Legge 6 ottobre 2005, n. 213
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005
1. È autorizzata lintegrazione del contributo per il finanziamento della partecipazione italiana, in relazione allincremento del bilancio per le spese amministrative e le attività operative della Corte penale internazionale, con sede a LAja.
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in 3.240.995 euro annui a decorrere dallanno 2004, si provvede, per lanno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dallanno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio dellattuazione del presente
articolo, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti adottati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2),
della medesima legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.