Legge 12 luglio 2005, n. 130
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2005 - Supplemento ordinario n. 120
(Autorizzazione alladesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sullistituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dallinquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui allarticolo 1, di seguito denominato «Protocollo», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 21, paragrafo 2, del Protocollo stesso.
(Adempimenti dei destinatari di idrocarburi e del Ministero delle attività produttive)
1. Ai fini delladempimento degli obblighi imposti dagli articoli 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del Protocollo, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.
2. Il Ministero delle attività produttive trasmette le informazioni previste dallarticolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 anche al direttore del Fondo complementare di cui allarticolo 1.
(Competenze giurisdizionali)
1. Le cause promosse per i danni derivanti dallinquinamento da idrocarburi nei confronti del Fondo complementare sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato linquinamento. Nellipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali è competente il tribunale preventivamente adito.
Art. 5.
(Sanzioni pecuniarie)
1. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo complementare entro tre mesi dalla data di comunicazione dellimporto da versare, come determinato ai sensi dellarticolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari allimporto insoluto, aumentabile fino al triplo nei casi di particolare gravità.
2. Alla violazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dallarticolo 12, commi dal quarto al nono, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «convenzione sulla responsabilità civile» e: «convenzione sul Fondo per lindennizzo», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» e: «Convenzione sul Fondo per lindennizzo del 1992»;
b) il nono comma dellarticolo 12 è sostituito dal seguente:
«Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
(Disposizione finanziaria)
1. Dallattuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.