Legge 28 novembre 2005, n. 246
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°dicembre 2005
RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA
(Modifiche allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo la lettera a),
è inserita la seguente:
«a-bis) coordinamento formale e
sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per
garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo»;
b) dopo il comma 3, è inserito il
seguente:
«3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina
di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi»;
c) al comma 4, la lettera f) è
sostituita dalle seguenti:
«f) aggiornamento delle procedure,
prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dellinformazione
e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dellazione
amministrativa;
f-bis) generale
possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste
equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie
nelle quali linteresse pubblico non può essere perseguito senza lesercizio di
poteri autoritativi;
f-ter) conformazione
ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi
stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti
interessati, secondo i criteri dellautonomia, della leale collaborazione, della
responsabilità e della tutela dellaffidamento;
f-quater) riconduzione
delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonchè delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della
ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e
le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento
di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dellarticolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;
d) dopo il comma 8, è inserito
il seguente:
«8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di
semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione
italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo».
(Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Dopo larticolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:
«Art. 20-ter. 1. Il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche
sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e
locali, accordi ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, o intese ai sensi dellarticolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità
normativa nellambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra
laltro, di:
a) favorire il coordinamento
dellesercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di
interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della
regolazione;
b) definire
princìpi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della
regolazione statale e regionale, in armonia con i princìpi generali stabiliti dalla
presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con
specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di
analisi e verifica dellimpatto della regolazione e di consultazione;
c) concordare, in
particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dellimpatto della
regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per lemanazione
dei provvedimenti normativi statali e regionali;
d) valutare, con
lausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la
configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per
determinate attività private e valorizzare le attività dirette allarmonizzazione
delle normative regionali».
(Riassetto normativo in materia di benefìci a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefìci a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;
b) definizione,
per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi
lesivi, dei benefìci applicabili;
c) regolamentazione
omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile,
laccorpamento degli uffici competenti;
d) riduzione e
semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini del
riconoscimento dei benefìci.
(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici allestero del Ministero degli affari esteri)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici allestero del Ministero degli affari esteri, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonchè aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
b)
delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedimentali
dellattività di gestione;
c) semplificazione
della gestione di bilancio degli uffici allestero, anche rideterminandone la
struttura mediante leventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio,
compresi nellambito di ciascuna unità previsionale di base;
d) perseguimento
della fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestività
dellaccreditamento dei relativi fondi;
e) semplificazione
delle procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente
flessibile la gestione contabile allestero;
f) previsione
delladeguamento delle procedure dellattività contrattuale degli uffici
allestero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle
a questi compatibili;
g) snellimento delle
procedure necessarie per le attività di assistenza ai connazionali e di promozione
culturale e commerciale;
h) semplificazione,
anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della gestione delle
comunicazioni contabili con gli uffici allestero.
2. Con regolamento ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.
(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui allarticolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previa consultazione delle
organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali
interessate:
1)
semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di
svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dellattività
dimpresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti
liscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le
attività degli sportelli unici;
2)
previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari,
al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e laccrescimento delle
capacità produttive del sistema nazionale;
3)
delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento
dellattività dimpresa, secondo i criteri di cui allarticolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
4)
sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e
disincentivi;
b) riduzione degli atti
sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di
conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.
2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale
collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dellarticolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dellarticolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di
Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del medesimo decreto legislativo
n. 281 del 1997, al fine di:
a) favorire il coordinamento
dellesercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi
delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque
denominati, per lesercizio dellattività di impresa;
b) favorire
larmonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli
adempimenti connessi allesercizio dellattività dimpresa;
c) favorire il
conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo
svolgimento dellattività dimpresa su tutto il territorio nazionale, previa
individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative
sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;
d) individuare
particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli
adempimenti connessi allo svolgimento dellattività delle piccole e medie imprese e
delle imprese artigiane;
e) adottare le
misure idonee a garantire la completezza e laggiornamento costante delle
informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le
imprese, di cui allarticolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonchè a
coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione
statale, regionale e locale;
f) assicurare la
rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè
lestensione e lo sviluppo delloperatività degli stessi, favorendo:
1) ladozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dellautonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonchè il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;
2)
laffidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici,
sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di
avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dellattività
dimpresa, sia a fini di promozione territoriale;
3)
limplementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli
sportelli unici;
4)
ladozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione
della conoscenza del contesto territoriale.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese
e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli
adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai
commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.
5. Dallattuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
(Riassetto normativo in materia di pari opportunità)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o lorigine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, letà e lorientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dellarticolo 117 della Costituzione;
b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.
(Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione mediante
riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti
dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914,
n. 1326, e dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili, anche sulla base di
intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare
in materia di:
1) redazione di
atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con
lintervento di soggetti privi delludito, muti o sordomuti;
2)
nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di
tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate
secondo la gravità dellinfrazione;
3)
tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con
abolizione della cauzione e sua sostituzione con lassicurazione e il fondo di
garanzia di cui alla lettera e), numero 5);
4)
determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza
e nomina di delegati e coadiutori;
5)
custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;
b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;
c) ricorso
generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la
certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, e
attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a
rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione
dellatto, fatti salvi i diritti dei terzi;
d) previsione che i
controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare
in sede di deposito per lesecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e
commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità formale degli atti;
e) revisione
dellordinamento disciplinare, mediante:
1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della corte dappello ove ha sede lorgano e previsione della competenza della stessa corte dappello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sullesercizio della funzione notarile;
2)
aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie
allattuale valore della moneta;
3)
previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione
dellistituto della recidiva;
4)
attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del
notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore
dellarchivio notarile;
5)
previsione dellobbligo di assicurazione per i danni cagionati nellesercizio
professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e
costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni di origine
penale non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato
di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei
notai.
2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.
ALTRI INTERVENTI NORMATIVI
(Disposizioni in materia di trasporti)
1. Allarticolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa».
(Disposizioni in materia di ordinamento dellamministrazione degli affari esteri)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 26, secondo comma, la lettera c) è abrogata;
b)
allarticolo 35, primo comma, dopo le parole: «possono essere istituite» sono
inserite le seguenti: «nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con
alcuni Paesi, nonchè»;
c) allarticolo
51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè di consulenti
dotati delle professionalità necessarie per lespletamento di prove desame per
la selezione del personale»;
d) allarticolo
74:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi»;
2)
al secondo comma, dopo le parole: «e di funzionamento» sono inserite le seguenti:
«, ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni
materiali e strumentali, di automezzi e di locali» e, alla fine del comma, è aggiunto il
seguente periodo: «Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato
nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari
delegati»;
3)
il terzo comma è abrogato;
e) allarticolo 83, terzo comma, dopo le parole: «comprese quelle» sono inserite le seguenti: «di locazione finanziaria,»;
f)
larticolo 95 è abrogato;
g) allarticolo
177, secondo comma, dopo le parole: «Ministro consigliere» sono inserite le seguenti:
«con funzioni vicarie».
2. In relazione alla disposizione di cui allarticolo 177, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.
3. Allarticolo 3, comma 2, della legge 31
ottobre 2003, n. 332, le parole: «ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dellarticolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non
comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dellinterno)
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 128:
1) al primo comma,
dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «su cose antiche o usate»;
2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al primo comma»;
b) allarticolo 138, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
«La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
approvata dal prefetto. Con lapprovazione, che ha validità biennale, il prefetto
rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto darmi, a
tassa ridotta, con validità di pari durata».
(Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dellinterno)
1. Ai sensi dellarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti, intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate:
a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo e lattribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;
b) procedimento per laccertamento della capacità tecnica di fochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
(Disposizioni in materia di atti notarili)
1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 28, primo comma, dopo la parola: «ricevere» sono inserite le seguenti: «o autenticare»;
b) larticolo 47 è sostituito dal seguente:
«Art. 47. 1. Latto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dallarticolo 48, di due testimoni.
2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dellatto»;
c) larticolo 48 è
sostituito dal seguente:
«Art. 48. 1. Oltre che in altri casi previsti per
legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le
convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del
regime di separazione dei beni nonchè qualora anche una sola delle parti non sappia o non
possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio
deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dellatto»;
d) allarticolo 51, secondo
comma, numero 3º, le parole: «e la condizione» sono soppresse;
e) allarticolo
72, terzo comma, dopo le parole: «delle parti», sono inserite le seguenti: «e salvo per
quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale,»;
f) larticolo
77 è abrogato.
2. Lindice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.
3. Larticolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. 1. Nellautenticazione delle
sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo
ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne
espressa menzione nellautenticazione».
4. Allarticolo 30 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano
stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la
dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola
delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia
allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree
interessate al giorno in cui è stato stipulato latto da confermare o contenente la
dichiarazione omessa».
5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni
introdotte dal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della
presente legge, purchè la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta
definitiva prima di tale data.
6. Per gli atti formati allestero, le
disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano
allatto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere
inserite nel relativo verbale.
7. Dopo larticolo 5 della legge 25 maggio
1981, n. 307, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. 1. Lobbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dallarticolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso limposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino linvarianza del gettito erariale».
8. È abrogato larticolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
9. Allarticolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti duso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse».
(Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
1. Allarticolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4, le parole: «beni mobili registrati» sono sostituite dalle seguenti: «veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA)» e dopo le parole: «effettuata gratuitamente» sono inserite le seguenti: «in forma amministrativa»;
b) nel comma 5, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse.
(Semplificazione della legislazione)
1. Lanalisi dellimpatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sullorganizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
2. LAIR costituisce un supporto alle
decisioni dellorgano politico di vertice dellamministrazione in ordine
allopportunità dellintervento normativo.
3. Lelaborazione degli schemi di atti
normativi del Governo è sottoposta allAIR, salvo i casi di esclusione previsti dai
decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dellimpatto della
regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento
delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle
attività dei cittadini e delle imprese e sullorganizzazione e sul funzionamento
delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di
entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata
periodicamente a scadenze biennali.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dellAIR, compresa la fase della consultazione;
b) le tipologie
sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dellAIR;
c) i criteri
generali e le procedure, nonchè lindividuazione dei casi di effettuazione della
VIR;
d) i criteri ed i
contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonchè i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. Lamministrazione competente a
presentare liniziativa normativa provvede allAIR e comunica al Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri
i risultati dellAIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle
amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta
dellamministrazione interessata, può consentire leventuale esenzione
dallAIR.
9. Le amministrazioni, nellambito della
propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano lufficio
responsabile del coordinamento delle attività connesse alleffettuazione
dellAIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare
risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di
esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e,
comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le
amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la
presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente
del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dellAIR.
11. È abrogato larticolo 5, comma 1, della
legge 8 marzo 1999, n. 50.
12. Al fine di procedere allattività di
riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei
risultati dellattività di cui allarticolo 107 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le
antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una
relazione finale.
13. Le somme non utilizzate relative allanno
2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere
linformatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui
allarticolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate
allentrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle
pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi
dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le
modalità di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali,
pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti
successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto
dellarticolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione
delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o
siano comunque obsolete;
c) identificazione
delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei
cittadini;
d) identificazione
delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dellimpatto della
regolazione;
e) organizzazione
delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della
coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
g) identificazione
delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza
pubblica.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1º gennaio 1970.
16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte
le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se
modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nellepigrafe lindicazione codice ovvero testo unico;
b) le
disposizioni che disciplinano lordinamento degli organi costituzionali e degli
organi aventi rilevanza costituzionale, nonchè le disposizioni relative
allordinamento delle magistrature e dellavvocatura dello Stato e al riparto
della giurisdizione;
c) le disposizioni
contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dellarticolo 1, comma 4, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della
legislazione dello Stato nelle materie previste dallarticolo 117, terzo comma, della
Costituzione;
d) le disposizioni
che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
e) le disposizioni
tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco;
f) le disposizioni
in materia previdenziale e assistenziale;
g) le disposizioni
indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
19. È istituita una Commissione parlamentare
composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della
proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La
Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano lUfficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi
componenti, per lelezione dellUfficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento
della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna
delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;
b) verifica
periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per labrogazione
generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i
compiti di cui allarticolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per lacquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, questultimo è prorogato di novanta giorni.
23. La Commissione può chiedere una sola volta
ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per ladozione del parere,
qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di
schemi trasmessi nello stesso periodo allesame della Commissione. Trascorso il
termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel
computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori
parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al
comma 21, lettera c), a decorrere dallinizio della legislatura successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli
effetti dellarticolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica si avvale dellIstituto nazionale di statistica.
(Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità)
1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, allarticolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «passaggio diretto» sono sostituite dalle seguenti: «cessione del contratto di lavoro»;
b) al comma 2, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o
le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere lapplicazione del principio
del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale»;
c) dopo il comma 2-quater,
è aggiunto il seguente:
«2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
delliscrizione nel ruolo dellamministrazione di destinazione, al dipendente
trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della
stessa amministrazione».
2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentite le confederazioni
rappresentative, sono definite le modalità attuative degli articoli 34 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente
al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non
economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle università.
3. Per il personale alle dipendenze
dellente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione
dellarticolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2006, si applica larticolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
4. Il comma 48 dellarticolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali
appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni
professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto Ministeri, previa
espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico
corrispondente.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
(Decreti legislativi integrativi e correttivi)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui allarticolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.
(Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229)
1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo larticolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Decreti legislativi correttivi e integrativi). 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i princìpi e i criteri direttivi e la procedura di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».
(Invarianza finanziaria)
1. Dallesercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Dallattuazione delle disposizioni di cui al capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, larticolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, è abrogata.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, larticolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454,
è abrogato.