Legge 17 agosto 2005, n. 175
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005
1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per lanno 2005 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2. Gli interventi di cui al comma
1 sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, da adottare entro il 31 dicembre dellanno precedente a
quello di riferimento, sentito il parere dellUnione delle comunità
ebraiche italiane. In sede di prima applicazione, limitatamente alla somma
stanziata per lanno 2005, il decreto è adottato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli interventi di cui al comma
1 possono essere direttamente effettuati dallUnione delle comunità
ebraiche italiane e da soggetti o da istituzioni proprietari, possessori
o detentori dei beni, ai quali le relative risorse sono assegnate secondo
le procedure e le modalità per lerogazione di contributi per
interventi su beni culturali previste dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Allonere derivante dallattuazione
della presente legge, pari a 1 milione di euro per lanno 2005 e a
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo
Ministero.
5. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.