Legge 17 agosto 2005, n. 166
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005
(Sistema di prevenzione)
1. È istituito presso il Ministero delleconomia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento.
2. Con il termine «carte di pagamento»
si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito
e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione.
3. Partecipano al sistema di prevenzione,
sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le società,
le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento
e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito
denominati «società segnalanti», individuati nel decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze di cui allarticolo
7.
4. Le società segnalanti comunicano
al Ministero delleconomia e delle finanze i dati e le informazioni
di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito
archivio informatizzato.
5. Titolare dellarchivio informatizzato
e responsabile della sua gestione è lUfficio centrale antifrode
dei mezzi di pagamento del Ministero delleconomia e delle finanze
che, nellambito del Dipartimento del tesoro, esercita funzioni di
competenza statale in materia di prevenzione, sul piano amministrativo,
delle frodi sui mezzi di pagamento, e che può designare anche ulteriori
soggetti responsabili ai sensi dellarticolo 29 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
6. Il personale di cui allarticolo
9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, può essere assegnato allUfficio
centrale antifrode dei mezzi di pagamento.
7. Nellambito del sistema di
prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle
problematiche di settore.
8. Il sistema di prevenzione di cui
alla presente legge si informa ai princìpi e alla disciplina previsti
dallordinamento comunitario.
Art. 2.
(Dati che alimentano larchivio informatizzato)
1. Larchivio informatizzato è alimentato da:
a) dati identificativi dei punti vendita e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali nei cui confronti è stato esercitato il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente denunciate allautorità giudiziaria;
b)
dati identificativi degli eventuali contratti di rinnovo della convenzione
stipulati con gli esercenti di cui alla lettera a);
c)
dati identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari delle
carte di pagamento ovvero dagli stessi denunciate allautorità
giudiziaria;
d)
dati identificativi relativi agli sportelli automatici fraudolentemente
manomessi.
(Informazioni relative al rischio di frode che alimentano larchivio informatizzato)
1. Le singole società segnalanti comunicano altresì, previa notifica al titolare dellarchivio, le informazioni relative ai punti vendita e alle transazioni che configurano un rischio di frode. Tali informazioni sono conservate nellarchivio per il tempo necessario alle predette società ad accertare leffettiva sussistenza del rischio di frode.
2. Decorso il periodo di cui al comma
1, è fatto obbligo alla società segnalante di comunicare
al titolare dellarchivio lesito del monitoraggio.
3. I risultati di specifico interesse,
corredati dei necessari elementi conoscitivi, sono comunicati altresì,
anche di iniziativa, secondo le modalità stabilite dal decreto di
cui allarticolo 7, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dellinterno competenti in materia di analisi dei fenomeni
criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzata
alla prevenzione e repressione dei reati commessi mediante carte di credito
o altri mezzi di pagamento.
(Accesso allarchivio informatizzato da parte delle società segnalanti)
1. Relativamente ai dati di cui allarticolo 2, le società segnalanti hanno accesso allarchivio informatizzato per liscrizione dei dati di loro competenza e per la consultazione di quelli forniti dalle altre società.
2. Relativamente alle informazioni di cui allarticolo 3 e fermo restando lobbligo di notifica di cui al comma 1 dello stesso articolo 3, le società segnalanti hanno accesso allarchivio informatizzato per limmissione delle informazioni di loro competenza. Laccesso alla consultazione delle informazioni fornite dalle altre società può essere autorizzato di volta in volta dal titolare dellarchivio alle società che ne fanno espressa richiesta.
(Scambio di dati con la Banca dItalia)
1. LUfficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento può richiedere alla Banca dItalia laccesso allarchivio di cui allarticolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dallarticolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite.
2. La Banca dItalia, nellesercizio della funzione prevista dallarticolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, può richiedere allUfficio di cui al comma 1 aggregazioni fra i dati contenuti nellarchivio informatizzato di cui allarticolo 1, comma 4.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per la realizzazione dellarchivio informatizzato di cui allarticolo 1, comma 4, è autorizzata la spesa di 260.000 euro per lanno 2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)
1. Con apposito decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dellinterno, della giustizia, delle attività produttive, per linnovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca dItalia, sono precisate le competenze e lorganizzazione dellUfficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, sono stabiliti i criteri di individuazione delle società segnalanti e sono specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui allarticolo 2 e di informazioni di cui allarticolo 3.
2. Con il medesimo decreto di cui
al comma 1 sono stabilite le modalità relative allaccesso
ai dati e alle informazioni in possesso dellUfficio centrale antifrode
dei mezzi di pagamento da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dellinterno per lesercizio delle funzioni di
cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1º aprile 1981, n. 121,
nonchè da parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di
cui allarticolo 16, primo comma, della stessa legge.
3. Con lo stesso decreto di cui al
comma 1 sono individuati e fissati i termini e le modalità secondo
cui i dati e le informazioni ivi previsti devono essere comunicati e gestiti.
Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio di frode di
cui allarticolo 3, gli obblighi delle società segnalanti e
la struttura dellarchivio informatizzato, la composizione e le regole
di funzionamento del gruppo di lavoro di cui allarticolo 1, comma
7, i livelli di accesso allarchivio informatizzato e le modalità
di consultazione dei dati e delle informazioni ivi contenuti, nonchè
gli eventuali costi del servizio.
4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce
altresì le modalità di attuazione dello scambio dei dati
tra lUfficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento e la Banca
dItalia ai fini di cui allarticolo 5.
5. Per il personale eventualmente
assegnato ai sensi del comma 6 dellarticolo 1 sono organizzati corsi
di formazione, nellambito dellordinaria programmazione dei
percorsi formativi, secondo le modalità stabilite nel decreto di
cui al comma 1 senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
6. Il Consiglio nazionale dei consumatori
e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, può
richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro
di cui allarticolo 1, comma 7, in ordine allapplicazione della
presente legge.
(Modifica allarticolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. Allarticolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: «diversi dalla moneta» sono inserite le seguenti: «nonchè sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo».
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui allarticolo
3 si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui allarticolo 7, comma 1.