Legge 31 luglio 2005, n. 160
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 15 dellAccordo stesso.
(Copertura finanziaria)
1. È autorizzata la spesa complessiva
di euro 360 milioni per il periodo 2005-2013, di cui euro 8 milioni per
lanno 2005 ed euro 44 milioni annui a decorrere dal 2006, per consentire
la partecipazione italiana allAccordo di cui allarticolo 1.
2. Allonere di cui al comma
1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.