Legge 29 ottobre 2005, n. 229
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005
1. Ai soggetti di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui allarticolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dellarticolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per laltra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere lindennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.
2. In caso di morte dei congiunti
di cui al comma 1, lindennizzo è erogato al danneggiato e,
se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi
che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto
il periodo di esistenza in vita del danneggiato.
3. Qualora a causa della vaccinazione
obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata
in vigore della presente legge, lavente diritto può optare
tra lulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum
pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000
euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto
nellordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori,
i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
4. Lintero importo dellindennizzo,
stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente
in base alla variazione degli indici ISTAT.
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4.
2. Allistituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione allattività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.
1. I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.
2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui allarticolo 2.
1. Ai soggetti di cui al comma 1 dellarticolo 1 è ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione di cui allarticolo 2, sino alla misura massima di dieci annualità dellindennizzo di cui al medesimo comma 1 dellarticolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dellevento dannoso e lottenimento dellindennizzo medesimo. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per laltra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
2. Le annualità pregresse sono
definite con tabelle di conversione al 50 per cento del periodo intercorrente
tra la data del manifestarsi dellevento dannoso e la data di ottenimento
dellindennizzo.
3. Gli importi, determinati ai sensi
del presente articolo, sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere
dallanno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in 15,2 milioni di euro per lanno 2005 e in 30 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dallattuazione
della presente legge, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
gli eventuali decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma,
n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.