Legge 10 ottobre 2005, n. 207
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005
(Istituzione della Croce donore)
1. È istituita la Croce donore per il personale militare e civile delle amministrazioni dello Stato, nonché per il personale funzionalmente dipendente dal Ministero della difesa, compreso il personale della Croce Rossa italiana, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 4.
2. La Croce donore è
attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro competente.
3. La Croce donore ha le caratteristiche
indicate nellallegato 1.
4. La Croce donore è
attribuita al personale che sia deceduto ovvero abbia subìto una
invalidità permanente pari o superiore all80 per cento della
capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza di atti di terrorismo o di atti comunque ostili commessi in
suo danno allestero durante lo svolgimento di operazioni militari
e civili autorizzate dal Parlamento, tranne che nellipotesi di cui
allarticolo 78 della Costituzione.
5. Per laccertamento del decesso
ovvero dellinvalidità permanente di cui al comma 4 si applica
larticolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
6. Nel caso di conferimento alla memoria,
la Croce donore è attribuita al coniuge superstite o, in mancanza,
ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei
parenti sopra indicati, al comune di residenza dellinsignito.
7. Il conferimento della Croce donore
non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo
stesso fatto.
8. Per lattuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di 7.000 euro a decorrere dallanno
2005.
9. Allonere di cui al comma
8 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
10. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1º dicembre 2001.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Articolo 1, comma 3)
Croce: in oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, contornata da due fronde di alloro, riporta sulla fronte, al centro, la scritta: Pro Humanitate.
Il retro della
Croce riporta al centro, per il personale militare la stella a cinque
punte; per il personale civile le lettere R.I. sovrapposte ed intrecciate.
La Croce è
appesa ad un nastro di seta di 37 x 52 millimetri di colore azzurro
con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana
(verde, bianco e rosso).
Nastrino:
riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce;
per il personale militare è applicata al centro una stelletta a
cinque punte doro.
Diploma: riporta
i dati anagrafici dellinsignito, nonché il luogo e la data
dellevento per il quale la Croce è stata concessa.