Legge 4 luglio 2005, n. 123
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005
(Definizione)
1. La malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale.
2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.
(Finalità)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano predispongono, nellambito dei rispettivi piani
sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale,
progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette
a fronteggiare la malattia celiaca.
3. Gli interventi nazionali e regionali
di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:
a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme;
b)
migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci;
c)
effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della
malattia celiaca;
d)
agevolare linserimento dei celiaci nelle attività scolastiche,
sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di
ristorazione collettiva;
e)
migliorare leducazione sanitaria della popolazione sulla malattia
celiaca;
f)
favorire leducazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua
famiglia;
g)
provvedere alla preparazione e allaggiornamento professionali del
personale sanitario;
h)
predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.
(Diagnosi precoce e prevenzione)
1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui allarticolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito lIstituto superiore di sanità, indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:
a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e laggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare lindividuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
b)
prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia
celiaca;
c)
definire i test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti
dal morbo celiaco.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgono di presìdi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presìdi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante ladozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.
(Erogazione dei prodotti senza glutine)
1. Al fine di garantire unalimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto allerogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.
2. I limiti di spesa di cui al comma
1 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti
senza glutine sul libero mercato. Il Ministro definisce altresì
le modalità organizzative per lerogazione di tali prodotti.
3. Nelle mense delle strutture scolastiche
e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati,
previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.
4. Lonere derivante dallattuazione
del comma 3 è valutato in euro 3.150.000 annui a decorrere dallanno
2005.
(Diritto allinformazione)
1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono allinserimento di appositi moduli
informativi sulla celiachia nellambito delle attività di formazione
e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.
3. Lonere derivante dallattuazione
del comma 2 è valutato in euro 610.000 annui a decorrere dallanno
2005.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in euro 3.760.000 annui a decorrere dallanno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dallapplicazione
della presente legge, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
gli eventuali decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma,
n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.