Legge 17 ottobre 2005, n.210
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare
i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 17 agosto 2005,
n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza
in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre
2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
divieto di cui al presente comma puo' essere disposto anche per le
manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente
indicate, ovvero dalle competenti Autorita' degli altri Stati membri
dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in
Italia»;
2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
prescrizione di cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta,
anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri
elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al
comma 1»;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che
violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorita' di uno
degli altri Stati membri dell'Unione europea»;
4) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per
quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o
durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioni il giudice puo' disporre il divieto di accesso nei
luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o
comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive
specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni»;
b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
pena e' aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena
e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva il mancato regolare
inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della
manifestazione sportiva»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
pena e' della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal
fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione,
l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»;
c) dopo l'articolo 6-ter e' inserito il seguente:
«Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti
ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). -
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337
del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo
dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di
quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso
dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purche'
riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le
stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono
possedere i requisiti morali di cui all'art. 11 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773».
2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano
applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1
e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la
facolta' di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive
che si svolgono all'estero, specificamente indicate.
3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione
di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del
calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono
essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del
campionato professionistico di serie A a condizione che: a) si tratti
di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione
inferiore a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra
calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo
comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli
ultimi venti anni; b) per le caratteristiche dell'incontro vengano
emessi non piu' di 8.000 biglietti di accesso e comunque gli
spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso
in cui le competenti autorita' di pubblica sicurezza e l'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi
di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra e' tenuta a
disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto
sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di
serie A.
4. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo
1-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«Art. 1-sexies. - 1. Chiunque, non appartenente alle societa'
appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui
si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla
sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o
assistono alla manifestazione medesima, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione puo'
essere aumentata fino alla meta' del massimo per il contravventore
che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato
rispetto a quello praticato dalla societa' appositamente incaricata
per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del
contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni
di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del
divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo
sono irrogate dal prefetto del luogo in cui e' avvenuto il fatto.
Art. 1-septies - 1. L'accesso e la permanenza delle persone e
delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni
riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non
previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento
d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee
guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni
sportive di cui all'art. 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 1-quinquies,
comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo
regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello
stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed e'
accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di
altri elementi oggettivi, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione puo' essere aumentata fino
alla meta' del massimo qualora il contravventore risulti gia'
sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione
sportiva in corso, anche se l'infrazione si e' verificata in un
diverso impianto sportivo.
3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del
divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo
sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste
l'impianto.
Art. 1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore
attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di
prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni
sportive, presso il Ministero dell'interno e' istituito, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e
intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello
stato di sicurezza degli impianti sportivi;
b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in
programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni
medesime;
c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la
sicurezza degli impianti sportivi;
d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei
fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in
collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati
e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;
e) definire le misure che possono essere adottate dalle societa'
sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni
sportive e la pubblica incolumita';
f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di
violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono stabilite le linee
operative e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di
cui al comma 1, nonche' l'organizzazione, le modalita' di
funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche
la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle
Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in
relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse,
rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo
interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in
occasione di manifestazioni sportive.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne'
rimborsi spese».
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni
e le attivita' culturali, nonche' in collaborazione con altre
amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate,
predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle
istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997,
n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire
nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle
manifestazioni sportive, in coerenza con le finalita' dell'educazione
alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle
istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse
elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di
cui al presente comma il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico,
istituito con decreto del Ministro. All'istituzione e al
funzionamento del comitato si provvede nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti
del comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.