Legge 5 dicembre 2005, n. 251
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005
1. Larticolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nellarticolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dellapplicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Ai fini dellapplicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui allarticolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dallarticolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni».
2. Allarticolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;
b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»;
c) al quarto comma,
le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le parole: «cinque»
e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«dieci» e «ventiquattro».
3. Allarticolo 418, primo comma, del codice
penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«da due a quattro anni».
1. Al primo comma dellarticolo 644 del codice penale, le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».
1. Il quarto comma dellarticolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dallarticolo 99, quarto comma, nonchè dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».
1. Larticolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 99 - (Recidiva). Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo
delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna
precedente;
3) se il nuovo
delitto non colposo è stato commesso durante o dopo lesecuzione
della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente
allesecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, laumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto
non colposo, laumento della pena, nel caso di cui al primo comma,
è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è
di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati
allarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, laumento della pena per la recidiva è obbligatorio
e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore
ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso laumento di pena
per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante
dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo».
1. Allarticolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Fermi restando i limiti indicati al terzo
comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più
grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva
prevista dallarticolo 99, quarto comma, laumento della quantità
di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena
stabilita per il reato più grave».
2. Allarticolo 671 del codice di procedura
penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Si
applicano le disposizioni di cui allarticolo 81, quarto comma, del
codice penale».
1. Larticolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157 - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario
a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato
consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze
attenuanti e dellaumento per le circostanze aggravanti, salvo che
per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa
da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si
tiene conto dellaumento massimo di pena previsto per laggravante.
Non si applicano le disposizioni dellarticolo
69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del
secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce
congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria,
per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto
alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce
pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il
termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono
sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e
terzo comma, nonchè per i reati di cui allarticolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
La prescrizione è sempre espressamente
rinunciabile dallimputato.
La prescrizione non estingue i reati
per i quali la legge prevede la pena dellergastolo, anche come effetto
dellapplicazione di circostanze aggravanti».
2. Allarticolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: «o continuato» e le parole: «o la continuazione» sono soppresse.
3. Larticolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159 - (Sospensione del corso della
prescrizione). Il corso della prescrizione rimane sospeso in
ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale
o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare
disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento
della questione ad altro giudizio;
3) sospensione
del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle
parti e dei difensori ovvero su richiesta dellimputato o del suo
difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti
o dei difensori, ludienza non può essere differita oltre il
sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dellimpedimento,
dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dellimpedimento
aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste
dallarticolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere,
la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in
cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione
riprende dal giorno in cui lautorità competente accoglie la
richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso
dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».
4. Allarticolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nellarticolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nellarticolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui allarticolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui allarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».
5. Allarticolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che si proceda per i reati di cui allarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso linterruzione della prescrizione può comportare laumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui allarticolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui allarticolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».
1. Dopo larticolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 30-quater - (Concessione dei
permessi premio ai recidivi). 1. I permessi premio possono essere
concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista
dallarticolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi
previsti dal comma 4 dellarticolo 30-ter:
a) alla lettera
a) dopo lespiazione di un terzo della pena;
b)
alla lettera b) dopo lespiazione della metà della pena;
c)
alle lettere c) e d) dopo lespiazione di due terzi
della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».
2. Al comma 1 dellarticolo 47-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:
«01. La pena
della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies del codice penale, dallarticolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dallarticolo
4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria
abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza,
quando trattasi di persona che, al momento dellinizio dellesecuzione
della pena, o dopo linizio della stessa, abbia compiuto i settanta
anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza nè sia stato mai condannato con laggravante
di cui allarticolo 99 del codice penale».
3. Il comma 1 dellarticolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:
«1. La pena
della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena, nonchè la pena dellarresto, possono
essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi
di:
a)
donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con
lei convivente;
b)
padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad
anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c)
persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti
contatti con i presìdi sanitari territoriali;
d)
persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e)
persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di
studio, di lavoro e di famiglia.
1. 1. Al condannato,
al quale sia stata applicata la recidiva prevista dallarticolo 99,
quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione
domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua
di maggior pena, non supera tre anni».
4. Il comma 1-bis dellarticolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1-bis. La detenzione domiciliare può
essere applicata per lespiazione della pena detentiva inflitta in
misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di
maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando
non ricorrono i presupposti per laffidamento in prova al servizio
sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che
il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica
ai condannati per i reati di cui allarticolo 4-bis e a quelli
cui sia stata applicata la recidiva prevista dallarticolo 99, quarto
comma, del codice penale».
5. Dopo larticolo 50 della legge 26 luglio
1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 50-bis - (Concessione della semilibertà
ai recidivi). 1. La semilibertà può essere concessa
ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dallarticolo
99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo lespiazione dei
due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei
delitti indicati nel comma 1 dellarticolo 4-bis della presente
legge, di almeno tre quarti di essa».
6. Il comma 1 dellarticolo 58-quater
della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1. Lassegnazione al lavoro allesterno,
i permessi premio, laffidamento in prova al servizio sociale, nei
casi previsti dallarticolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà
non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole
di una condotta punibile a norma dellarticolo 385 del codice penale».
7. Dopo il comma 7 dellarticolo 58-quater
della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Laffidamento in prova
al servizio sociale nei casi previsti dallarticolo 47, la detenzione
domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più
di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista
dallarticolo 99, quarto comma, del codice penale».
1. Dopo larticolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito seguente:
«Art. 94-bis - (Concessione dei benefìci ai recidivi). 1. La sospensione dellesecuzione della pena detentiva e laffidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dallarticolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dellesecuzione della pena detentiva e laffidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dallarticolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta».
1. Allarticolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La sospensione
dellesecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a)
nei confronti dei condannati per i delitti di cui allarticolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b)
nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire,
si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui
la sentenza diviene definitiva;
c)
nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista
dallarticolo 99, quarto comma, del codice penale».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ferme restando le disposizioni
dellarticolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente
legge, le disposizioni dellarticolo 6 non si applicano ai procedimenti
e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più
lunghi di quelli previgenti.
3. Se, per effetto delle nuove disposizioni,
i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano
ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo
grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè
dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte
di cassazione.