successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le
disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di
incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nellarticolo 18 per le
società di revisione e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli
amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di
revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la
controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione
secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso
unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete,
dallincarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato
dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di
indennizzo, risarcimento o lapplicazione di clausole penali o sanzioni, anche se
previste in norme di legge o in clausole contrattuali.
(Delega al Governo per il coordinamento legislativo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per ladeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.
(Procedura per leserciziodelle deleghe legislative)
1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti
dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli
effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai
fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni
parla-mentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione.
Qualora il termine per lespressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per
lespressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per lesercizio della delega o successivamente,
questultimo è prorogato di novanta giorni.