Legge 17 agosto 2005, n. 167
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005
(Tutela del simbolo olimpico)
1. Il simbolo olimpico, definito nellallegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale (CIO).
2. Il divieto di cui al comma 1 si
applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti
diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e
i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano
indicare un collegamento con lorganizzazione o lo svolgimento delle
manifestazioni olimpiche
3. Il divieto di cui al comma 2 si
applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade»
in qualsiasi desinenza.
4. Le registrazioni effettuate in
violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.
(Titolarità del simbolo olimpico)
1. Luso del simbolo olimpico, nonché dei segni di cui allarticolo 1, comma 2, come marchio o come altro segno distintivo dellimpresa, è riservato esclusivamente al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), al Comitato per lorganizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 (TOROC) e allAgenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, secondo le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 tra il CIO, il CONI e la città di Torino nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta con contratti scritti, stipulati o approvati dal CIO.
2. È vietato pubblicizzare,
detenere per farne commercio, porre in vendita, o mettere altrimenti in
circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi
genere atti ad indurre in inganno il consumatore sullesistenza di
una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto
o il servizio e il CIO o i Giochi olimpici.
3. È vietato intraprendere
attività di commercializzazione parassita («ambush marketing»),
intese quali attività parallele a quelle esercitate da enti economici
o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dellevento
sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico.
4. I divieti di cui alla presente
legge cessano di avere effetto il 31 dicembre 2006, fatto salvo quanto
previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato
ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.
(Sanzioni)
1. Il responsabile delle violazioni ai divieti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.
2. Laccertamento delle violazioni
dei divieti di cui alla presente legge è affidato al Corpo della
guardia di finanza, allArma dei carabinieri e alla Polizia di Stato,
nonché allautorità giudiziaria preposta per legge,
i quali provvedono altresì al sequestro di tutto quanto risulti
prodotto, messo in commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti
stessi.
3. Fermo restando quanto previsto
dal comma 1, il CIO e gli enti economici e non economici, direttamente
o a mezzo dei propri delegati, possono proporre a protezione del simbolo
olimpico nonché dei segni costituiti da o contenenti le parole «olimpico»,
«Olimpiadi» e «Giochi olimpici» o il motto olimpico,
anche da attività di commercializzazione parassita («ambush
marketing»), ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste
dalla legislazione vigente o in applicazione del diritto internazionale
di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218.