Legge 11 novembre 2005, n.231
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura
e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare
andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 settembre 2005,
n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi
pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei
prezzi nelle filiere agroalimentari, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre
2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola
1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione
agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004
sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel
settore agroalimentare, nonche' ai produttori di uva da vino,
individuati con le medesime procedure di cui al predetto
decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004
della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della
pesca.
2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli,
iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel
limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di
cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni
dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da
vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri,
definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o
unita' di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre
2003:
a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari
o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;
b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari
o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai
parametri di cui alla lettera a);
c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari
o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai
parametri di cui alla lettera b).
3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione
degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire
l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro
destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga
interamente utilizzata, l'AGEA e' autorizzata a destinare le somme
residue ai produttori di vino di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 109
milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da
tavola, l'AGEA e' autorizzata ad acquisire sul mercato un
quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai
relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge
28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 aprile 2005, n. 71.
6. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n.
71, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per
l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo
1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 e'
ridotto di 120 milioni di euro».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento
delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli
interventi previsti dai commi da 1 a 5.
Art. 1-bis.
Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a
situazioni di crisi
1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7
dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad
acta per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 4, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104:
a) puo' stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a
erogare aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004
della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori
agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21
milioni di euro;
&id;b) puo' realizzare, anche a livello internazionale, per il
tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di
promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei
consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e
delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro.
Art. 1-ter.
Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud
1. Nell'ambito delle disponibilita' esistenti sull'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1-bis, il commissario ad acta opera
anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per
l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia al fine di fare fronte, consentendo il funzionamento degli
enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di
intervento.
2. Il commissario ad acta di cui al comma 1, nell'ambito delle
disponibilita' esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1-bis, opera anche attraverso specifiche convenzioni
con:
a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al
fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza
dorata;
b) la regione Calabria, per il superamento delle problematiche
del settore vitivinicolo;
c) gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni
agricole di qualita' per iniziative volte a favorire l'aggregazione
dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarita' delle
produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane.
Art. 1-quater.
Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza
di anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi
stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualita' e lo
sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni,
predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15,
della legge 24 aprile 1998, n. 128.
2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza
dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le
misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di
tutela della qualita' delle produzioni. I piani produttivi possono
prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di
nuovi mercati, nonche' specifici strumenti finalizzati a garantire o
aumentare la qualita' del prodotto finale. Il mancato pagamento dei
contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, e'
sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 297.
3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate,
oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla
trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del
latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a
riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo
127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10
per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi
durante il triennio precedente.
4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici
produttori della denominazione di origine protetta interessata in
funzione della possibilita' di utilizzazione dei marchi di cui
all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere
accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei
prodotti.
6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al
Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo
stato di attuazione del piano.
7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 1-quinquies.
Garanzie creditizie in agricoltura
1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA) e' autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso
attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994,
n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. Per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, a
decorrere dall'anno 2006, e' autorizzato un contributo di 4 milioni
di euro all'ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Art. 1-sexies.
Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue
1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, gia' trasferita alle regioni
interessate secondo la tabella A allegata al presente decreto, e'
destinata alla concessione da parte delle regioni medesime di
indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito
danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei
confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nonche'
alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di
allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale
degli ovini, e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei
bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorita' sanitarie.
Art. 2.
Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualita' e
dei prezzi nelle filiere agroalimentari
1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di
qualita' e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della
tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e
della difesa del made in Italy:
a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base
delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze,
avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli osservatori
dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del
Ministero delle attivita' produttive, effettuano controlli mirati a
rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui
si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;
b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle
politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo
finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei
prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed
extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole:
«, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il
Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane».
2. Per favorire il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1
e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e' organizzato in struttura
dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali:
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo
e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure
sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio.
La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di
prima fascia - di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127
del 3 giugno 2005, e' elevata a tre unita'. Al fine di assicurare il
rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere
e' compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unita'
effettivamente in servizio dell'area funzionale C, posizione
economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale
repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli
uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale
dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione
della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarita'
dell'attivita' istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le
conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato
centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e
forestali, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni
economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica
complessiva.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti
delle attivita' degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al
Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per
l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei
fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire
la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a
facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti
agroalimentari.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere
dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di
informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente
gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico
osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere
dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Art. 2-bis.
Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e
agroalimentari
1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti
agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei
consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire
che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui
si esercita anche attivita' di vendita di prodotti agricoli, siano
posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate
nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in
una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione
agricola annualmente acquistata.
2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle
intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati
gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo
n. 102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione,
stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare
all'esercizio dell'attivita', nonche' le modalita' di assegnazione
dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle
aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori
agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
Art. 3.
Attuazione della politica agricola comune
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in
relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore
intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati
univocamente e distinti per tipologia e valore.
2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti
dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7
del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile
2004.
3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46
del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalita' riportate
nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma
1.
4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i
ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA
entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine
previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi,
non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per
il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli
agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni
sono state emesse.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate,
a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del
medesimo regolamento.
5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze
finanziarie previste dalla Comunita' europea la cui erogazione e'
affidata all'AGEA, nonche' agli altri organismi pagatori riconosciuti
ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del
7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui
conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai
beneficiari e agli stessi intestati.
5-ter. Il beneficiario potra' chiedere, in alternativa alle
modalita' di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai
suddetti organismi pagatori mediante «bonifico domiciliato» presso
gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario
stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del
beneficiario la necessaria comunicazione. La modalita' di pagamento
di cui al presente comma sara' utilizzata d'ufficio dagli organismi
pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da
parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e
alla intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al
comma 5-bis.
5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonche'
i bonifici domiciliari effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per
gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a
disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.
5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli
per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per
richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni
successivi a quello di presentazione a condizione che non sia
cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla
normativa comunitaria.
5-sexies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo,
sono di conseguenza modificati il decreto del Presidente della
Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.
5-septies. Per lo svolgimento delle proprie attivita' l'ISMEA e'
autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonche' alle
informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99.
5-octies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
4 luglio 1973, n. 532, e' abrogato.
5-novies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi
del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995,
verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze
finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da
privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo
2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per
tributi.
5-decies. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e' aggiunto il seguente comma:
«Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da
esso istituite, anche quando dotate di personalita' giuridica. Alle
predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del
demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in
considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza
statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualita',
relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione
europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni.».
5-undecies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, le parole: «15 settembre» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre».
5-duodecies. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, e' sostituito
dal seguente:
«Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni
dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la
cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai
sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Conimissione, del
7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare
oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi
amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli
organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.».
5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli
organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti
tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al
comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate,
pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.
Art. 4.
Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio,
costituisce una societa' a capitale misto pubblico-privato, con
partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2
milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio,
alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del
socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad
evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.».
Art. 5.
Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati e disposizioni per
il potenziamento del Corpo forestale dello Stato
1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n.
3149/1992 della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive
modificazioni, e' autorizzata a realizzare, nell'ambito delle
ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo, programmi di
fornitura di prodotti agricoli, per finalita' di utilita' sociale, ai
cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi
finalita' assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni
ritirate dal mercato.
2. Al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n.
122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 aprile 2005, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, con possibilita' di destinare le produzioni ritirate a finalita'
di utilita' sociale.».
3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le predette istituzioni pubbliche, nonche' le
organizzazioni senza fini di lucro aventi finalita' assistenziali
possono altresi' acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni
agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA e'
autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni
per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.».
4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale
dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano
sull'attuazione del presente articolo.
4-bis. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio
ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato,
agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, dopo
le parole: «della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le
seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o
durante i controffi nei settori agroalimentare e forestale,». Al
relativo onere, valutato in euro 290.000 a decorrere dall'anno 2006,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, per le fmalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo.
4-ter. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei
compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente
articolo, all'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
2005, n. 89, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per la
promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si
prescinde dal requisito dell'anzianita' di effettivo servizio nella
qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia
compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera
direttiva.».
Art. 5-bis.
Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto
alimentare
1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto
alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia
ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi
dell'articolo XXV della Convenzione medesima, e' differito fino al
31 dicembre 2003 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della
citata legge n. 413 del 2000.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 18,1
milioni di euro per l'anno 2005.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai flni del
bilancio triennale 2005- 2007, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Ente irriguo Umbro-Toscano
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.
441, e successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di quattro
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di cinque anni».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si
provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per
l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per
il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo
italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura
1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il
Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1182, e' autorizzato ad utilizzare i fondi
disponibili per le attivita' connesse alle celebrazioni del 60°
anniversario della fondazione della F.A.O. A tali fondi non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la
compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno
2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della
citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro 2.276.000.
Art. 8.
Modalita' di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche
1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle
amministrizioni preposte ai controlli ed alle attivita' di vigilanza
di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono
svolti con le risorse umane e strumentali gia' assegnate a
legislazione vigente alle predette amministrazioni.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegato
"Tabella A
(articolo 1-sexies)
REGIONE
|
Indennizzi profilassi euro
|
Indennizzi restrizione movimentazione euro
|
Totale euro
|
Lazio
|
1.740.973,55
|
0,00
|
1.740.973,55
|
Campania
|
2.026.014,80
|
0,00
|
2.026.014,80
|
Marche
|
3.087,85
|
5.457,30
|
8.545,16
|
Molise
|
413.816,49
|
0,00
|
413.816,49
|
Umbria
|
59.151,06
|
0,00
|
59.151,06
|
Toscana
|
2.670.353,25
|
10.031,12
|
2.680.384,37
|
Sardegna
|
6.068.397,31
|
0,00
|
6.068.397,31
|
Abruzzo
|
81.193,80
|
82.422,91
|
163.616,72
|
Basilicata
|
2.581.041,54
|
0,00
|
2.581.041,54
|
Calabria
|
432.264,94
|
0,00
|
432.264,94
|
Puglia
|
1.873.003,84
|
0,00
|
1.873.003,84
|
Sicilia
|
75.701,56
|
0,00
|
75.701,56
|
Liguria
|
0,00
|
9.782,94
|
9.782,94
|
Emilia-Romagna
|
0,00
|
617.305,72
|
617.305,72
|
Totale generale
|
18.025.000,00
|
725.000,00
|
18.750.000,00
|